L’accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere di provare di avere fatto il possibile per evitare l’evento

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 9 maggio 2019, n. 12283.

La massima estrapolata:

In base alla presunzione di cui all’art. 2054 cc, l’accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere di provare, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico, di avere fatto il possibile per evitare l’evento

Ordinanza 9 maggio 2019, n. 12283

Data udienza 15 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
su ricorso 26580/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA BIAGI;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1964/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

PREMESSO

che:
(OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze la (OMISSIS) SPA (ora (OMISSIS) srl) e la (OMISSIS) SPA, al fine di sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistri avvenuto in Firenze il 7-10-1999, allorquando, mentre alla guida della propria autovettura era fermo ad un segnale di stop, era stato investito dall’autobus Fiat Iveco, di proprieta’ dell'(OMISSIS) ed assicurato per la rca con l’ (OMISSIS) SpA.
Con sentenza 1686/12 l’adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, rigetto’ la domanda.
Con sentenza 8-9-2017 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello del (OMISSIS); in particolare la Corte, condividendo la valutazione del Tribunale in ordine alle risultanze istruttorie, ha evidenziato che, in base alle conclusioni dell’espletata CTU dinamica, alla deposizione del teste (OMISSIS), al verbale dei Vigili intervenuti ed alla posizione dei mezzi post urto, era da ritenersi accertato che l’autovettura dell’attore aveva invaso la corsia preferenziale dell’autobus; risultava, di contro, non provata la velocita’ non prudenziale dell’autobus al momento dell’impatto; velocita’ non prudenziale non corroborata da elementi oggettivi, che “ne’ l’attore aveva provato ne’ i VV.UU. avevano accertato”.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato anche da successiva memoria.
(OMISSIS) SpA resiste con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria.

RILEVATO

che:
Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2054 c.c. e dell’articolo 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che, in base alla presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., l’accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere di provare, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico, di avere fatto il possibile per evitare l’evento.
Il motivo e’ fondato, essendo incorsa la Corte territoriale in vizio di sussunzione, consistente, come piu’ volte chiarito da questa S.C., nell’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (Cass. 6035/2018), e ricorrente sia quando il giudice riconduce i fatti materiali ad una fattispecie astratta piuttosto che ad un’altra, sia quando si rifiuta di assumerli in qualunque fattispecie astratta, pur sussistendone una in cui potrebbero essere inquadrati (Cass. 13747/2018).
L’accertamento in fatto, sulla base delle risultanze istruttorie, compiuto dal giudice di merito in ordine alla dinamica del sinistro non puo’ essere oggetto di critica in sede di legittimita’, sicche’ va ritenuta inammissibile la doglianza con specifico riferimento a siffatto accertamento, che va tenuto fermo ed indiscusso.
Erroneamente, tuttavia, la Corte ha fatto discendere da detto accertamento la responsabilita’ esclusiva dell’incidente in questione in capo al (OMISSIS) per avere invaso la corsia preferenziale dell’autobus, addebitando cosi’ illegittimamente allo stesso ricorrente anche la mancata prova dell’esatta velocita’ di detto autobus e comunque della conformita’ della velocita’ alle condizioni previste ed esistenti; in tal modo, infatti, la Corte ha violato la norma di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in altra composizione, che dovra’ valutare alla stregua dell’articolo 2054 c.c., comma 2, la ricostruzione in fatto gia’ operata in detta sentenza, e, per il caso che non risulti adeguatamente evidenziata una condotta di guida del conducente dell’autobus tale da potersi dire che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovra’ riconoscere la corresponsabilita’, ferma la graduazione di essa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Firenze in diversa composizione, che dovra’ provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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