La tempestiva costituzione dell’appellante con la cd. velina

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 settembre 2022| n. 27574.

La tempestiva costituzione dell’appellante con la cd. velina

La tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (cd. “velina”) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 cod. proc. civ., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350, comma 2, cod. proc. civ. mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 cod. proc. civ.), salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. (o 184-bis cod. proc. civ. “ratione temporis” applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l’appello (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo il giudice d’appello, violando le norme che disciplinano la costituzione dell’appellante, erroneamente dichiarato improcedibile il gravame nonostante l’originale dell’atto di impugnazione fosse stato depositato dalla odierna ricorrente entro l’udienza di trattazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 5 agosto 2016, n. 16598)

Ordinanza|21 settembre 2022| n. 27574. La tempestiva costituzione dell’appellante con la cd. velina

Data udienza 25 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione in luogo dell’originale – Non determinazione di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c. – Integrazione di una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c. – Sanatoria anche su rilievo del giudice entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c. – Deposito dell’originale da parte dell’appellante – Costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 4896/2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 533/2020 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositata il 21/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA.

La tempestiva costituzione dell’appellante con la cd. velina

FATTI DI CAUSA

Nel 2005, (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Nocera Terinese, la (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni da lesioni personali verificatesi a seguito del sinistro avvenuto in data (OMISSIS) a (OMISSIS).
Parte attrice espose che, mentre si trovava, in qualita’ di terza persona trasportata, sulla moto Suzuky Sv 650 tg. (OMISSIS), di proprieta’ e condotta dal (OMISSIS), questi, a causa dell’asfalto bagnato per l’ordinaria pulizia stradale, aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto rovinosamente a terra con lei, che aveva riportato lesioni personali al ginocchio sinistro.
Con sentenza n. 356 del 28 agosto 2007, il Giudice adito ritenne provata la dinamica del sinistro e la domanda attorea e liquido’ i danni subiti in Euro 4.114,25, di cui Euro 1.364,81 per IP 2%, Euro 600,00 per i 15 giorni ITA, Euro 600,00 per 30 giorni ITP al 50%, Euro 600,00 per i 60 giorni ITP al 25% ed Euro 949,44 per danno morale al 30%.
Avverso tale sentenza la (OMISSIS) propose appello lamentando l’omessa liquidazione, da parte del primo Giudice, delle spese mediche da lei sostenute e chiedendo, quindi, la condanna degli appellati, in solido, al pagamento di Euro 933,87, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno dell’evento, con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio.
Si costitui’ la (OMISSIS) S.p.a., chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, asserendo che correttamente il Giudice di pace non avesse liquidato le predette spese mediche, in quanto il CTU aveva riscontrato che non tutte le lesioni lamentate dall’attrice fossero riconducibili al sinistro stradale oggetto di causa.
Con sentenza n. 533 del 2020, pubblicata il 21.09.20, il Tribunale di Lamezia Terme dichiaro’ improcedibile l’appello per mancato deposito, da parte appellante, dell’originale dell’atto di appello ex articolo 165 c.p.c., essendo stato tale atto depositato solo in data 6.10.08, nonostante, secondo il Tribunale, il termine ultimo (10 gg dall’ultima delle notifiche) fosse scaduto il 18.04.08; condanno’ altresi’ l’appellante alle spese in favore della parte appellata.
Avverso la sentenza di secondo grado (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione sulla base di un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto alcuna attivita’ difensiva in questa sede.
Con O.I. n. 10060/22, depositata il 29 marzo 2022, questa Corte, rilevato che l’originale del ricorso, anche come da ultimo notificato, risultava depositato solo telematicamente e l’esame dell’originale di tale atto risultava necessario ai fini del decidere, ha ordinato alla parte ricorrente di depositare l’originale del ricorso cosi’ come anche da ultimo notificato alle controparti.
Parte ricorrente ha tempestivamente adempiuto a tale ordine in data 11.04.22.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto rilevata la ritualita’ della notifica e la tempestivita’ del ricorso all’esame relativo a causa inscindibile (Cass. 7/07/2021, n. 19379).
2. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 165, 348 e 350 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, deducendo un contrasto tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza di legittimita’.
Rappresenta la Scordamaglia che l’iscrizione della causa a ruolo in appello e’ avvenuta con velina, non essendo all’epoca ancora in possesso dell’originale dell’atto di citazione notificato, in quanto non ancora restituito, e di aver poi depositato tale originale alla prima udienza di comparizione (recte di trattazione in appello) del 6 ottobre 2008.
Assume la ricorrente che, dopo una costituzione tempestiva ma carente sotto il profilo formale, l’appellante possa compiere, di sua iniziativa, le attivita’ necessarie per l’integrazione successiva fino all’udienza di cui all’articolo 350 c.p.c., comma 2, come avvenuto nel caso in esame, e, a supporto di questa sua tesi, invoca la sentenza 5/08/16, n. 16598 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’articolo 348 c.p.c., comma 1, nel comminare l’improcedibilita’ dell’appello per mancata costituzione nei termini dell’appellante “dev’essere inteso nel senso che tale sanzione riguarda la mancata costituzione nei termini indicati dall’articolo 165 c.p.c., oppure una costituzione avvenuta al di la’ di essi e non una costituzione avvenuta nell’osservanza di tali termini, ma senza il rispetto delle forme con cui doveva avvenire ai sensi dello stesso articolo 165. Ne deriva che la costituzione dell’appellante nel termine senza il deposito dell’originale della citazione e, come nella specie, con una c.d. velina, non determina di per se’ l’improcedibilita’ dell’appello”.
1.1. Il motivo e’ fondato, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza richiamata dalla stessa ricorrente.
Con tale arresto le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (cd. velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilita’ del gravame ai sensi dell’articolo 348 c.p.c., comma 1, ma integra una nullita’ per inosservanza delle forme indicate dall’articolo 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’articolo 350 c.p.c., comma 2, mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante; ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformita’ della copia all’originale (e sempreche’ dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex articolo 347 c.p.c.), salva la possibilita’ per l’appellante di chiedere la remissione in termini ex articolo 153 c.p.c. (o articolo 184 bis c.p.c., ratione temporis applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l’appello.
Nella specie il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice d’appello, avrebbe dovuto, ex articolo 350 c.p.c., comma 2, verificare la regolare costituzione dell’appellante nella prima udienza di trattazione, procedendo necessariamente d’ufficio a tale controllo ai fini dell’ordinato svolgimento della successiva attivita’ processuale. Il giudice d’appello era, quindi, tenuto a verificare non solo la costituzione, la quale era manifestamente viziata per inosservanza della forma prescritta (mancando il deposito dell’originale dell’atto di citazione), ma anche le successive attivita’ poste in essere dall’appellante per porre rimedio a tale vizio.
Poiche’ dalla stessa sentenza impugnata in questa sede (v. p. 3 e 4) risulta che l’originale dell’atto di appello e’ stato depositato in data 6.10.2008 (entro l’udienza di trattazione), ne consegue che il Giudice di merito ha erroneamente dichiarato improcedibile l’appello, cosi’ violando le norme che disciplinano la costituzione dell’appellante.
2. Il ricorso e’, quindi, fondato e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Lame in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
3. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di diverso magistrato.

 

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