La violazione dell’obbligo di astensione del magistrato nei casi stabiliti legislativamente comporta per lo stesso una condanna disciplinare a prescindere dalla prova di un suo intento trasgressivo

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 10 settembre 2018, n. 21974.

La massima estrapolata:

La violazione dell’obbligo di astensione del magistrato nei casi stabiliti legislativamente comporta per lo stesso una condanna disciplinare a prescindere dalla prova di un suo intento trasgressivo volto a favorire o danneggiare una delle parti, essendo sufficiente che sia consapevole delle situazioni di fatto a cui la legge collega l’obbligo di astensione per tutelare l’immagine del singolo magistrato e dell’intero Ordine giudiziario evitando così anche il semplice sospetto di parzialità.

Sentenza 10 settembre 2018, n. 21974

Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23979-2017 proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– resistente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 116/2017 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata l’11/09/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Ministro della Giustizia, in data 1 aprile 2015, ha promosso

l’azione disciplinare nei confronti del dottor (OMISSIS) per i fatti di cui alle seguenti incolpazioni: a) Decreto Legge n. 109 del 2006, articolo 2, comma 1 lettera c) per aver colpevolmente violato l’obbligo di astensione, pur in presenza di ipotesi di astensione obbligatoria prevista dalla legge. In particolare si e’ contestato al dott. (OMISSIS) di aver trattato nella qualita’ di G.D. alcune procedure fallimentari nelle quali era stato nominato curatore l’avv. (OMISSIS), pur essendo il dott. (OMISSIS) in rapporto personale credito-debitorio con l’avv. (OMISSIS), avendo il (OMISSIS) messo a disposizione della sua compagna (OMISSIS) la somma di 198.732,27 Euro, utilizzata dalla (OMISSIS) per la conclusione dell’atto di compravendita, intercorso con (OMISSIS) e il fratello (OMISSIS) e relativo alla quota dell’87,50 % del diritto di proprieta’ di un immobile sito in (OMISSIS) con l’impegno dei venditori (OMISSIS) di acquisire la residua quota per poterla cedere alla (OMISSIS). Il prezzo apparente di tale vendita dichiarato in 750.000 Euro nell’atto di compravendita era in realta’ notevolmente inferiore essendo la parte acquirente rientrata immediatamente nel possesso della somma di 209.876,73 Euro. Il dott. (OMISSIS), nell’ambito delle procedure di cui era giudice delegato, aveva emesso a carico del (OMISSIS) provvedimenti cautelari e autorizzato azioni di responsabilita’ nei suoi confronti partecipando inoltre quale componente del collegio alla decisione di revoca degli incarichi di curatore affidati al (OMISSIS); b) Decreto Legge n. 109 del 2006, articolo 3, comma 1, lettera e) per aver ottenuto indirettamente per il tramite della dott. (OMISSIS), e anche in favore di quest’ultima, la stipulazione del predetto atto di compravendita a condizioni di eccezionale favore per l’acquirente ovvero, nel caso dovesse ritenersi la simulazione dell’atto, per aver stipulato in realta’ un contratto di finanziamento assistito da patto commissorio con tasso di interesse eccezionalmente favorevole.

2. Il dott. (OMISSIS) ha depositato in sede di interrogatorio disposto nel procedimento disciplinare una memoria difensiva datata 13 luglio 2015 con la quale ha affermato la propria estraneita’ al contratto e allo stessa provvista in favore della (OMISSIS) elargita esclusivamente dallo zio (OMISSIS). Ha contestato pertanto di aver violato obblighi di astensione e ha rilevato che i provvedimenti adottati nel corso delle procedure fallimentari erano tutti assolutamente legittimi e semmai sfavorevoli al (OMISSIS) che, a seguito della scoperta di un prelievo abusivo compiuto ai danni di una procedura fallimentare di cui era curatore, era stato immediatamente revocato da tutti gli incarichi in corso.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per la condanna del dott. (OMISSIS) alla perdita di tre mesi di anzianita’.

4. La Sezione Disciplinare ha emesso, in data 22 dicembre 2016, sentenza di assoluzione ritenendo non provata la conoscenza da parte del dott. (OMISSIS) dell’atto intercorso fra il (OMISSIS) e la (OMISSIS).

5. Ricorre per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione per i seguenti motivi: a) mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione che risulta dal provvedimento impugnato e da altri atti del procedimento; b) inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legge n. 109 del 2006, articolo 2, comma 1, lettera c) (violazione dell’obbligo di astensione); c) inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legge n. 109 del 2006, articolo 3, comma 1, lettera e) (ottenute agevolazioni).

5. Deposita memoria difensiva il dott. (OMISSIS).

Ritenuto che:

6. Va premesso, come gia’ chiarito dal ricorrente Procuratore Generale, che, in tema di responsabilita’ disciplinare del magistrato, a norma del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 24, il vizio di motivazione della condanna e’ denunciabile per cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e, non gia’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sicche’ non rileva la modifica a quest’ultima disposizione apportata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha escluso la denuncia per insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione. Ne consegue che la condanna disciplinare puo’ essere impugnata e cassata per carenza e genericita’ della motivazione (Cass. civ. S.U., n. 1241 del 23 gennaio 2015). Questa pronuncia delle Sezioni Unite trova riscontro in altre decisioni secondo le quali la decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M. e’ soggetta a sindacato di legittimita’ se viziata da un errore di impostazione giuridica o da una motivazione insufficiente (Cass. civ. S.U., n. 17327 del 13 luglio 2017) o tale da risultare incongrua (Cass. civ. S.U., n. 23677 del 6 novembre 2014) o manifestamente illogica (Cass. civ. S.U., n. 7310 del 28 marzo 2014).

7. La decisione impugnata non resiste a questo controllo di esaustivita’ e congruita’ logica della motivazione per le seguenti ragioni. In primo luogo va rilevato che le incolpazioni in oggetto non riguardano affatto l’esistenza di un pactum sceleris fra il dott. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS). Questo profilo della vicenda e’ stato escluso dal giudice penale che ha ritenuto la correttezza dell’operato del dott. (OMISSIS) in tutte le procedure fallimentari in cui l’incarico di curatore era stato affidato all’avv. (OMISSIS). La radicale diversita’ dell’oggetto della indagine penale archiviata rispetto al presente procedimento disciplinare esclude, nello stesso tempo, che possa farsi discendere dall’esito del primo l’infondatezza delle incolpazioni disciplinari.

8. I presupposti delle due incolpazioni sono la conoscenza da parte del dott. (OMISSIS) della transazione intercorsa fra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) e il contenuto eccezionalmente favorevole per quest’ultima di tale vicenda negoziale. La sentenza impugnata esclude il primo presupposto sulla base di una motivazione che prende in esame i singoli elementi fattuali per rilevarne la non decisivita’ o la non conduttivita’ ma senza compiere una valutazione complessiva degli stessi che fornisca una coerenza logica alla ritenuta assenza di prova.

9. Resta poco chiara in primo luogo quale sia la ricostruzione del contenuto della transazione in questione. Se le parti volessero o meno addivenire a un trasferimento immobiliare dato che contemporaneamente previdero anche l’obbligo per il (OMISSIS) di acquisire e trasferire la quota di proprieta’ mancante ovvero se si trattasse di un mero finanziamento assistito da un patto commissorio. Le due ipotesi hanno una influenza rilevante e divergente nel determinare la ragione per la quale la (OMISSIS) rientro’ in possesso, o piu’ precisamente non verso’ effettivamente, una parte considerevole (200.000 o 209.876,73 Euro) della somma di 750.000 Euro, destinata, secondo l’atto, al pagamento del corrispettivo della vendita e nel chiarire la ragione e la funzione della prevista cessione futura della residua quota di proprieta’ sull’immobile di via (OMISSIS). Cio’ si riverbera anche sulla configurazione delle condizioni di eccezionale favore proprie della transazione in questione che, nell’ipotesi della vendita con patto di riscatto, consisterebbero nella differenza fra prezzo dichiarato (prossimo al valore di mercato) e prezzo effettivo e conseguentemente nel maggior importo del corrispettivo previsto per il riscatto rispetto a quello effettivamente ricevuto. Mentre nella ipotesi che alla stipulazione dell’atto fosse sottostante un mero finanziamento con patto commissorio il corrispettivo per il riscatto assolverebbe alla funzione di restituire il capitale ricevuto e rimunerare il prestito a tre anni a condizioni di estremo favore.

9. In ognuna delle due ipotesi ricostruttive restano comunque oscure alla luce della motivazione resa con la decisione impugnata le ragioni per le quali: a) vi sia stato da parte dello zio, residente negli U.S.A., il sig. (OMISSIS), un consistente apporto di capitale (circa 200.000 Euro) che ha reso possibile il compimento dell’operazione da parte della dottoressa (OMISSIS); se si e’ trattato di una donazione o di un prestito in favore di quest’ultima o di un investimento congiunto nell’acquisto immobiliare o di una compartecipazione al prestito in favore dell’avv. (OMISSIS); b) il sig. (OMISSIS) avrebbe taciuto nei confronti del nipote circa tale ingente apporto di capitale; c) lo stesso sig. (OMISSIS) avrebbe intestato in favore di (OMISSIS) gli assegni circolari consegnati alla (OMISSIS) per un complessivo importo di 150.000 Euro; d) il dott. (OMISSIS) prelevo’ dal conto dello zio Vittoriano, su cui era abilitato a operare, la somma di 48.873,27 Euro al fine di emettere un assegno circolare in favore di (OMISSIS) che consegno’ alla (OMISSIS); e) la dottoressa (OMISSIS) avrebbe tenuto completamente all’oscuro il dott. (OMISSIS) dell’accordo intercorso con l’avv. (OMISSIS) e con lo zio Vittoriano nonche’ della reale finalita’ dell’assegno circolare di 48.873,27 Euro.

11. In assenza di una specifica disamina di questi punti rimasti oscuri e privi di una congrua e sistematica motivazione l’affermazione della mancanza di prova circa la conoscenza, da parte di (OMISSIS), della transazione intercorsa fra (OMISSIS) e (OMISSIS) risulta immotivata e comunque non motivata congruamente perche’, come la stessa sentenza riconosce, l’insieme delle circostanze menzionate e la consistenza anche economica del rapporto allora in essere fra (OMISSIS) e (OMISSIS) rende presumibile che tutti i soggetti coinvolti fossero a conoscenza dell’operazione che e’ alla base dei due capi di incolpazione. Per escludere tale presunzione sarebbe stata necessaria una chiara ricostruzione della vicenda e l’individuazione di una ragione logica e plausibile.

11. La decisione impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio alla Sezione disciplinare del C.S.M. perche’ chiarisca i punti indicati nel precedente § 9 rilevanti ai fini dell’accertamento o meno della conoscenza da parte del dott. (OMISSIS) della transazione intercorsa fra (OMISSIS) e (OMISSIS) e cio’ al fine di pervenire a una coerente e razionale spiegazione dell’opzione decisionale fatta (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite n. 14430 del 9 giugno 2017).

12. Per quanto riguarda specificamente il primo capo – qualora la Sezione disciplinare del C.S.M. pervenisse alla diversa conclusione della prova della conoscenza da parte del dott. (OMISSIS) della transazione in questione – la sussistenza dell’illecito disciplinare dovra’ essere valutata, in conformita’ con la giurisprudenza di legittimita’ secondo cui il Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 2, comma 1, lettera c), consistente nella “consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge” non richiede – sotto il profilo soggettivo – uno specifico intento trasgressivo, tantomeno finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti, essendo sufficiente la consapevolezza nell’agente di quelle situazioni di fatto, in presenza delle quali l’ordinamento esige, al fine della tutela dell’immagine del singolo magistrato e dell’ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia un determinato atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quantomeno il sospetto di parzialita’ di chi lo compie (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 5492 dell’il marzo 2013; n. 10502 del 20 maggio 2016).

13. E’ condivisibile quanto affermato dalla Sezione disciplinare del C.S.M. circa la inclusione del curatore fallimentare fra i soggetti nei cui confronti va riferito l’obbligo di astensione. Tale prospettazione e’ da ritenere altresi’ fondata e valida quanto al divieto delle condotte integrative dell’illecito previsto dal Decreto Legislativo n. 19 del 2006, articolo 3, comma 1, lettera e).

14. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Sezione Disciplinare del C.S.M. e senza statuizioni sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione.

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