Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 25 agosto 2020, n. 17738.
La massima estrapolata:
La vendita di autovettura con telaio contraffatto integra la fattispecie dell’aliud pro alio costituendo un’ipotesi paradigmatica di vendita di cosa assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente
Ordinanza 25 agosto 2020, n. 17738
Data udienza 19 dicembre 2019
Tag/parola chiave: Vendita – Telaio di autovettura contraffatto – Vendita di aliud pro alio – Assenza delle funzioni necessarie della res a soddisfare i bisogni dell’acquirente – Giudicato penale – Effetto preclusivo nel giudizio civile – Presupposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 788/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), (la (OMISSIS) anche in proprio), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), in qualita’ di erede universale di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1705/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/12/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 1998 (OMISSIS) agi’ dinanzi al Tribunale di Palermo deducendo che, in data (OMISSIS), aveva acquistato l’autovettura Lancia Thema tg. (OMISSIS) da (OMISSIS), il cui coniuge (OMISSIS) era dipendente della succursale (OMISSIS) s.p.a. presso la quale il (OMISSIS) si era recato per visionare automobili in vendita e che, in data (OMISSIS), l’automobile gli era stata sequestrata dalla Polizia stradale di Palermo perche’ aveva il telaio contraffatto e risultava oggetto di furto.
1.1. Su tale premessa, il (OMISSIS) convenne in giudizio i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore o l’annullamento dello stesso per errore sulle qualita’ del bene, nonche’ la restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo, il rimborso delle spese sostenute ed il risarcimento dei danni prodotti dalla perdita della disponibilita’ del veicolo e dalla conseguente necessita’ di acquistarne un altro.
1.2. I convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) chiamarono in causa in garanzia la succursale (OMISSIS). Il processo fu interrotto per morte del (OMISSIS), riassunto nei confronti degli eredi, poi sospeso in attesa della definizione del giudizio penale a carico della (OMISSIS).
1.3. Il Tribunale, con la sentenza n. 10039 del 2009, rigetto’ le domande attoree per mancanza di prova dell’inadempimento colpevole della venditrice.
2. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 17 novembre 2015 e notificata il 27 novembre 2015, ha riformato la pronuncia di primo grado.
2.1. Dopo aver qualificato la fattispecie come vendita di aliud pro alio, ed avere rilevato che i convenuti-appellati non avevano dato prova dell’assenza di colpa, la Corte territoriale ha condannato la (OMISSIS) e gli altri eredi di (OMISSIS) in solido al pagamento di Euro 7.230,40 oltre interessi legali a titolo di restituzione del prezzo di vendita, di Euro 466,31 oltre interessi legali a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’acquirente per il trasferimento dell’autovettura, e alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). Resiste con controricorso (OMISSIS) in qualita’ di erede di (OMISSIS). I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo e’ denunciata violazione degli articoli 530 e 652 c.p.p. e si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del giudicato di assoluzione che si era formato nel giudizio penale a carico della (OMISSIS) e del figlio (OMISSIS), per riciclaggio e truffa.
2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 1218, 1453 e 1492 c.c. e si contesta sia la qualificazione della fattispecie in termini di aliud pro alio sia la declaratoria di risoluzione del contratto, a fronte della impossibilita’ per il compratore di restituire la cosa venduta.
3. I motivi sono privi di fondamento.
3.1. La Corte d’appello ha ritenuto, correttamente, che il giudicato di assoluzione pronunciato nei confronti di uno degli originari convenuti – la sig.ra (OMISSIS) – non avesse effetto preclusivo nel giudizio civile di accertamento dell’inadempimento contrattuale della medesima (OMISSIS) e del di lei marito, neppure imputato in sede penale. Ne’ era rilevante, in senso contrario, il fatto che il (OMISSIS) si fosse costituito parte civile per essere risarcito in quanto persona offesa del reato di truffa.
L’affermazione e’ coerente con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilita’ di esso all’imputato, vale a dire quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’articolo 530 c.p.p., comma 2 (ex plurimis, Cass. 21/04/2016, n. 8035; Cass. 11/03/2016, n. 4764; Cass. 11/032/2011, n. 3376; Cass. 30/10/2007, n. 22883).
3.2. Peraltro, la preclusione e’ esclusa dalla diversita’ delle azioni proposte dal (OMISSIS): risarcitoria da responsabilita’ extracontrattuale quella proposta in sede penale, per i danni dal reato di truffa; azione da inadempimento contrattuale quella svolta in sede civile nei confronti dei venditori, con conseguente applicazione dei principi generali in tema di inadempimento, primo tra tutti quello sancito dall’articolo 1218 c.c..
Sul contraente inadempiente grava, infatti, la presunzione di colpa, che nella specie la Corte d’appello ha ritenuto non superata, in quanto i venditori non avevano fornito elementi di prova e di giudizio idonei a suffragare il convincimento di aver fatto tutto il possibile per adempiere l’obbligazione (v. pag. 7 della sentenza, in cui si richiamano circostanze accertate in sede penale riguardo alla ricostruzione dei fatti).
3.3. Immune da censure e’ poi la qualificazione della fattispecie concreta in termini di aliud pro alio: la vendita di autovettura con telaio contraffatto costituisce un’ipotesi paradigmatica di vendita di cosa assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente (ex plurimis, Cass. 11/11/2008, n. 26953; Cass. 04/05/2005, n. 9227).
3.4. Risulta infondata anche’ la censura riguardante la mancata applicazione dell’articolo 1492 c.c., comma 3, essendo l’autovettura provento di furto e con telaio contraffatto sottratta per definizione alla disponibilita’ del compratore.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna in solido dei ricorrenti alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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