La tardività di un’eccezione in senso stretto

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 21 febbraio 2020, n. 4689.

La massima estrapolata:

La tardività di un’eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l’onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto.

Sentenza 21 febbraio 2020, n. 4689

Data udienza 2 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 58/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 637/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha presentato domanda per il rilascio del porto d’armi alla Prefettura di Salerno. Avutone rigetto, ha inviato una lettera a diverse istituzioni, compresa la Prefettura stessa ed il Ministero degli Interni con la quale gettava cattiva luce sulla persona e sull’operato dell’allora Vice Prefetto vicario, (OMISSIS).
Quest’ultimo, ritenendosi diffamato, ha citato in giudizio inizialmente il (OMISSIS), ma il procedimento si e’ interrotto, per cause relative al difensore, e lo stesso (OMISSIS) e’ defunto poco dopo l’interruzione. Cosi’ che il (OMISSIS) ha ripreso la sua azione verso gli eredi del convenuto iniziale, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la domanda, implicitamente rigettando l’eccezione di prescrizione, sollevata tardivamente dai convenuti con la memoria di cui all’articolo 183, anziche’ con la comparsa di costituzione.
Gli eredi del (OMISSIS) hanno proposto appello, ribadendo l’intervenuta prescrizione del diritto, e la corte di secondo grado ha accolto questa eccezione, sul presupposto che, pur essendo stata tardivamente proposta, e seppur avrebbe dovuto il giudice di primo grado rilevarne d’ufficio la tardivita’, l’attore vi avrebbe fatto acquiescenza, non avendo eccepito la decadenza in prima istanza, e non avendo riproposto l’eccezione relativa sotto forma di appello incidentale.
Ora, questa ratio decidendi e’ contestata dal (OMISSIS) con un motivo di ricorso, illustrato ulteriormente da memoria, al quale resistono con controricorso gli eredi (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.
La corte di appello premette che l’eccezione di prescrizione era tardiva, in quanto proposta non con la comparsa di costituzione, bensi’ con la memoria istruttoria; premette altresi’ che il Tribunale avrebbe dovuto rilevarla d’ufficio, ma che, non avendolo fatto, era onere dell’attore eccepire la decadenza per tardivita’. L’attore non solo non ha eccepito alcunche’, ma non ha riproposto la questione della decadenza con l’appello incidentale, come invece avrebbe dovuto fare.
Con la conseguenza che sulla questione si e’ formato giudicato, nel senso che la tardivita’ della eccezione di prescrizione, non essendo oggetto di appello incidentale, non poteva piu’ essere discussa, e l’eccezione stessa andava dunque valutata nel merito.
Cosi premesso, la corte di appello ha dunque accolto quella eccezione ed ha dichiarato prescritto il diritto.
2.- Il ricorrente propone un solo motivo di ricorso, con cui denuncia una erronea interpretazione degli articoli 345 e 346 c.p.c..
In sostanza, sostiene che la corte di merito ha errato nell’imporgli l’onere dell’appello incidentale, ossia ha errato nel ritenere che egli avrebbe dovuto riproporre l’eccezione di decadenza con l’appello incidentale, e l’errore starebbe nel fatto di non considerare che la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere dell’appello incidentale per riproporre in appello le questioni poste in quel grado ed assorbite.
Il motivo e’ fondato.
Questa corte ha ritenuto che “soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex articolo 346 c.p.c., puo’ limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa” (Cass. 6550/2013; Cass. 9889/2016).
Nella fattispecie il ricorrente e’ stato vittorioso in primo grado, in quanto, da un lato, l’eccezione di prescrizione fatta dai convenuti nei suoi confronti e’ stata implicitamente rigettata, e dall’altro, proprio come conseguenza di questo implicito rigetto, il Tribunale ha accolto nel merito la domanda di risarcimento del danno.
Il che significa che, di certo, il ricorrente non aveva l’onere di fare appello incidentale sulla questione della prescrizione, ossia sul fatto che l’eccezione di prescrizione fosse tardiva.
Tuttavia, ritengono i controricorrenti che, se pure il ricorrente non aveva l’onere di fare appello incidentale sulla tardivita’ della prescrizione, aveva tuttavia quello di riproporre comunque la questione, ossia di introdurre nel giudizio la questione della decadenza dall’eccezione di prescrizione in cui erano incorsi i convenuti. Non avendolo fatto, ha prestato acquiescenza, come risulterebbe pure dall’orientamento di legittimita’ sopra citato, il quale richiede che, per evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 c.p.c., la parte deve comunque riproporre la questione fatta valere in primo grado, anche se non necessariamente sotto forma di appello incidentale. Per contro, il ricorrente non solo non ha fatto appello incidentale, ma neanche ha riproposto la questione della decadenza dei convenuti quanto alla eccezione di prescrizione.
L’argomento e’ pertinente quanto al caso cui e’ riferita la giurisprudenza sopra citata, ma non lo e’ quanto al caso concreto.
Infatti, l’onere di riporre la questione e’ pur sempre l’adempimento dell’onere originario di eccepire.
Ossia: puo’ ritenersi che abbia rinunciato ad una eccezione la parte che aveva l’onere di farla in primo grado. Ma se l’onere non v’era (e non v’e’ quando la questione e’ comunque rilevabile d’ufficio) non puo’ sorgere in appello, attraverso l’imposizione alla parte di introdurre comunque una questione che in primo grado poteva anche non introdurre, essendo rilevabile d’ufficio.
La rinuncia implicita ad una eccezione, per il fatto di non averla espressamente riproposta (sotto quale forma non rileva) presuppone un onere che, non assolto in primo grado, puo’ utilmente esserlo anche in appello.
Escluso che l’attore debba proporre impugnazione incidentale per riproporre la questione della tardivita’ della eccezione, e’ altresi’ escluso che debba comunque introdurre, a pena di decadenza, tale questione con le sue difese in appello.
Se si opina cosi, si introduce un onere in appello (quello di porre comunque la questione della decadenza) che in primo grado non v’era, poiche’ la decadenza era rilevabile d’ufficio.
In altri termini, se sulla questione della decadenza dalla eccezione di prescrizione non si forma giudicato, la questione e’ ancora discutibile, e dunque rimane integra la rilevabilita’ d’ufficio che v’era in primo grado, senza bisogno che la questione venga riproposta in appello.
E si consideri che, su tale eccezione, il giudice di appello ha gli stessi poteri officiosi di quello di primo grado.
Del resto, sulla intervenuta prescrizione v’era appello principale dei convenuti, che dunque hanno introdotto il thema decidendum, rispetto al quale non era venuta meno la rilevabilita’ d’ufficio della decadenza di quella eccezione, che poteva venire meno solo in caso di giudicato implicito.
Ossia: il giudice di appello non puo’ ritenere “consumato” il potere officioso di rilevare la decadenza, se sulla questione relativa non si e’ formato giudicato, e sappiamo che il giudicato non si e’ formato proprio dall’argomento per cui l’attore non ha l’onere della impugnazione incidentale. Solo se avesse l’onere della impugnazione incidentale potrebbe dirsi formato il giudicato (in caso di omessa impugnazione).
Senza tacere del fatto, gia’ menzionato, che il giudice di appello ha gli stessi poteri officiosi di quello di primo grado, e puo’ dunque rilevare da se’ la tardivita’ della eccezione come avrebbe dovuto fare quello di prima istanza.
Del resto, la mancata eccezione di decadenza in primo grado non consuma il potere officioso del giudice di rilevare la tardivita’ della eccezione di prescrizione. Ed il fatto che tale potere non sia esercitato e che questa omissione non sia denunciata dalla parte interessata in appello, non comporta che quel potere e’ consumato. Diversamente, se si ritenesse che la parte, omettendo di eccepire la tardivita’ dalla eccezione di prescrizione, “rinuncia” a far dichiarare decaduta la parte che eccepisce, si negherebbe surrettiziamente la natura di eccezione in senso stretto a quella di prescrizione.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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