Diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17787.

La massima estrapolata:

In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.

Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17787

Data udienza 6 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Assegno di invalidità – Requisiti per il godimento del beneficio – Sussistenza del requisito sanitario – Difetto dei requisiti extrasanitari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23478-2014 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 254/2014 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 04/04/2014, R.G.N. 1058/2013.

RILEVATO IN FATTO

Che:
1. il Tribunale di Trapani, con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato l’INPS ad erogare i ratei dell’assegno di invalidita’, ritenuti sussistenti i requisiti di legge per il godimento del beneficio, con decorrenza 1 marzo 2011, all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo, ex articolo 445-bis c.p.c.;
2. per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS, affidato a un articolato motivo, cui non ha resistito (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:
3. preliminarmente il ricorso per cassazione va qualificato come ricorso avverso sentenza resa in unico grado (articolo 360 c.p.c., primo inciso), in quanto inappellabile (articolo 445-bis c.p.c., u.c.);
4. l’Inps, deducendo violazione e falsa applicazione di plurime violazioni di legge, in particolare dell’articolo 445-bis c.p.c., commi 6 e 7, nella sostanza censura la sentenza impugnata per avere pronunciato la condanna al pagamento del beneficio preteso anziche’ limitarsi ad accertare il requisito sanitario all’esito del ricorso che la parte privata aveva tempestivamente proposto, dopo la formulazione della dichiarazione di dissenso alle conclusioni di insussistenza del requisito sanitario cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio;
5. il ricorso e’ da accogliere;
6. in continuita’ con i precedenti di questa Corte e, in particolare, con l’articolata motivazione della sentenza di questa Corte, n. 9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall’articolo 445-bis c.p.c., u.c., il thema decidendum e’ incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l’accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l’accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
7. l’ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l’evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso;
8. viceversa, stante l’obbligo generale del giudice di pronunciare su “tutta” la domanda (articolo 112 c.p.c.), non e’ di regola ammesso che si chiuda il processo con l’accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l’accertamento degli altri fatti costitutivi;
9. cio’ a meno che, come e’ nel caso di cui all’articolo 445-bis c.p.c., u.c., la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicche’ quanto in essa deciso non puo’ contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018 e Cass. n. 9876 del 2019 cit.);
10. ancora meno, in definitiva, puo’ contenere una condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo;
11. in difformita’ con quanto fin qui illustrato, il Tribunale ha pronunciato condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio, ritenute assertivamente esistenti tutte le condizioni di legge per il diritto al beneficio preteso, anziche’ limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al piu’ condizionarne l’erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari;
12. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in parte qua senza rinvio ex articolo 382 c.p.c., u.c., secondo periodo, perche’ la causa relativa al requisito extrasanitario non poteva essere proposta; resta ad ogni modo accertato il requisito sanitario;
13. la novita’ della questione, non preceduta da un consolidato orientamento di legittimita’ all’epoca del deposito del ricorso, consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua senza rinvio la sentenza impugnata perche’ la causa relativa al requisito extrasanitario non poteva essere proposta; compensa le spese dell’intero processo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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