Il giudice non può considerare l’affermazione dell’assenza di prove da parte del convenuto, equivalente alla contestazione del fatto storico

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 27 agosto 2020, n. 17889.

La massima estrapolata:

Il giudice non può considerare l’affermazione dell’assenza di prove da parte del convenuto, equivalente alla contestazione del fatto storico. E se quest’ultimo è particolarmente difficile da provare deve aprire alle testimonianze e valutare la globalità delle circostanze che risultano dagli atti a sua disposizione.

Ordinanza 27 agosto 2020, n. 17889

Data udienza 4 giugno 2020

Tag/parola chiave: Gestore di un distributore di carburante – Api – Automobilista – Danni provocati all’auto – Affermazione dell’assenza di prove da parte del convenuto – Equivalenza con la contestazione del fatto storico – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28341-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI, 91, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
Contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 387/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, l’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS), chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti alla vettura di sua proprieta’ a causa di un rifornimento di carburante risultato inquinato.
A sostegno della domanda espose che, dopo aver fatto rifornimento presso il distributore IP gestito dal (OMISSIS), la vettura aveva ripreso la marcia ma, poco dopo, aveva manifestato problemi per i quali era stato necessario effettuare un controllo presso un’officina della BMW, all’esito del quale era emerso che il carburante era inquinato. Le riparazioni avevano comportato un esborso complessivo di Euro 6.326,42, come da fattura allegata.
Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale accolse la domanda e condanno’ le parti convenute al pagamento della somma cosi’ come richiesta, ritenendo dimostrati sia l’avvenuto rifornimento presso il distributore del (OMISSIS) che la sussistenza del lamentato vizio (gasolio annacquato), nonche’ il nesso di causalita’ tra il carburante difettoso e il danno patito.
2. La pronuncia e’ stata appellata in via principale dalla (OMISSIS) s.p.a. e in via incidentale dal (OMISSIS) e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 28 febbraio 2018, in totale riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda del Ciaccio e l’ha condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ed alla restituzione, in favore del (OMISSIS), della somma ricevuta a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado.
Ha osservato la Corte torinese, per quanto di interesse in questa sede, che non poteva essere condivisa la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva affermato che fosse pacifica la circostanza dell’avvenuto rifornimento presso il distributore gestito dal (OMISSIS); tale profilo, oggetto di contestazione, doveva essere dimostrato. L’attore, in realta’,
non aveva fornito una prova sufficiente ne’ di tale circostanza, ne’ degli interventi di riparazione sulla propria auto, ne’ del nesso di causalita’ tra il rifornimento e i danni di cui alla fattura prodotta; il (OMISSIS), d’altra parte, benche’ vincitore in primo grado, non aveva riproposto le proprie istanze istruttorie dedotte in primo grado – come invece avrebbe dovuto – le quali, peraltro, erano da ritenere generiche rispetto ai punti oggetto di prova.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso (OMISSIS) con atto affidato a due motivi.
Resistono l’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) con due separati controricorsi.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 167 c.p.c., per violazione del principio di non contestazione e omessa valutazione di documenti decisivi.
Sostiene il ricorrente che la sentenza sarebbe errata la’ dove ha ritenuto che la generica deduzione, da parte degli originari convenuti, dell’assenza di prova, senza negazione del fatto storico, possa ritenersi equiparabile alla specifica contestazione cui il convenuto e’ chiamato per evitare l’applicazione dell’articolo 115 cit.; la Corte di merito, inoltre, non avrebbe valutato ne’ la comparsa di costituzione del (OMISSIS) nella parte in cui affermava di aver ricevuto contestazioni sul carburante anche da altri automobilisti, ne’ la e.mail inviata dalla societa’ (OMISSIS) con cui si indicavano le ragioni dei problemi riscontrati sul gasolio fornito nell’autorimessa del (OMISSIS). Anche la fattura prodotta non era stata contestata, per cui la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere considerata provata sia nell’an che nel quantum.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 163 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere solo genericamente richiamate le difese svolte in primo grado; nella comparsa di risposta in grado di appello, infatti, il ricorrente sostiene di aver chiesto, nell’eventualita’ fosse ritenuto necessario, di potersi valere dell’unica testimone oculare del rifornimento, nonche’ della deposizione dell’incaricato dell’officina della BMW che aveva riparato la vettura.
3. I motivi di ricorso sono entrambi fondati, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
3.1. La Corte d’appello ha affermato, come si e’ detto, che non poteva ritenersi circostanza pacifica che il (OMISSIS) avesse fatto rifornimento presso il distributore gestito dal (OMISSIS), e cio’ in quanto quest’ultimo aveva fin dal primo grado sostenuto che mancava la prova di quel rifornimento; ed ha quindi aggiunto che la linea difensiva secondo la quale mancava la prova di un certo fatto fosse da considerare equivalente alla contestazione del fatto medesimo.
In realta’, invece, le due cose non coincidono; dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per se’, a dire che quel fatto e’ da ritenere contestato. Come il ricorrente ha provato trascrivendo alcuni passaggi della comparsa di costituzione del (OMISSIS), risulta che quest’ultimo aveva in qualche misura riconosciuto non solo di aver avuto contestazioni da altri automobilisti circa la possibile presenza di carburante inquinato acquistato presso lo stesso distributore, ma aveva anche dato atto di un messaggio di posta elettronica proveniente dalla societa’ (OMISSIS) nel quale si illustravano le ragioni per le quali l’inquinamento era avvenuto (leggera pendenza della cisterna, con accumulo di acqua che andava ad alterare la composizione del carburante poi erogato). Ne consegue che la Corte d’appello non avrebbe dovuto ritenere sussistente la contestazione del fatto storico del rifornimento per la sola ragione che il (OMISSIS) aveva affermato che mancava la prova sul punto, ma avrebbe dovuto valutare la globalita’ delle circostanze per come risultavano dagli atti a sua disposizione.
3.2. Anche il successivo passaggio logico della sentenza impugnata offre il fianco alle critiche del ricorrente.
La Corte d’appello, infatti, afferma che il (OMISSIS) non aveva offerto prove documentali a sostegno della sua tesi (scontrini, ricevute di pagamento etc.) ed aveva solo genericamente dedotto una richiesta di prova testimoniale, senza una “specifica riproposizione delle istanze istruttorie” in grado di appello, per cui da tanto conseguiva “da mancata dimostrazione del fatto storico contestato nel presente giudizio”.
Rileva il Collegio, invece, che il (OMISSIS) era risultato vincitore in primo grado; per cui, anche alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte (v. la sentenza 12 maggio 2017, n. 11799), egli non era tenuto a proporre appello incidentale in ordine alla mancata ammissione della prova orale richiesta. D’altra parte, in considerazione del fatto storico da dimostrare, e’ evidente che la prova testimoniale avrebbe potuto e dovuto essere ammessa, data l’obiettiva difficolta’ di dimostrazione dell’avvenuto rifornimento di carburante presso un certo distributore anziche’ presso un altro. Corrisponde ad una nozione di comune esperienza, del resto, il fatto che chi fa un rifornimento di carburante presso un distributore solitamente non possa sospettare che il carburante sia inquinato dalla presenza di acqua. Altrettanto deve dirsi in ordine alla circostanza dell’avvenuta riparazione dell’automobile presso una certa officina e con l’esborso di una data somma, che il (OMISSIS) risulta aver chiesto di provare tramite l’audizione dell’incaricato di un’officina di Romano Canavese.
4. Il ricorso, pertanto, e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata.
Il giudizio e’ rinviato alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione personale, la quale tornera’ ad esaminare il merito dell’appello alla luce delle indicazioni contenute nella presente decisione.
Al giudice di rinvio e’ demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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