Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 novembre 2020| n. 31859.
L’accertamento delle condizioni di deficienza psichica nel soggetto vittima del delitto di circonvenzione di persone incapaci non impedisce che lo stesso sia sentito come testimone e che siano utilizzate probatoriamente le sue dichiarazioni, attesa la differenza tra la capacità per gestire il patrimonio e quella richiesta per riferire in modo veritiero determinati fatti storici.
Sentenza|12 novembre 2020| n. 31859
Data udienza 8 luglio 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Circonvenzione di incapace – Utilizzo abusivo di carte di credito – Dichiarazioni della p.o. – Capacità a testimoniare – Credibilità e attendibilità – Deficit mnesici ininfluenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VERGA Giovanna – Presidente
Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere
Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FABIO DI PISA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Dr. TOCCI STEFANO, nonche’ le conclusioni del difensore di fiducia dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’ Appello di Torino, con sentenza del 28/05/2019, confermava la sentenza del Tribunale di Torino in data 20 Marzo 2013 in forza della quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di circonvenzione di incapace di cui al capo A) ed utilizzo abusivo di carte di credito di cui al capo B) oltre alle pene accessorie ed al risarcimento del danno in favore della parte civile (OMISSIS).
2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo difensore di fiducia deducendo tre motivi:
a. mancanza, contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e), in ordine alla ritenuta attendibilita’ e credibilita’ della persona offesa.
Lamenta, in particolare, parte ricorrente che la corte di merito, senza operare alcun vaglio critico dei motivi di appello, aveva in modo illogico e contraddittorio da un lato ritenuto come grave la patologia da cui era affetta la persona offesa (OMISSIS) e tale da fondare l’affermazione della responsabilita’ penale dell’imputato e, per altro verso, valutato la medesima patologia come un semplice e non invalidante deficit ai fini della verifica della attendibilita’ delle dichiarazioni della (OMISSIS).
Osserva che non poteva essere ritenuta decisiva la testimonianza della teste (OMISSIS) in quanto la stessa aveva una conoscenza dei fatti successiva all’epoca in cui l’imputato aveva incontrato la (OMISSIS) e che, in generale, non poteva essere ritenuta dirimente la sola testimonianza della vittima;
b. vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e) relativamente al motivo di appello riguardante il mancato assorbimento del reato di cui al capo B) nel reato di cui al capo A), profilo asseritamente non preso in esame dai giudici di appello;
c. violazione di legge nonche’ vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Viene rilevato che la corte territoriale aveva del tutto erroneamente valutato, al fine di escludere la concessione di dette circostanze, l’assenza processuale dell’imputato non considerando che si trattava di una scelta difensiva lecita e non rilevante dal punto di vista sanzionatorio e, sotto altro profilo, aveva omesso di valutare la non particolare gravita’ dei fatti.
3. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di Dr. Stefano Tocci, ha inviato alla cancelleria a mezzo P.E.C. in data 23 Giugno 2020 conclusioni scritte ex Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 12 ter, chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
3.1. Il difensore dell’imputato ha inviato alla cancelleria a mezzo P.E.C. in data 1 Luglio 2020 conclusioni scritte ai sensi della richiamata norma, con le quali ha replicato alle deduzioni del P.G. ed insistito sui motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
1. Il primo motivo e’ generico, in fatto e, comunque, manifestamente infondato.
Osserva il collegio che la corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice che aveva provveduto ad esaminare ampiamente il tema della capacita’ a testimoniare della persona offesa, con motivazione che non appare ne’ carente ne’ illogica ne’ contraddittoria ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di circonvenzione di incapace in danno di (OMISSIS) sulla scorta della testimonianza resa da quest’ ultima ritenuta, in forza degli appositi accertamenti tecnici compiuti in primo grado, “persona capace di rendere valida testimonianza” e pienamente attendibile in quanto apparsa “competente e lucida in ordine ai fatti riferiti”, precisando, altresi’, che quanto dichiarato dalla vittima aveva trovato riscontro nella documentazione bancaria acquisita relativa all’utilizzo del bancomat della predetta ed a una serie di bonifici e in ragione della ricognizione di debito operata dall’imputato il quale aveva riconosciuto di dovere restituire alla (OMISSIS) la somma di Euro 150.000,00.
Entrambi i giudici di merito hanno, con congrue argomentazioni, valutato la personalita’ della (OMISSIS) ed hanno ritenuto che la medesima, benche’ presentasse deficit mnesici, non aveva manifestato una sintomatologia tale da far dubitare delle sue facolta’ mentali. E tale giudizio, essendo stato effettuato alla stregua delle lucide, coerenti e costanti dichiarazioni rese dal vittima, non si presta ad alcuna censura in questa sede di legittimita’, tanto piu’ che lo stesso ricorrente, al di la’ che stigmatizzare – in modo astratto – la patologia della quale la predetta e’ affetta, non ha saputo illustrare le ragioni per le quali – nel concreto caso di specie – il suo narrato dovrebbe essere frutto di un’allucinazione.
Va, del resto, osservato che la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, condivisibilmente, come l’accertamento delle condizioni di deficienza psichica nel soggetto vittima del delitto di circonvenzione di persone incapaci non impedisce che lo stesso sia sentito come testimone e che siano utilizzate probatoriamente le sue dichiarazioni, attesa la differenza tra la capacita’ per gestire il patrimonio e quella richiesta per riferire in modo veritiero determinati fatti storici. (Sez. 2, n. 6078 del 09/01/2009 – dep. 11/02/2009, Tripodi, Rv. 24344801).
Escluso, pertanto, che la (OMISSIS) fosse incapace di rendere dichiarazioni, il problema che pone la chiamata in reita’ dalla medesima effettuata e’ quello che, in generale, pone ogni chiamata in reita’ e consiste nel verificare se la medesima si possa o meno ritenere attendibile perche’ solo a posteriori (ossia solo all’esito del suddetto vaglio di attendibilita’) e non a priori si puo’ ritenere se una chiamata in correita’ o reita’ sia o meno credibile.
Orbene, sul punto, va rilevato che la corte territoriale ha sottoposto le dichiarazioni della predetta ad un rigoroso vaglio all’esito del quale, e’ pervenuta alla conclusione che le medesime erano attendibili perche’ ampiamente riscontrate dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS) e da altri riscontri esterni ivi compresi gli elementi probatori sopra indicati.
Le contrarie argomentazioni difensive, in effetti, pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla corte di legittimita’ un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dal poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, complessivamente e puntualmente nel caso di specie considerati dalla sentenza impugnata, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
2. Anche il secondo motivo e’ da ritenere manifestamente infondato avendo la corte di appello chiarito, con argomentazioni congrue e corrette in diritto, che doveva escludersi l’assorbimento del reato di cui al capo B) nel reato di cui al capo A) in ragione delle “differenze, strutturali e di tutela di diversi beni giuridici cui le due fattispecie sono preposte”.
Occorre osservare che il reato di circonvenzione di incapace ha natura di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto l’atto idoneo a procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che l’apertura di un conto corrente da parte della persona offesa, con la conseguente insorgenza di obbligazioni tra quest’ultima e l’istituto di credito, costituisse azione pregiudizievole per la vittima, sufficiente ai fini dell’integrazione del reato in questione). (Sez. 2, n. 8103 del 10/02/2016 – dep. 29/02/2016, Raguso, Rv. 26636601)
Orbene l’articolo 643 c.p., inserito fra i delitti contro il patrimonio mediante frode, tutela il patrimonio di colui che, non necessariamente interdetto o inabilitato, si trovi in una minorata condizione di autodeterminazione in ordine ai suoi interessi patrimoniali e, quindi, tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli.
Il reato di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55, comma 9, (oggi articolo 493 ter c.p.) tutela, per converso, non solo il patrimonio individuale ma anche l’interesse generale al regolare svolgimento dell’attivita’ finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante.
Il bene giuridico tutelato, quindi, sotteso alla ratio della diversa incriminazioni, non puo’ che essere di stampo pubblicistico: ovvero prevenire la diffusione di carte di credito o documenti assimilabili in grado di arrecare nocumento alla sicurezza e speditezza del traffico di valori e di riflesso alla “fiducia” che in essi ripone il sistema economico e finanziario.
Si puo’, dunque, far riferimento alle generali categorie dell’ordine pubblico economico e della fede pubblica.
Non e’, quindi, configurabile un rapporto di specialita’ trattandosi di fattispecie che descrivono condotte differenti e tutelano beni giuridici diversi e che, pertanto, concorrono.
I reati di circonvenzione di incapace e di utilizzo indebito di mezzo di pagamento appaiono, dunque, strutturalmente differenti per oggetto della tutela e tipologia di condotta, e non sono suscettibili di compenetrazione ma solo di unificazione nel vincolo della continuazione in presenza di un originario disegno criminoso.
Ne deriva che qualora si realizzino contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati e’ configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo l’ipotesi del concorso apparente di norme.
3. Congrua in fatto e corretta in diritto e’ la motivazione della corte di appello nella parte in cui i giudici di merito hanno disatteso la chiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando, fra l’altro, la gravita’ della condotta nonche’ i precedenti anche specifici dell’imputato e non soltanto l’assenza processuale dell’imputato.
La Suprema Corte ha, d’altronde, piu’ volte affermato che ai fini dell’applicabilita’ delle circostanze attenuanti generiche di cui all’articolo 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’articolo 133 c.p., ma non e’ necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691), sicche’ la sentenza sul punto e’ immune da censure e tale da resistere alla contestazione di parte ricorrente che riguarda solo uno dei profili valutati dalla corte ai detti fini.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.
4.1. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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