La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 8 aprile 2019, n. 2276.

La massima estrapolata:

La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo.

Sentenza 8 aprile 2019, n. 2276

Data udienza 7 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5404 del 2018, proposto da
St. Te. Ba. in proprio e quale Capogruppo Mandatario Rtp e altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Al. Lu., Fr. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ar. Po. in Roma, via (…);
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia Romagna e Marche – Sede di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
R.T.P. Arch. Sc. Lu. e altri non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche Sezione Prima n. 398/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia Romagna e Marche – Sede di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Al. Lu. e, su delega dell’avv. Di Gi., Al. Di Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’appellante Raggruppamento Temporaneo di Professinisti (RTP) “St. Ba. Le. Srl e altri” si è classificato al secondo posto della procedura, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, diretta all’affidamento dei “Servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza relativi ai lavori di straordinaria manutenzione ed efficientamento energetico presso la sede della Questura di Ancona”, per Euro 99.995,63 indetto con Avviso di Indagine di Mercato del 22.08.2017.
Con il presente gravame il predetto RTP chiede la riforma della sentenza con cui il TAR Marche ha accolto solo parzialmente il suo ricorso ed annullato parzialmente gli atti di gara affermando l’illegittimità dell’attribuzione:
— di 5 punti all’offerta aggiudicataria in relazione all’Elemento B (Certificazione EGE) in accoglimento del primo motivo;
— del punteggio spettante per la valutazione dell’Elemento C relativa ai giovani professionisti coinvolti dall’offerente, per l’impossibilità di considerare l’Ing. Ma. Ar. nell’ambito di tale categoria.
In particolare RTP appellante lamenta l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rimesso la quantificazione dell’esatto punteggio da sottrarre all’offerta aggiudicataria per l’eliminazione dell’Ing. Ma. Ar. tra i giovani professionisti alla valutazione finale alla Commissione giudicatrice.
L’appello è affidato alla denuncia di tre motivi di gravame relativi alla violazione: dell’art. 80 comma 5 lett. f) bis del D.lgs. n. 50/16 e dell’art. 7 comma 1°, elemento A della lex specialis di gara, relativamente al requisito di professionalità desunta dall’espletamento di servizi similari; dei criteri di attribuzione del punteggio di cui all’Elemento A (pag. 10 della lettera di invito/bando di gara); eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di attività istruttoria.
Con memoria del 2.8.2018 si è costituito in giudizio il controinteressato R.T.P. “Arch. Lu. Sc. e altri” che con memoria del 25/01/19 ha confutato analiticamente le tesi dell’appellante insistendo per il rigetto dell’appello.
Il Ministero delle Infrastrutture costituitosi in data 27 agosto 2018 con memoria rispettivamente del 24 agosto 2018 e del 10 gennaio 2019 ha confutato sottolineato l’infondatezza dell’appello insistendo per il rigetto.
L’appellante RTP, con memorie del 28.8.2018, del 22/01/19 e del 26/01/19 ha replicato alle controparti ed insistito per l’accoglimento dell’appello.

DIRITTO

1.§ . Con la prima rubrica si lamenta che erroneamente il TAR Marche avrebbe ritenuto che l’RTP aveva prodotto correttamente la certificazione energetico-ambientale degli edifici di cui alla norma ISO/IEC 1724 mentre tale requisito essenziale era posseduto solo dall’Ing. Pe., che tuttavia non era parte del raggruppamento.
Il predetto professionista sarebbe stato inserito “nelle tabelle ruoli e mansionà e nell’organigramma come componente dello staff tecnico e, in sede di gara, non sarebbe stata fornita alcuna prova riguardo ai rapporti intercorrenti tra il medesimo e gli altri componenti del staff che non compaiono nel citato Modello A” e che non avevano sottoscritto né il relativo modulo né ovviamente le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara.
Il TAR erroneamente non avrebbe dichiarato la falsità della dichiarazione resa dall’Ing. Sc. che aveva inserito l’Ing. Pe. nello staff tecnico e, nel produrre la certificazione del predetto professionista, lo avrebbe, in sostanza, fatto “passare” per membro del raggruppamento, asserendo che “3.3 Ciò non può tuttavia comportare anche l’esclusione dalla gara per false dichiarazioni poiché è stata comunque dichiarata, attraverso il citato documento C, la situazione effettiva del raggruppamento con i relativi collaboratori, dovendosi invece rilevare, nel caso in esame, l’errore della commissione di cui al paragrafo precedente”.
Il rappresentante del RTP controinteressato invece:
— avrebbe inserito l’ing. Pe. nello staff tecnico, indicando anche i suoi ruoli e mansioni (qualificato “esperto in gestione energia”) all’evidente fine di confondere la Commissione Giudicatrice ricorrendo ad una tecnica già utilizzata in un’altra gara, per agevolarsi delle certificazioni dell’Ing. Pe. senza farlo divenire componente del RTP e senza giustificare le ragioni della produzione;
— sarebbe stato consapevole, che la certificazione del Pe. non valeva per i requisiti del raggruppamento nei suoi soli membri componenti.
Di qui falsità della dichiarazione resa dall’obbligato, ai sensi dell’art. 80, comma 5° del D.lgs. n° 50/16 lett. c) e lett. f-bis) per la consapevolezza della non veridicità della dichiarazione e della produzione effettuate che non sarebbe stata un falso innocuo o non rilevante.
L’assunto è infondato.
Come è noto l’art. 46 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 ammette alla partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, tra gli altri, rispettivamente: alla lett. a) i professionisti singoli, associati; — alla lett. e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d).
A sua volta, il precedente art. 24, comma 5 espressamente prevede che “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.”
Dalle predette disposizioni è dunque evidente che non vi è alcun obbligo di inserire il professionista nel raggruppamento temporaneo di professionisti ma è necessario, e sufficiente, che l’offerta indichi analiticamente i singoli professionisti designati, le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali.
Il nuovo codice, sulla scia delle previgenti disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/2010, quindi ammette la possibilità alternativa dell’offerente di avvalersi di “liberi professionisti singoli o associati” ovvero di inserirli nel raggruppamento temporaneo.
In coerenza con il ricordato quadro normativo, del tutto legittimamente il raggruppamento aggiudicatario aveva dunque indicato l’ing. Pe. nell’offerta, specificandone il ruolo e le mansioni di “esperto in gestione energia” e producendo la certificazione corrispondente alle mansioni che andava ricoprire nell’ambito della progettazione.
Deve dunque escludersi non solo la sussistenza di una dichiarazione falsa, ma ogni intento fraudolento dell’aggiudicataria di confondere la Commissione Giudicatrice.
Il motivo va dunque respinto.
2.§ . Con il secondo motivo si deducono numerosi profili, tre dei quali vanno esaminati unitariamente stante la loro intima connessione.
2.§ .1. Il TAR, pur riconoscendo la falsità della dichiarazione resa dall’Ing. Ar. in merito alla sua anzianità la avrebbe erroneamente giustificata con riferimento all’orientamento giurisprudenziale in essere al momento della effettuazione della stessa.
L’Ing. Ar. avrebbe cercato di indurre in errore la Stazione Appaltante essendo ben consapevole del momento in cui aveva conseguito la sua abilitazione, e comunque non poteva conoscere la sentenza del C.d.S. successivamente citata dalla sua Difesa.
Di qui la falsità della dichiarazione resa dal concorrente ex comma 5°, lett. c) e lett. f-bis) della dell’art. 80, che obbliga la Stazione appaltante ad escludere l’operatore economico “che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.
L’Ing. Ar. non avrebbe posseduto più la qualifica di “giovane professionista abilitato da meno di dieci anni” per cui la dichiarazione in contestazione sarebbe stata falsa ed in conseguenza si sarebbe dovuto escludere il raggruppamento che, invece, è addirittura risultato aggiudicatario.
2.§ .2. Erroneamente il TAR si sarebbe limitato poi ad affermare che l’eliminazione dell’Ing. Ar. dall’elenco dei giovani professionisti, potrebbe portare solo alla “sottrazione di 1,33 punti (ovvero un sesto) ma, non essendo stati depositati i criteri applicati dalla commissione, il relativo giudizio va ad essa demandato come meglio si vedrà di seguito”, cioè dividendo per sei il punteggio da sottrarre per la eliminazione dell’Ing. Ar. dal gruppo dei giovani professionisti.
2.§ .3.L’eliminazione dell’ing. Ar. dal novero dei giovani professionisti avrebbe invece dovuto comportare la decurtazione dell’intero punteggio assegnato perché, tranne la sola Ing. Melania Marasca, gli altri soggetti indicati come iscritti all’Albo meno di dieci anni in realtà sarebbero tutti estranei al raggruppamento indicata negli atti di gara e quindi, non facevano parte del R.T.P e quindi non sarebbero stati valutabili ai fini della attribuzione del punteggio che conseguentemente avrebbe dovuto essere proporzionalmente decurtato.
2.§ .4. Tutte le doglianze sono prive di pregio.
Sulla scia delle considerazioni che precedono si deve ricordare, in line generale che, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, del tutto legittimamente erano stati inseriti nell’elenco dei giovani professionisti anche soggetti non facenti parte del R.T.P..
Nello specifico poi, in base al principio del “id quod plerumque accidit” è evidente che la dichiarazione è stata redatta prendendo atto della formale data del 1 dicembre 2008 risultante nella sua iscrizione all’Ordine e, in coerenza con un elemento oggettivo l’R.T.P. aggiudicatario ha quindi inserito l’Ing. Ar. nell’elenco degli abilitati da meno di dieci anni.
Inoltre, anche sotto il profilo oggettivo, ha ragione l’R.T.P. odierno controinteressato quando ricorda che l’interpretazione dell’art. 2229 c.c. e della L. 25 aprile 1938 n. 897, adottato da questa Sezione con la decisione 17 gennaio 2018 n. 278 era comunque di gran lunga successivo alla vicenda in esame.
Il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in tema non poteva quindi assolutamente implicare falsità ex post e nemmeno una generica “non-veridicità successiva” delle dichiarazioni.
Il che vale di eliminare ogni rilievo escludente della dichiarazione relativa all’Ing. Ar..
A tale proposito si deve peraltro rilevare che, se in linea di principio la Sezione non può che le conclusioni la decisione n. 278/2018 per cui il periodo utile ai fini del riconoscimento della qualifica di “giovane professionista” decorre dalla data di conseguimento della abilitazione e non dalla data di iscrizione all’albo professionale costituisce un cambiamento sopravvenuto dell’interpretazione data dalla giurisprudenza che non può produrre effetti retroattivi nei confronti di chi aveva in buona fede confidato nel precedente orientamento.
Pertanto, secondo il c.d. “prospective overruling”, ai fini del presente decidere, si deve tener conto esclusivamente della giurisprudenza vigente al momento in cui la dichiarazione era stato compiuto.
Inoltre il profilo con cui il punteggio spettante al aggiudicatario ai fini dell’elemento C avrebbe dovuto essere ridotto a zero punti in quanto nessuno dei collaboratori, salvo una, sarebbe stato abilitato da meno di 10 anni appare una mera insinuazione in quanto è del tutto generica, indeterminata e comunque priva di un preciso e dettagliato quadro probatorio.
2.§ .5. Sotto altro profilo si lamenta che la Commissione avrebbe proceduto all’attribuzione dei punteggi con la media puramente matematica: illegittimamente ciascun commissario avrebbe attribuito un punteggio ai concorrenti per i diversi elementi previsti nella lettera di invito e, successivamente, avrebbe erroneamente proceduto a fare una media tra i punti attribuiti senza tener conto che i diversi elementi avevano un proprio e diverso peso secondo la lex specialis di gara.
Il TAR avrebbe altresì errato nell’affermare che dagli atti di causa non sarebbe dato rinvenire i criteri utilizzati dalla Commissione per l’attribuzione del punteggio.
La media non poteva essere una media matematica semplice, ma doveva essere effettuata tenendo conto rispettivamente che: il punto a) nell’economia della valutazione pesava in termini di punteggio 4 punti, mentre il b) ed il c) pesavano 8 punti ciascuno.
Questa circostanza avrebbe ulteriormente sfavorito il punteggio a favore del R.T.P. ricorrente perché l’elemento a) in cui il contro interessato ha un punteggio più alto del ricorrente, in realtà avrebbe dovuto pesare la metà degli altri. La Commissione, correttamente operando, aveva riconosciuto valutabile al R.T.P. solo l’unica giovane professionista facente parte del raggruppamento, per cui la differenza si sarebbe avvicinata allo zero.
Erroneamente il TAR ha affermato che non poteva procedere al computo corretto del punteggio.
L’assunto non convince.
Come visto al punto che precede, la doglianza relativa all’assenza di giovani professionisti nell’ambito della raggruppamento aggiudicatario è del tutto generica e, comunque, l’appellante non dà comunque alcuna prova che, a parità di fattori considerati, un differente criterio di calcolo avrebbe portato ad un risultato diverso.
Per contro il controinteressato comunque esattamente sottolinea che la sua compagine professionale avrebbe avuto cinque professionisti abilitati da meno di 10 anni, mentre l’appellante R.T.P. Ba. me avrebbe indicato solamente uno (l’ingegner Po.).
2.§ .6. In conclusione il secondo motivo è infondato e deve essere integralmente respinto
3.§ . Con il terzo motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato il corrispondente motivo di ricorso con il quale si lamentava la violazione dell’art. 7 comma 1°, elemento A della lex specialis di gara, relativo al possesso del requisito della professionalità ed adeguatezza desunta dall’avvenuto espletamento di servizi relativi a progetti similari nonché dei criteri di attribuzione del punteggio ed eccesso di potere per difetto di attività istruttoria-
La doglianza è diretta avverso i seguenti passi della decisione impugnata:
A) “Riguardo al primo occorre innanzitutto ricordare che l’Elemento A descritto nella tabella di cui all’art. 7 della lettera di invito (pag. 3) parla di servizi relativi ad attività professionali “similari” a quelle oggetto di affidamento (efficientamento energetico). La stessa lettera di invito, all’art. 11, aggiunge inoltre che la commissione può assegnare, per ogni progetto, fino a 20 punti tenuto conto della “affinità ” con l’oggetto delle attività ad affidare (pag. 10). Pare quindi evidente che la lex specialis non pretendeva l’identità di impianti e di situazioni ambientali (copertura di un capannone piuttosto che quella di una palazzina), limitandosi a richiedere similarità e affinità dei servizi già espletati. Del resto, se l’amministrazione avesse voluto attribuire un valore determinante alla situazione ambientale (cioè alle caratteristiche della struttura su cui installare l’impianto fotovoltaico oggetto di progettazione), non solo avrebbe formulato i criteri in maniera più precisa al fine di evitare ambiguità, ma avrebbe anche richiesto l’espletamento del sopralluogo obbligatorio affinché ogni offerente fosse ben consapevole delle specifiche condizioni del luogo. Non emergono quindi elementi per sostenere che la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un capannone richieda professionalità e specializzazioni diverse rispetto alla realizzazione di un impianto simile (o affine) sull’edificio oggetto di gara. Peraltro, come emerge dal ricorso (pag. 10), potrebbe dedursi che l’intervento sul capannone presenti alcune difficoltà maggiori (avendo copertura a falde) rispetto a quello sulla palazzina oggetto di intervento (con copertura piana a terrazza praticabile)”.
B) “Riguardo al secondo profilo va ribadito che la lex specialis non imponeva alcun sopralluogo obbligatorio, per cui l’eventuale sopralluogo facoltativo non avrebbe potuto comunque influire sul punteggio di cui all’Elemento A (riferito esclusivamente a precedenti progetti elaborati dagli offerenti). Per le stesse ragioni non può assumere rilevanza la pretesa migliore qualità del sistema BIM (proposto dai ricorrenti) rispetto al sistema CAD (proposto dagli aggiudicatari), essendo attinente all’espletamento del servizio oggetto di gara e non ai precedenti progetti. In ogni caso i ricorrenti propongono una comparazione parziale tra le due offerte mentre invece avrebbero dovuto proporre una comparazione complessiva affinché si potesse trarre la conclusione che l’Elemento A sia stato effettivamente male applicato dalla commissione.” (così la sentenza impugnata).
Sotto un primo profilo, per l’appellante, il TAR erra palesemente sub A) nell’interpretazione dell’art. 7 comma 1°, lett. A della tabella della lex specialis di gara, per il quale il requisito della professionalità ed adeguatezza si sarebbe dovuto desumere “da un numero massimo di tre servizi relativi ad attività professionali similari a quelle oggetto di affidamento (efficientamento energetico) ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità sotto il profilo tecnico”
Il TAR avrebbe travisato il significato di “similarità ” e, per discostarlo da quello di “identità ” fino a sconfinare nella completa “diversità “: per “similari” debbono intendersi due cose affini per struttura o natura: due cose, oggetti o come dir si voglia, tra di loro somiglianti e non già completamente diversi.
Sarebbe evidente come il progetto n° 3 del controinteressato relativo alla realizzazione di un fotovoltaico su di un capannone industriale non avrebbe potuto essere ritenuto similare, né attinente e né affine con quello oggetto di gara (palazzina ad uso ufficio e civile abitazione) ma sarebbe stato di gran lunga più semplice da realizzare perché non presupponeva una permanenza continuativa di persone al suo interno e la sua relativa copertura è diversa da quella degli edifici adibiti a civile abitazione e presuppone particolari accorgimenti per l’impermeabilizzazione e l’isolamento rispetto ai rumori esterni nonché ai cambi di temperatura.
Il terzo progetto del R.T.P. aggiudicatario non avrebbe certo potuto conseguire il punteggio attribuitogli, in quanto la tipologia della copertura (pannelli sandwich a falde) sarebbe stata del tutto diversa rispetto a quella dell’immobile oggetto dell’intervento (piana a terrazza praticabile in cemento armato) ed sarebbe di gran lunga più semplice da realizzare: l’installazione di pannelli fotovoltaici su di una copertura a terrazza implica una serie di problematiche connesse all’ancoraggio dei pannelli all’edifico che investono diverse questioni quali: impermeabilizzazione, isolamento termico (vanno evitati i ponti termici) sicurezza statica sia dell’ancoraggio che dell’edificio pre-esistente.
Questi temi ovviamente sono del tutto dissimili all’intervento di controparte, che di fatto nel progetto prodotto sostituisce un pannello in ondulina di fibrocemento (eternit) disposto a falde a chiudere una struttura prefabbricata di un capannone (sono appoggiati tra le travi con un altro pannello rigido (fotovoltaico), ed è estremamente semplice.
L’intervento proposto sarebbe stata banale a livello progettuale rispetto a quello richiesto dalla Questura di Ancona e non avrebbe potuto mai essere preso in considerazione nella valutazione della professionalità del R.T.P. contro interessato perché non rispondente ai requisiti del bando.
Il TAR se avesse correttamente interpretato la lettera del bando, si sarebbe certamente avveduto che, ai sensi di esso, l’assegnazione del punteggio massimo “fino a 20 punti” doveva necessariamente tenere conto “dell’affinità con l’oggetto delle attività da affidare e della completezza degli elaborati proposti”.
Per l’ancoraggio di un impianto fotovoltaico ad un tetto di capannone, non vi sarebbe stata alcuna difficoltà di installazione per cui al progetto avrebbe dovuto condurre necessariamente alla attribuzione di 0 punti per esso, sì che il punteggio finale per i precedenti progettuali avrebbe dovuto essere pari a quaranta anziché ai sessanta attribuiti. Ciò avrebbe ribaltato la graduatoria.
Sotto altro profilo, il TAR avrebbe erroneamente affermato, sub B), che il punteggio sarebbe stato correttamente attribuito nella misura più alta al R.T.P. controinteressato in quanto, non imponendo, la lex specialis il sopralluogo obbligatorio, “l’eventuale sopralluogo facoltativo non avrebbe potuto comunque influire sul punteggio di cui all’Elemento A (riferito esclusivamente a precedenti progetti elaborati dagli offerenti)” così come del tutto ininfluente si configurava la “pretesa migliore qualità del sistema BIM (proposto dai ricorrenti) rispetto al sistema CAD (proposto dagli aggiudicatari), essendo attinente all’espletamento del servizio oggetto di gara e non ai precedenti progetti”.
Sotto un ulteriore profilo l’appellante sottolinea poi che la qualità della attività professionale svolta e la serietà della offerta avrebbe dovuto desumersi anche dal sistema di progettazione proposto il BIM dell’appellante, più nuovo preciso e performante rispetto al vecchio CAD utilizzato dal RTP aggiudicatario e dalla disponibilità ad effettuare un sopralluogo anche se non previsto (anzi proprio perché non previsto da valutarsi con miglior favore) per meglio effettuare la progettazione.
Il progetto del R.T.P. ricorrente avrebbe dovuto essere meglio valutato di quello del controinteressato perché – a parte la diversità e non assimilabilità del terzo progetto del R.T.P. ricorrente, presentava diversi elementi premianti, tra i quali:
— l’utilizzo del BIM il cui obbligo graduale di utilizzo per la progettazione era stato imposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto n. 560 del 1/12/2017);
— il sopralluogo preventivo effettuato dall’appellante il 7 novembre 201.7
Erroneamente il TAR assume che il sopralluogo sarebbe attività del tutto inutile ai fini del punteggio, non essendo stato previsto come obbligatorio in bando di gara mentre proprio perché non obbligatorio sarebbe stato più meritorio e degno di considerazione ai fini del punteggio per la “qualità dell’attività tecnica professionale svolta”.
Sotto altro ulteriore profilo poi mentre, la lex specialis di gara prevedeva che i commissari dovessero attribuire per l’elemento A fino a 20 punti per ciascun progetto, la Commissione non ha assegnato i 20 punti a progetto, ma ha dato un punteggio decimale e poi ha erroneamente fatto una media tra i punteggi assegnati, alla fine attribuendo tutti i 60 punti a chi si è classificato per primo.
L’assunto complessivo va respinto,
Come è noto, la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo.
Pertanto le censure che impingono nel merito di valutazioni, per loro natura opinabili, sono in linea di massima inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c. proc. amm., naturalmente fatti salvi i limiti dell’eccesso di potere per la abnormità delle scelte tecniche (cfr. infra multis: Consiglio di Stato, sez. V, 11/12/2015, n. 5655).
Ciò premesso, comunque nella fattispecie in esame non pare che — sotto il profilo della logica, della ragionevolezza e della coerenza delle scelte– possono ritenersi sussistenti elementi univoci realmente indicativi di un erroneità di un eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti e dei presupposti.
In tale direzione, sulla base delle comune esperienza, non sembra che l’ancoraggio di un impianto fotovoltaico ad un tetto di capannone, ponga problematiche di installazione minori di quello oggetto di affidamento di un fotovoltaico su unta terrazza di civile abitazione.
Al contrario, l’apposizione di pannelli fotovoltaici sul piano di un lastrico solare di civile abitazione avviene di norma mediante l’appoggio di semplici pietre di ancoraggio per cui non pare comportare problematiche maggiori rispetto all’istallazione sul tetto a farde di un capannone industriale né in relazione alla permanenza continuativa di persone nei locali sottostanti ai pannelli; nè relativamente ai problemi di impermeabilizzazione, sicurezza statica, di “ponte termico” (in quanto il distacco dei pannelli dalla superficie sottostante impedisce il trasferimento dei differenziali di temperatura).
Anzi semmai potrebbe essere vero il contrario.
Pertanto se le problematiche progettuali non appaiono realmente e radicalmente differenti, il giudizio della Commissione non appare affatto illogico in relazione alla valutazione di un progetto su una coperture a falde di uno stabile industriale.
Infine, considerando il peso del tutto relativo delle superfici irradiate e la tipologia standardizzata di questi interventi, il sopralluogo non appare nella specie realmente decisivo in sede di valutazione di una più elevata qualità della progettazione. In relazione alla tipologia ordinaria dell’intervento non appare quindi illogico il giudizio della commissione che ha ritenuto l’utilizzo del CAD, in luogo del BIM, del tutto irrilevante al fine del punteggio.
Anche il terzo motivo va dunque complessivamente disatteso
4.§ . In conclusione l’appello va respinto perché è infondato in tutti i suoi profili e per l’effetto la sentenza merita integrale conferma.
Le spese tuttavia in relazione alla novità di alcune questioni possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando:
1. Respinge l’appello, come in epigrafe proposto.
2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere

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