L’errore di fatto riconducibile all’art. 395 n. 4 c.p.c.

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 4 agosto 2020, n. 4911.

La massima estrapolata:

L’errore di fatto riconducibile all’art. 395 n. 4 c.p.c., è quindi un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.

Sentenza 4 agosto 2020, n. 4911

Data udienza 25 giugno 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Impugnazione – Revocazione – Errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c. – Natura

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2018, proposto dal signor Ge. Sa., rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Ia., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Lo. Le., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via (…);
lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Cilento, oggi Sportello telematico polifunzionale del Cilento, istituito dal Si. Ci. s.c.p.a., non costituitosi in giudizio;
nei confronti
della società Vi. Si. A& A s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ad. To., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via (…);
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3125 del 27 giugno 2017, non notificata;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e della società Vi. Si. A& A a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 25 giugno 2020 – tenutasi in videoconferenza da remoto – il consigliere Silvia Martino,
Dato atto che l’avvocato Ad. To. ha presentato richiesta di passaggio in decisione della causa, con presenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, d.l. n. 28 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza 24 novembre 2015 n. 2478, il TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno, dichiarava improcedibile il ricorso proposto dall’odierno istante avverso il provvedimento del Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive Cilento 13 maggio 2014 n. 686, di autorizzazione al cambio di destinazione d’uso senza opere della struttura di pertinenza dell’hotel Vi. Si. nel Comune di (omissis).
Oggetto della controversia era il cambio di destinazione d’uso – da alloggio per i dipendenti dell’albergo Vi. Si. a camere ricettive – di un immobile (costituente pertinenza del predetto albergo), ubicato su un’area antistante ed a confine della proprietà dell’originario ricorrente.
La sentenza impugnata aveva in primo luogo rilevato che l’immobile oggetto di mutamento di destinazione d’uso “ricade all’interno del centro storico della frazione (omissis) del Comune di (omissis)”. L’intervento era quindi in contrasto con l’art. 5, d.l. 13 maggio 2011 n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011 n. 106, il quale, se al comma 9 consentiva “l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari”, tuttavia al comma 10 affermava che “gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria”.
Tuttavia, nelle more del giudizio era intervenuto l’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 (inserito dall’art. 17, co. 1, lett. n), d.l. 12 settembre 2014 n. 133, conv. in l. 11 novembre 2014 n. 164), in base al quale (comma 3) “salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito”.
Tale era il caso oggetto di controversia, poiché il mutamento di destinazione d’uso avveniva da pertinenza alberghiera (destinata agli alloggi del personale) a struttura ricettiva, essendo quindi destinato a svolgersi all’interno dell’unitaria categoria “turistico-ricettiva”.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5, l. reg. Campania n. 19/2001, “il mutamento di destinazione d’uso senza opere, nell’ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero”.
2. La sentenza veniva impugnata dal signor Sa. alla stregua di plurime deduzioni che, tuttavia, il giudice d’appello riteneva infondate.
In primo luogo, il Collegio osservava che il primo giudice aveva riscontrato il venir meno, nelle more del giudizio, del parametro normativo di riferimento onde poter evidenziare la fondatezza del vizio di violazione di legge; e, a fronte di ciò, la verifica della eventuale illegittimità al momento dell’emanazione dell’atto assumeva, nel caso di specie, rilevanza meramente “storica”, non potendo comportare – in presenza di un mutato quadro normativo – alcun risultato utile al ricorrente.
E ciò, in ogni caso, in disparte ogni considerazione in ordine alla riconducibilità di quanto effettuato ad una “attività libera”, ex art. 2, comma 5, della legge della Regione Campania n. 19/2001 (capo della sentenza avverso il quale non erano state proposte doglianze).
In secondo luogo, a fronte di un mutamento di destinazione senza opere e nell’ambito della medesima categoria, non potevano assumere rilievo le prescrizioni contenute nel precedente permesso di costruire n. 1366/2012, riguardanti la struttura soggetta a mutamento di destinazione, poiché le stesse – se avevano condizionato a suo tempo il rilascio del titolo edilizio – non potevano costituire impedimento assoluto ad ogni futura riconsiderazione dell’immobile sul piano urbanistico, assoggettata a nuove, autonome valutazioni dell’amministrazione.
Né, d’altra parte, con riferimento al divieto di aumento del carico urbanistico, l’appellante aveva fornito prove volte a sostenere, in concreto, la lamentata violazione della prescrizione.
Così come non risultavano comprovate le doglianze relative al mancato rispetto degli standard, delle condizioni ambientali dell’area e dell’assetto edilizio – urbanistico della zona (indicate più quali elementi fondanti le condizioni dell’azione che quali effettivi vizi di legittimità dell’atto).
3. La sentenza è stata impugnata per revocazione dal signor Sa., le cui doglianze possono essere così sintetizzate.
I. Violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c..
Richiamate le statuizioni della decisione dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 21 del 27 luglio 2016, l’istante ha sostenuto che la Sezione non avrebbe percepito l’esistenza del doc. n. 2 allegato all’appello (prodotto in primo grado dalla società contro interessata) nel quale sarebbe incontestabilmente contenuta la dimostrazione dell’aumento del carico urbanistico della zona derivante dall’assentito cambio di destinazione.
L’errore atterebbe ad un punto non controverso sul quale la decisione non avrebbe espressamente motivato.
Al riguardo, l’istante osserva che la sentenza revocanda avrebbe omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello con il quale il ricorrente aveva denunciato che il TAR aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera c) c.p.a. – per pretesa sopravvenuta carenza dell’interesse all’accoglimento dell’azione di annullamento – non già alla luce di un ulteriore provvedimento della p.a. intervenuto nel rapporto in contestazione ma in ragione di un atto di parte privata (comunicazione di inizio lavori in sanatoria), avanzato peraltro quando era ancora vigente il titolo edilizio impugnato e quindi, a dire dell’istante, tamquam non esset.
In ogni caso l’amministrazione aveva omesso di verificare l’osservanza della prescrizione di divieto di carico urbanistico di cui al permesso di costruire n. 3366/2012;
II. Violazione dell’art. 395, n. 5, c.p.c..
La sentenza del TAR di Salerno, n. 2478/2015, ha statuito tra l’altro che “la proposta domanda di annullamento” avanzata dal sig. Sa. “sarebbe in astratto fondata”, con riferimento a quanto disposto dall’art. 5, comma 10, d.l. n. 70/2011.
La predetta statuizione, non impugnata dalla contro interessata Vi. Si., sarebbe passata in giudicato. Si tratta di una disposizione ancora vigente sicché il primo giudice avrebbe errato nell’assumere a base della propria decisione il “venir meno” del “parametro normativo di riferimento” su cui l’originario ricorrente aveva fondato la propria pretesa.
4. In sede rescissoria, il ricorrente ha quindi chiesto l’accoglimento dei motivi di appello sollevati sub pagg. 17 – 23 dell’atto di appello alla luce sia dell’accertata assenza di un ulteriore provvedimento della p.a. intervenuto nel rapporto in contestazione a seguito della notifica del ricorso introduttivo sia del documento n. 2 allegato all’appello.
5. Si sono costituiti, per resistere, il Comune di (omissis) e la società Vi. Si., articolando le proprie difese, con dovizia di argomentazioni, nelle memorie depositate il 9 marzo 2020.
6. In data 19 giugno 2020 il signor Sa. ha depositato note di udienza, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, insistendo nella richiesta di rinvio per trattazione congiunta con l’appello n. 8898/2018, relativo alla domanda di annullamento del titolo edilizio con il quale venne autorizzata la costruzione di pertinenza dell’Hotel Vi. Si. a Castellabate.
7. Alla pubblica udienza del 25 giugno 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, così come integrato dall’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020.
8. In via preliminare, si procede alla reiezione dell’istanza di rinvio in quanto tra questo giudizio e quello iscritto al n. 8898 del 2018, non vi è pregiudizialità in senso tecnico – giuridico.
Il rapporto di pregiudizialità – che comporta la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. – ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati e postula una dipendenza “tecnico-giuridica” e non meramente “logica” dall’altra controversia. Occorre, cioè, che nell’altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati.
Quando, invece, tra le cause intercorre un’ipotesi di dipendenza per pregiudizialità logica non v’è il rischio di un conflitto di giudicati, dal momento che, ai sensi dell’art. 336 comma 2 c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza resa sulle questioni logicamente precedenti determina l’automatica caducazione della sentenza resa sulle questioni logicamente successive.
E’quanto si verifica nel caso di specie in cui se l’appello n. 8898 del 2018 venisse accolto, la presente decisione verrebbe caducata ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. in quanto relativa ad un provvedimento dipendente da quello colà impugnato.
9. Nel merito, la domanda di revocazione è inammissibile.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
10. Come noto, l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento.
Così, ad esempio, si versa nell’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. allorché il giudice – per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo – sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, ma se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.
In tutti questi casi non sarà possibile censurare la decisione tramite il rimedio – di per sé eccezionale – della revocazione, che altrimenti verrebbe a dar vita ad un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento.
L’errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c., è quindi un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; 20 gennaio 2013, n. 1; 17 maggio 2010, n. 2; 11 giugno 2001, n. 3; successivamente, fra le tante, sez. V, 29 novembre 2017 n. 5609; 22 gennaio 2015, n. 274).
L’errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. civ., sez. trib., sentenza n. 442 del 11 gennaio 2018).
In sintesi, l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Infine, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti o documenti del giudizio (Cons. Stato, sez. V, n. 5609 del 29 novembre 2017; Cass. civ., sez. VI, n. 20635 del 31 agosto 2017).
11. Ciò posto, nel caso di specie, entrambi i motivi di revocazione sono palesemente inammissibili.
11.1. Il primo motivo, contrariamente ai principii testé enunciati, da un lato riguarda uno dei principali punti controversi, relativo alla condizione di invarianza del carico urbanistico apposta al permesso di costruire n. 1366/2012, dall’altro mira semplicemente ad ottenere una riconsiderazione del materiale probatorio agli atti del giudizio
Tuttavia, la lettura e l’interpretazione dei documenti di causa appartiene all’insindacabile valutazione del giudice e non può essere censurata quale errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c., salvo trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio; e ciò anche qualora si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione tra le parti, le prove documentali esibite o acquisite d’ufficio (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 460);
11.2. Il secondo motivo pretende di trarre la formazione di un giudicato interno in ordine alla violazione dell’art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, da un semplice passaggio argomentativo della sentenza di primo grado, privo di valenza decisoria.
Tanto ciò è vero che l’odierno ricorrente ha dovuto impugnare la pronuncia del TAR in quanto a lui sfavorevole, avendo il giudice di prime cure statuito che – per effetto della normativa sopravvenuta – il mutamente di destinazione d’uso era divenuto non solo assentibile ma altresì rientrante “nell’ambito dell’attività edilizia libera come previsto dall’art. 2, comma 5, l.r. n. 19/2001” e che, comunque, l’opera contestata trovava ormai “il suo titolo legittimante nella comunicazione di inizio lavori effettuata in sanatoria in data 24.9.2015”.
Va peraltro precisato che – come rilevato dall’impugnata sentenza – il signor S. non ha nemmeno gravato la sentenza in tutte le parti aventi effettiva valenza decisoria a lui sfavorevoli.
E’ rimasta infatti impregiudicata la statuizione di prime cure, relativa “alla riconducibilità di quanto effettuato ad una “attività libera”, ex art. 2, co. 5, l. reg. n. 19/2001″, così come rilevato dalla sentenza revocanda.
12. Per quanto testé argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
13. Il Collegio rileva altresì che l’inammissibilità del ricorso si fonda su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1234 del 2020; Sez. IV, 2205 del 2018; n. 2879 del 2017; 5497 del 2016, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. Sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016).
A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di Euro 2.000,00.
13.1 La condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, nr. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1429 del 2018, di cui in premessa, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, in favore di ciascuna delle parti costituite e con distrazione, per quanto concerne la società Vi. Si., in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Condanna, altresì, il ricorrente ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di Euro 2.000,00 (duemila) da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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