Il termine per impugnare una sentenza per il contumace

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 novembre 2021| n. 36387.

Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza.

Ordinanza|24 novembre 2021| n. 36387. Il termine per impugnare una sentenza per il contumace

Data udienza 1 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Risarcimento danni – Per diffamazione a mezzo stampa – Giudizio di primo grado in contumacia – Appello – Termini impugnazione – Decorrenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7664-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1368/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Il termine per impugnare una sentenza

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti sara’ circoscritta alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Nel 2010 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Torino (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una diffamazione a mezzo stampa.
Il processo si svolse in contumacia del convenuto e si concluse con la sentenza 28 novembre 2012 n. 6933, che accolse la domanda attorca.
2. La parte soccombente propose appello avverso la suddetta sentenza quattro anni dopo la pubblicazione, il 15 novembre 2016.
L’appellante dedusse che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado risultava avvenuta ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. per “compiuta giacenza”; ma che dell’avvenuto deposito del piego nell’ufficio postale egli non aveva ricevuto alcuna comunicazione: in particolare non aveva rinvenuto l’avviso in cassetta, ne’ aveva mai ricevuto la successiva raccomandata.
Aggiunse, ancora, di avere denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli la sottrazione da parte di ignoti dei suddetti atti dalla propria cassetta postale; che il GIP presso il Tribunale di Vercelli aveva archiviato la notitia criminis per impossibilita’ di individuare i responsabili, ritenendo pero’ che “le indagini svolte forniscono la prova del fatto denunziato”; che solo dalla data del suddetto provvedimento di archiviazione (19 aprile 2016) poteva farsi decorrere il termine di cui all’articolo 327 c.p.c. per appellare la sentenza di primo grado.
3. La parte appellata chiese il rigetto del gravame, e con la memoria di replica il difensore di detta parte domando’ la condanna dell’appellante al risarcimento del danno in suo favore, ritenutosi offeso da alcune espressioni contenute nella comparsa conclusionale dell’appellante. Con sentenza 23 luglio 2018 n. 1368 la Corte d’appello di Torino dichiaro’ inammissibile l’appello per tardivita’ e rigetto’ la domanda di risarcimento del danno ex articolo 89 c.p.c. proposta dal difensore di (OMISSIS).
La Corte d’appello ritenne che il termine per proporre appello, nel caso di incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio di primo grado, decorra dalla conoscenza della sentenza, e non dal momento in cui la parte interessata sia riuscita a precostituirsi la prova per sostenere la tesi della incolpevolezza della decadenza.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria. (OMISSIS) e’ rimasto intimato.

 

Il termine per impugnare una sentenza

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 la violazione degli articoli 140 e 327 c.p.c., nonche’ “della L. n. 890 del 1982” (senza ulteriori precisazioni).
Al di la’ di tali riferimenti normativi, nella illustrazione del motivo il ricorrente innanzitutto premette che nel giudizio di merito aveva fornito la prova della incolpevolezza della decadenza dall’impugnazione, fornendo vari elementi presuntivi in tal senso. Dopo questa ampia introduzione (p. 13) il ricorrente sostiene che il dies a quo del termine di cui all’articolo 327 c.p.c. doveva individuarsi “nel momento in cui il signor (OMISSIS) ha avuto notizia del decreto del GIP dei Tribunale di Vercelli”, con cui venne archiviata la sua denuncia contro ignoti.
1.1. Il motivo e’ manifestamente infondato.
Il termine per appellare una sentenza pronunciata nei confronti di una parte rimasta incolpevolmente contumace, infatti, non puo’ che decorrere dal momento in cui l’appellante abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della sentenza a lui sfavorevole.
Cio’ per piu’ ragioni.
La prima ragione e’ che la parte incolpevolmente decaduta dal compimento di un atto processuale ha diritto di essere rimessa in termini, ex articolo 153 c.p.c.: ma anche la rimessione in termini non puo’ essere domandata sine die, ma va richiesta entro i termini e con le forme previsti dall’ordinamento processuale. Calato nella materia delle impugnazioni, tale principio comporta che la parte incolpevolmente decaduta dal diritto di impugnare resta pur sempre soggetta al termine di cui all’articolo 327 c.p.c., decorrente dal momento in cui abbia avuto conoscenza di fatto del provvedimento ad essa sfavorevole (ex multis, Sez. 3 -, Sentenza n. 532 del 15/01/2020, Rv. 656583 – 02; Sez. 5, Sentenza n. 17236 del 12/07/2013, Rv. 627273 – 01; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 6048 del 11/03/2013, Rv. 625941 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4196 del 15/05/1990, Rv. 467178 – 01).
La seconda ragione e’ che resterebbe frustrata la certezza del diritto, se il termine per proporre l’appello da parte di chi ne sia incolpevolmente decaduto si facesse decorrere dalla maggiore o minore solerzia con cui l’appellante o l’autorita’ inquirente penale raccogliessero le prove necessarie a giustificare la rimessione in termini.
La terza ragione e’ che qualsiasi diversa interpretazione dell’articolo 153 c.p.c. non sarebbe coerente col principio di ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 111 Cost. (cfr., ex aliis, Sez. 5, Sentenza n. 9114 del 06/06/2012, Rv. 622946 – 01, ove si afferma che quando il compimento di un atto processuale deve avvenire in un termine perentorio che non sia stato possibile rispettare per cause non imputabili alla parte onerata, questa “ha l’onere di attivarsi tempestivamente, entro un termine rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, per evitare decadenze”).
La quarta ragione, infine, e’ che il collegamento che il ricorrente pretenderebbe di istituire tra l’acquisizione della prova dell’incolpevolezza della decadenza e la decorrenza del termine per proporre l’appello tardivo e’ privo di fondamento giuridico.
Le prove di qualunque fatto giuridicamente rilevante vanno infatti raccolte nel processo e con le regole del processo. Pretendere, per contro, che i termini per impugnare debbano essere sospesi o differiti nell’attesa che l’appellante si procuri le prove per sostenere l’impugnazione equivale a capovolgere il rapporto che esiste tra l’esercizio dell’azione e i poteri istruttori del giudice. Sono infatti i secondi che presuppongono la prima, e non il contrario.
2. Non e’ luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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