La prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 novembre 2020| n. 31513.

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica, la sospensione del termine prevista dall’art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica a tutti i procedimenti rinviati la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’11 maggio 2020.

Sentenza|11 novembre 2020| n. 31513

Data udienza 29 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sicurezza sul luogo di lavoro – Imprenditore termale – Presenza di radon nell’aria – Presenza non fatta rilevare – Perizia di verifica solo sul radon presente nell’acqua – Insufficienza – Criteri quantitativi e qualitativi – Mancato rilevo – Reato – Integrazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/06/2019 del Tribunale di Cassino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Barberini Roberta Maria, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), il quale ha concluso per l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 giugno 2019, il Tribunale di Cassino, all’esito del dibattimento celebrato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha ritenuto la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10 ter, comma 3, in relazione all’articolo 142 bis, per non aver provveduto ad effettuare, mediante l’ausilio di esperto qualificato, la valutazione dei rischi derivanti dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti dello stabilimento termale gestito dalla societa’ di cui egli era legale rappresentante, condannandolo alla pena di 400 Euro di ammenda.
2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, l’imputato ha proposto appello, deducendo, con il primo motivo, l’errata applicazione della legge penale con riferimento al Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 10 bis, comma 1, lettera e), per essere stata detta disciplina ritenuta applicabile al piccolissimo albergo, con annessa struttura termale di modestissima rilevanza, gestita dalla societa’ dell’imputato.
3. Con il secondo motivo, si lamenta errata applicazione della legge penale con riguardo all’articolo 10 ter, comma 3, in relazione al Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 142 bis, per essere stata ritenuta insufficiente ad ottemperare all’obbligo di legge la valutazione preliminare di rischio che l’imputato aveva richiesto al Laboratorio di radioattivita’ dell’Universita’ (OMISSIS), essendone risultato che la presenza di gas radon era inferiore alle soglie di pericolosita’ e non comportava pertanto rischi. Posto che il citato articolo 10 ter demanda la previsione delle specifiche tecnico-metodologiche degli accertamenti a linee guida da emanarsi a cura di una Commissione tecnica che non era mai stata istituita, senza nulla al proposito specificare, aveva errato il giudice, avallando l’opinione dell’ispettore del lavoro che aveva eseguito l’accertamento, a ritenere inidonea l’analisi dell’acqua effettuata dal laboratorio a cui l’imputato si era rivolto. L’assenza delle linee-guida cui la norma penale rinvia – si lamenta – non puo’ essere sopperita da discrezionali valutazioni del singolo ispettore del lavoro, pena la violazione del principio di determinatezza e del principio di prevedibilita’ della sanzione penale ricavabile dall’articolo 7 CEDU.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va in primo luogo osservato che, pur trattandosi di sentenza inappellabile per aver applicato la sola pena dell’ammenda, giusta la previsione di cui all’articolo 593 c.p.p., comma 3, l’impugnazione proposta puo’ essere qualificata come ricorso per cassazione.
Ed invero, a norma dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, verificata l’oggettiva impugnabilita’ del provvedimento in sede di legittimita’ e l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, la Corte territoriale impropriamente adita ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte (cfr. Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e a., Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532).
Le doglianze piu’ sopra riassunte, prospettando la violazione della legge penale, rientrano tra i motivi, previsti dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, deducibili con il ricorso per cassazione e possono pertanto essere esaminate.
2. Prima di affrontare i motivi proposti, occorre precisare che, successivamente alla presentazione del ricorso, e’ stato approvato, ed e’ entrato in vigore, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione della L. 4 ottobre 2019, n. 117, articolo 20, comma 1, lettera a).
Per quanto qui rileva, il citato provvedimento, all’articolo 243, ha abrogato la L. n. 230 del 1995 e, in attuazione dell’ultima direttiva Euratom, ha disciplinato ex novo la materia dei rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ma – come piu’ oltre meglio si dira’ – lo ha fatto senza sostanzialmente modificare, ai fini che qui interessano, l’ambito di operativita’ della disposizione penale contestata all’imputato.
Con particolare riguardo ai temi connessi alle doglianze proposte con il presente ricorso, del nuovo Decreto Legislativo n. 101 del 2020 vengono in rilievo le seguenti disposizioni:
– l’articolo 12, comma 1, lettera c), che fissa il valore medio annuo della
concentrazione di attivita’ di radon in aria per i luoghi di lavoro (300 Bq m-3);
– l’articolo 16, comma 1, lettera d), che, delimitando il campo di applicazione delle disposizioni del provvedimento riferite ai luoghi di lavoro, indica gli stabilimenti termali;
– l’articolo 17, che individua gli obblighi dell’esercente nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16;
– l’articolo 205, che individua le sanzioni penali nel caso di violazione dei suddetti obblighi.
3. Cio’ premesso, il primo motivo di ricorso – logicamente pregiudiziale – e’ da ritenersi inammissibile per genericita’ e manifesta infondatezza.
Con riguardo agli obblighi penalmente sanzionati che gravano sull’esercente – cioe’, giusta la definizione contenuta nel Decreto Legislativo n. 101 del 2020, articolo 7, comma 1, n. 38), che non spiega effetto novativo rispetto ad un’interpretazione consolidata ricavabile dai principi generali, sulla “persona fisica o giuridica che ha la responsabilita’ giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini
dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni” – in relazione ai luoghi di lavoro considerati dalla legge per i possibili rischi in materia di radiazioni vi e’ continuita’ normativa tra il citato Decreto Legislativo n. 101 del 2020, articolo 16, comma 1, lettera d), e l’abrogato Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 10 bis, comma 1, lettera e), posto che entrambe le disposizioni contemplano gli stabilimenti termali.
Considerato che lo stesso ricorrente afferma che l’imputato gestiva un “piccolissimo albergo con annessa stazione termale” – sia pur definita “di piccolissima rilevanza” – e’ del tutto generica la doglianza circa l’inapplicabilita’ della disciplina al caso di specie. La legge, di fatti, non consente – e non consentiva di distinguere a seconda delle “rilevanza” (concetto, peraltro, estremamente vago) dello stabilimento termale e la ratio, e la lettera, della disposizione (di quella abrogata come di quella vigente) induce con certezza a ritenerne l’applicabilita’ tutte le volte in cui lo stabilimento termale costituisca, per taluno, luogo di lavoro, circostanza che nella specie non e’ contestata.
4. Il secondo motivo di ricorso e’ invece infondato.
4.1 Il ricorrente e’ stato riconosciuto responsabile della violazione del Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 10 ter, comma 3, – penalmente sanzionata dal successivo articolo 142 bis – che imponeva all’esercente, entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attivita’ e avvalendosi di un esperto qualificato (cfr. comma 5 della disposizione), di compiere, negli stabilimenti termali che costituiscono luoghi di lavoro, “una valutazione preliminare sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee-guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10-septies”, al fine di verificare se l’esposizione dei lavoratori al radon superasse il livello di azione di cui all’allegato 1 bis, nel qual caso sarebbe stato tenuto ad effettuare ulteriori analisi dei processi lavorativi impiegati secondo quanto disposto dalla citata disposizione e ad adottare le misure previste dal successivo articolo 10 quater, comma 6.
L’allegato 1 bis al citato decreto – introdotto nel corpo dello stesso, cosi’ come le disposizioni piu’ sopra citate, dal Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241 – al punto 2, definiva il “livello di azione” come il “valore di concentrazione di attivita’ di radon in aria o di dose efficace, il cui superamento richiede l’adozione di azioni di rimedio che riducano tale grandezza a livelli piu’ bassi del valore fissato” e, al punto 3, disponeva che “le misurazioni di cui all’articolo 10-ter, commi 1 e 2, sono fissate in concentrazioni di attivita’ di radon medie in un anno”. Al punto 4, l’allegato fissava poi nei seguenti termini i livelli di azione “a) Per i luoghi di lavoro di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettere a) e b), il livello di azione e’ fissato in termini di 500 Bq/m (elevato)3 di concentrazione di attivita’ di radon media in un anno. b) Per i luoghi di lavoro di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), d) ed e) il livello di azione per i lavoratori e’ fissato in termini di 1 mSv/anno di dose efficace. In questo livello di azione non si tiene conto dell’eventuale esposizione a radon derivante dalle caratteristiche geofisiche e costruttive dell’ambiente su cui viene svolta l’attivita’ lavorativa, per la quale esposizione si applica il livello di azione di cui alla lettera a), fatta eccezione per gli stabilimenti termali. c) Per i luoghi di lavoro di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettere c) e d), il livello di azione per le persone del pubblico e’ fissato in termini in 0,3 mSv/anno di dose efficace. d) Il datore di lavoro non e’ tenuto, ai sensi dell’articolo 10-quinquies comma 8, a porre in essere azioni di rimedio ove la dose di cui allo stesso comma non sia superiore a 3 mSv/anno”.
La disposizione appena richiamata, dunque, estendeva agli stabilimenti termali il livello di azione di 500 Bq/m (elevato)3 di concentrazione di attivita’ di radon media in un anno, con necessita’ di effettuare il livello di misurazione tenendo conto delle caratteristiche geofisiche e costruttive dell’ambiente in cui viene svolta l’attivita’ lavorativa. Come si e’ visto, la norma incriminatrice demandava poi alla Commissione di cui al Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 10-septies l’individuazione di indicazioni e linee-guida, ed comma 1 di tale ultima previsione, alla lettera c), ulteriormente specificava come la stessa dovesse “elaborare criteri per l’individuazione, nelle attivita’ lavorative di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 10-bis, delle situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi di riferimento della popolazione, siano presumibilmente piu’ elevate e per le quali sia necessario effettuare le misurazioni per la valutazione preliminare di cui all’articolo 10-ter, comma 3, nonche’ linee guida sulle metodologie e tecniche di misura appropriate per effettuare le opportune valutazioni”. Questa Commissione – composta di 21 esperti, da nominarsi ai sensi del Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 10-septies, comma 3, – non e’ tuttavia mai stata istituita.
4.2. La vigente disciplina normativa quale prevista dal Decreto Legislativo n. 101 del 2020, articolo 17 si pone nella medesima prospettiva di quella abrogata, definendo tuttavia meglio gli obblighi che gravano sull’esercente dello stabilimento termale. Da un lato, infatti, precisa che, entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attivita’, egli e’ tenuto a “completare le misurazioni della concentrazione media annua di attivita’ di radon in aria” prendendo a riferimento il livello di cui al gia’ citato articolo 12, comma 1, lettera c); d’altro lato, individua con maggior chiarezza i conseguenti obblighi di valutazione dei rischi e di adozione delle eventuali misure correttive necessarie. Soprattutto, ai commi 5 e 6, la nuova disciplina stabilisce, mediante il rinvio alle prescrizioni contenute negli allegati II e XXIV al decreto e prescrivendo la necessita’ di avvalersi di servizi riconosciuti, le modalita’ con cui effettuare le obbligatorie misurazioni.
4.3. Reputa, dunque, il Collegio, per quanto qui interessa, che, con riguardo alla violazione degli obblighi dell’esercente uno stabilimento termale di effettuare le misurazioni di concentrazione media annua di radon nell’aria al fine di valutare il rischio di esposizione dei lavoratori, vi sia continuita’ normativa tra la contravvenzione prevista dal Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 142 bis e quella prevista dal Decreto Legislativo n. 101 del 2020, articolo 205, comma 1, quest’ultima, peraltro, piu’ severamente punita – e facente riferimento ad un livello il valore medio annuo di concentrazione di attivita’ di radon in aria per i luoghi di lavoro inferiore – con conseguente necessita’ di fare applicazione dell’articolo 2 c.p., comma 4.
5. Cio’ premesso, con specifico riguardo alla doglianza mossa in ricorso, osserva il Collegio come, ai fini dell’integrazione della fattispecie penale quale prevista dalla disciplina abrogata, non rilevi la mancata istituzione della Commissione di cui al Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 10-septies.
Ed invero, dalla sentenza impugnata risulta che l’imputato aveva bensi’ eseguito una misurazione, affidandosi all’Universita’ (OMISSIS), ma essa – effettuata in modo istantaneo e con riguardo alle sole acque – non era sufficiente a soddisfare la prescrizione normativa per le ragioni, logiche e giuridicamente corrette, spiegate dall’ispettore del lavoro che aveva compiuto l’accertamento e condivise dal giudice. Ed invero, e’ di tutta evidenza che una misurazione istantanea fatta sulla sola acqua non e’ aderente all’Allegato 1 bis del decreto abrogato, che la prevedeva sulla concentrazione di radon medio annuo nell’aria e dunque non vale a far ritenere ottemperato il precetto. Del resto, pur essendo l’imputato ricorso ad un laboratorio universitario di analisi, non si era avvalso come prescritto dal Decreto Legislativo n. 230 del 1995, articolo 10 ter, comma 5, e come specificamente contestatogli in imputazione – di un esperto qualificato, inserito nell’elenco di cui al successivo articolo 78, istituito giusta le prescrizioni dell’Allegato V al medesimo testo normativo. Se cio’ avesse fatto e se l’esperto qualificato avesse effettuato un’effettiva valutazione del valore di concentrazione di radon in aria, quale che fosse stata la metodologia impiegata, certo non si sarebbe potuto muovere alcuna contestazione, in assenza delle linee-guida emanate dalla prevista Commissione, pena, altrimenti, la violazione del principio di tassativita’. Nel caso di specie, pero’, l’imputato non ha effettuato la valutazione richiesta dalla disciplina normativa, ma una verifica diversa, che certamente non soddisfa l’obbligo (in allora e oggi) penalmente sanzionato.
6. Il ricorso, pertanto, dev’essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va soltanto precisato che il reato – istantaneo, accertato il 22 novembre 2014 – non puo’ dirsi prescritto al momento della pronuncia della presente sentenza. La prescrizione – interrotta in forza di plurimi atti processuali (il decreto penale di condanna, l’emissione del decreto di giudizio immediato a seguito dell’opposizione, la sentenza di condanna di primo grado) – si’ da ritenersi quinquennale, ai sensi dell’articolo 161 c.p., comma 2, e’ stata sospesa per 261 giorni, dal 9 ottobre 2018 al 27 giugno 2019, in forza dei plurimi rinvii su richiesta della difesa di cui si da’ atto nel provvedimento impugnato. Tenendo conto di tale sospensione, il reato si sarebbe dunque prescritto il 9 agosto 2020, ma, essendo il procedimento pendente presso questa Corte dal 18 febbraio 2020, occorre tenere conto, ai sensi dell’articolo 159 c.p., comma 1, prima parte, della sospensione del procedimento imposta dalla legislazione adottata al fine di arginare la pandemia da Covid-19.
Viene in rilievo, in particolare, la previsione di cui dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 4, conv., con modifff., dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, perche’, dovendosi rispettare il periodo di sospensione dei termini processuali ed il divieto di tenere udienza nel periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (quale previsto dai primi due commi della citata disposizione, come modificata, quanto al dies ad quem, dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, articolo 36, comma 1, conv. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40). Di fatti, il processo – il cui esame preliminare e’ stato effettuato il 5 marzo 2020 – e’ stato inizialmente fissato, ai sensi dell’articolo 610 c.p.p., comma 1, avanti alla settima sezione di questa Corte, competente per la declaratoria camerale delle cause di inammissibilita’, all’udienza dell’8 maggio 2020 e, per rispettare le richiamate disposizioni, essendo stato tale udienza soppressa, e’ poi stato rifissato, sempre avanti alla settima sezione, all’udienza del 10 luglio 2020 (a tale udienza il fascicolo e’ stato restituito alla terza sezione, non avendo il Collegio ritenuto di poter pronunciare declaratoria di inammissibilita’).
Opera pertanto, un’ulteriore sospensione del corso della prescrizione per giorni, che ha prorogato il termine finale quale piu’ sopra indicato a data successiva all’udienza di discussione del processo (cfr. Sez. 5, n. 25944 del 09/07/2020, Paciletti, Rv. 279496).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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