La trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 novembre 2021| n. 35842.

La trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro.

In materia di rito societario, la trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro, senza l’ausilio di un ufficiale giudiziario, dell’istanza di fissazione di udienza, pur non potendo considerarsi notificazione valida ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 5 del 2003, essendo tale notificazione riservata alle comparse e alle memorie “consentite dal giudice”, è tuttavia attività notificatoria compiuta da un soggetto qualificato, munito del potere di compiere l’attività stessa, anche se con modalità diverse, di talchè tale notifica non può considerarsi giuridicamente inesistente, ma solo nulla, idonea, quindi, ove all’inoltro a mezzo fax faccia seguito la ricezione dell’atto da parte del difensore del destinatario, a raggiungere lo scopo cui l’atto è preordinato e ad essere sanata ai sensi dell’art. 156 comma 3 c.p.c.

Ordinanza|22 novembre 2021| n. 35842. La trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro

Data udienza 14 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Rito ex dlgs 5/2003 – Notifiche – Atto processuale a mezzo fax – Notifica direttamente derivante dal difensore dell’una all’altra parte – Nullità e non inesistenza – Suscettibilità di sanatoria ove lo scopo venga raggiunto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19044/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 242/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

La trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata il 21 gennaio 2010, (OMISSIS) impugnava la sentenza con cui il Tribunale di Massa aveva respinto le domande da lui proposte nei confronti di (OMISSIS) s.p.a.. La controversia aveva ad oggetto la conclusione di un contratto di negoziazione di prodotti finanziari rispetto al quale l’appellante deduceva fosse stato omesso, da parte della banca, l’adeguamento del rapporto contrattuale alla normativa di cui al reg. Consob n. 11522/1998 e fossero stati violati, inoltre, gli obblighi dell’intermediario quanto all’informazione, alla correttezza e alla diligenza nell’espletamento dei servizi di investimento.
Al gravame resisteva la Cassa di Risparmio, la quale svolgeva appello incidentale: lamentava, in particolare, che il giudice di primo grado avesse disatteso l’eccezione di estinzione da essa proposta; assumeva, al riguardo, l’inesistenza della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza effettuata dal difensore dell’appellante principale a mezzo fax, senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 18 febbraio 2015, accoglieva l’impugnazione incidentale della banca e dichiarava, a norma del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 8, comma 4, l’estinzione del giudizio introdotto avanti al Tribunale di Massa. La Corte distrettuale rilevava che il Tribunale era caduto in contraddizione, avendo ritenuto la notifica della richiesta di fissazione di udienza a mezzo fax inesistente e ammettendo, poi, la sanatoria di tale atto inesistente (giacche’ il giudice di prima istanza aveva valorizzato l’assenza, nella fattispecie, di una compromissione del contraddittorio e del diritto di difesa della banca).
2. – Avverso detta sentenza ricorre per cassazione, con due motivi, (OMISSIS). Resiste con controricorso la (OMISSIS), ora (OMISSIS) s.p.a.. La controricorrente ha depositato memoria.

 

La trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo e’ denunciata la nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 8, comma 4, e articolo 17, nonche’ dell’articolo 137 c.p.c., e articolo 156 c.p.c., comma 3. Viene dedotto che la trasmissione dell’istanza di fissazione di udienza a mezzo fax da parte del difensore di esso istante integrerebbe una modalita’ notificatoria che non esorbita dallo schema legale degli atti di notificazione e che sarebbe quindi idonea a raggiungimento dello scopo dell’atto; viene spiegato, al riguardo, che l’atto era stato ricevuto dalla destinataria, che si era difesa nel merito nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado.
Il secondo mezzo, rubricato come il primo, ne replica, nella sostanza, il contenuto.
2. – I motivi appaiono fondati.
Come e’ noto, il Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 17, comma 1, stabilisce espressamente, in tema di rito societario, che tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma dell’articolo 136 c.p.c. e ss., anche con trasmissione dell’atto a mezzo fax o per posta elettronica, oppure con scambio diretto fra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.
Questa Corte ha affermato, in piu’ occasioni, che la fattispecie di notifica diretta, a mezzo fax, da difensore a difensore e’ da ritenersi nulla, ma non inesistente (in tal senso, Cass. n. 31 agosto 2017, n. 20623; cfr. pure, quali pronunce non massimate, o non massimate a tale riguardo: Cass. 20 settembre 2017, n. 21840; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1797; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2185; Cass. 19 aprile 2012, n. 6142). Questo indirizzo poggia sul rilievo per cui la trasmissione a mezzo fax, effettuata direttamente dal difensore senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, costituisce forma di notificazione non esorbitante dallo schema legale degli atti di notificazione e risulta quindi idonea, agli effetti dell’applicazione del disposto dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, a raggiungere lo scopo cui l’atto e’ preordinato. Cass. 2 febbraio 2015, n. 1797 ha sottolineato, in particolare, che, se, da un lato, non puo’ ritenersi che la notificazione diretta a mezzo fax dell’atto, da parte del difensore di uno dei contendenti a quello dell’altro, sia valida, alla stregua della norma invocata, in assenza dei presupposti regolamentari occorrenti per l’attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera a) e b), richiesti dal legislatore allo scopo di munire di certezza la notificazione quanto all’avvenuta consegna, alla sua data ed alla conformita’ all’originale, va considerato, dall’altro, che la notificazione diretta eseguita tra difensori “non puo’ ormai piu’ dirsi cosi’ abnorme da non corrispondere neppure in astratto allo schema legale”, essendo “contemplata dalla legge, anche nell’ambito dello stesso rito societario”.
Tale orientamento e’ da confermare anche alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’inesistenza della notificazione e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’: elementi che consistono nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U. 20 luglio 2016, n. 14916).
Come osservato da Cass. 2 febbraio 2015, n. 1797, nel rito societario all’avvocato e’ conferito il potere di procedere direttamente alla notificazione degli atti: una delle modalita’ di notificazione e’ infatti quella, contemplata dal Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 17, comma 1, lettera c), – analoga a quella di cui all’articolo 170 c.p.c., comma 3, che pero’ la riserva alle comparse e memorie “consentite dal giudice” – dello scambio diretto tra difensori, attestato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale (la quale puo’ essere apposta anche da parte del collaboratore o dell’addetto allo studio del difensore). In presenza di una trasmissione a mezzo fax da un difensore all’altro, dunque, si e’ in presenza di un’attivita’ notificatoria difforme dal modello legale ma pur sempre compiuta da un soggetto qualificato, munito del potere di compiere l’attivita’ stessa (anche se con modalita’ diverse); per quanto sopra precisato tale attivita’ non puo’ dunque considerarsi giuridicamente inesistente, se all’inoltro a mezzo fax fa seguito la ricezione dell’atto da parte del difensore destinatario: ricezione che non puo’ evidentemente mancare, perche’, diversamente, difettera’ la fase di consegna, che e’ uno degli elementi costitutivi imprescindibili della notificazione.
Nel caso in esame e’ incontestato che l’atto trasmesso a mezzo fax sia stato ricevuto dal difensore della (OMISSIS). E poiche’, come si ricava pure da Cass. 30 gennaio 2013, n. 2185, il raggiungimento dello scopo dell’atto (articolo 156 c.c., comma 3) deve essere valutato con riferimento al ricevimento di esso da parte del destinatario e alla conseguenziale successiva attivita’ processuale da detto soggetto svolta, indipendentemente dalle cautele adottate allo scopo di sostenere l’inesistenza della notificazione, la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto del pieno dispiegarsi delle difese della banca, successivamente alla trasmissione a mezzo fax dell’istanza Decreto Legislativo n. 5 del 2003, ex articolo 8: e cioe’ della partecipazione della stessa alle successive udienze e al deposito, da parte della detta convenuta, di comparsa conclusionale contenente deduzioni nel merito (cfr. ricorso, pagg. 12 ss.).
3. – Il ricorso va pertanto accolto, e cio’ in applicazione del principio per cui la notificazione di un atto processuale a mezzo fax direttamente ad opera del difensore di una parte a quello dell’altra, e’ nulla, e non inesistente, in mancanza di una normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici, restando suscettibile di sanatoria ove sia stato raggiunto lo scopo cui l’atto e’ destinato. La sentenza impugnata e’ cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, dovra’ statuire pure sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, che, in diversa composizione, statuira’ pure sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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