La stipula di una polizza assicurativa non esime affatto il debitore principale dall’adempimento dell’obbligazione scaturente dal rapporto concessorio

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 18 giugno 2019, n. 4111.

La massima estrapolata:

La stipula di una polizza assicurativa non esime affatto il debitore principale dall’adempimento dell’obbligazione scaturente dal rapporto concessorio, con conseguente manifesta infondatezza della tesi per cui la scelta dell’Amministrazione di provvedere all’escussione della garanzia le avrebbe precluso l’esercizio dei poteri sanzionatori previsti dalla legge in caso di inadempimento all’obbligazione principale, presupponendo per contro l’escussione della garanzia che un inadempimento si sia verificato.

Sentenza 18 giugno 2019, n. 4111

Data udienza 6 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4327 del 2018, proposto da
Fa. Po. di Im. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ca. Mi. e Al. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ca. Mi. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Ga., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via (…);
nei confronti
Go Im. S.r.l. ed altri non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato n. 5582 del 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2019 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Ca. Cl., in dichiarata sostituzione dell’avv. Ca. Mi., e Pa. Ga.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con l’atto n. 2306 del 28 dicembre 2006, il Comune di (omissis) concedeva alla Società ricorrente la temporanea occupazione e l’uso di una zona demaniale marittima.
2 – In data 18 dicembre 2014, il Comune notificava il provvedimento di decadenza della concessione, giustificata, tra l’altro, dall’omessa corresponsione dei canoni demaniali, in applicazione dell’art. 47, lett. d), del codice della navigazione.
3 – Tale provvedimento è stato impugnato dalla Società (di cui era stato in precedenza dichiarato il fallimento) avanti il T.A.R. per la Liguria, che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 686 del 2015.
4 – Tale sentenza è stata impugnata dalla ricorrente originaria.
Nel corso del giudizio di appello, l’originaria ricorrente ha proposto motivi aggiunti, avendo appreso che il Comune di (omissis), giusta deliberazione n. 280 del 4 ottobre 2016, aveva approvato un accordo transattivo con Ge. It. S.p.A., che aveva rilasciato le polizze a garanzia (anche) dell’adempimento del pagamento degli oneri concessori.
5 – Con la revocanda sentenza (n. 5582 del 2017), questa Sezione ha respinto l’appello.
In particolare, secondo parte ricorrente, tale sentenza avrebbe rigettato i motivi aggiunti rilevando che dall’esame del contratto di transazione risulta che nell’importo complessivo concordato nella clausola n. 2), da versare da As. Ge. al Comune a titolo transattivo, non compare l’importo relativo alla polizza a garanzia del pagamento del canone di concessione ai sensi dell’art. 6 dell’atto di concessione.
6 – Secondo parte ricorrente, tale assunto sarebbe erroneo in punto di fatto, tanto da integrare causa di revocazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
La ricorrente deduce inoltre che: a) il Comune di (omissis) ha dichiarato la decadenza della concessione per avere il Fallimento (all’epoca la Porto di Im. in concordato preventivo) mancato di corrispondere i canoni per gli anni 2011 e 2012; b) l’avvenuto incasso della garanzia (l’intervenuta transazione sulle somme oggetto della medesima) libererebbe anche il Fallimento da qualsiasi pretesa creditoria del Comune; né tale credito avrebbe potuto essere azionato in regresso dall’Assicurazione poiché essa vi ha espressamente rinunciato.
In definitiva, secondo la ricorrente, a seguito della citata transazione, l’amministrazione non vanta più alcun credito nei confronti del Fallimento per i canoni, soddisfatti attraverso l’accordo con Ge., sicché sarebbe venuto meno il presupposto di fatto sul quale era stata dichiarata la decadenza.
7 – Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, deve ricordarsi che l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 106 c. proc. amm., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. St. n. 5301 del 20 novembre 2015).
7.1 – Tanto precisato, deve osservarsi che nella sentenza impugnata i motivi aggiunti dell’appellante sono stati rigettati, oltre che in ragione della mancata inclusione dei canoni nella polizza, anche per la seguente ed autonoma motivazione (punto 15.6.2): “In secondo luogo si osserva, in linea di diritto, che, nelle ipotesi in cui sia stata rilasciata una polizza fideiussoria in favore di una pubblica amministrazione a garanzia dell’adempimento di obbligazioni relative a corrispettivi di diritto pubblico (quali, ad es., i canoni concessori), al cui inadempimento siano collegate conseguenze sanzionatorie (quale, nel caso di specie, la decadenza dalla concessione), l’Amministrazione non risulta affatto privata del potere di sanzionare l’inadempimento delle obbligazioni da parte del debitore principale.
Invero, la garanzia ha la mera funzione di preservare, entro i limiti dell’importo garantito, l’integrità patrimoniale dell’Amministrazione con specifico riferimento al contenuto economico del singolo credito garantito, in caso d’inadempimento della correlativa obbligazione da parte del debitore principale, ma la prestazione della garanzia non incide sulla persistenza dei poteri attribuito all’Amministrazione in funzione del perseguimento dell’interesse pubblico sotteso al rapporto concessorio nel suo complesso. In siffatte ipotesi, la stipula di una polizza assicurativa non esime affatto il debitore principale dall’adempimento dell’obbligazione scaturente dal rapporto concessorio, con conseguente manifesta infondatezza della tesi, sostenuta dalla difesa del Fallimento nei motivi aggiunti, per cui la scelta dell’Amministrazione di provvedere all’escussione della garanzia le avrebbe precluso l’esercizio dei poteri sanzionatori previsti dalla legge in caso di inadempimento all’obbligazione principale (sulla natura del rapporto esistente tra il potere sanzionatori normativamente riconosciuto alla p.a. e le garanzie rilasciate dal soggetto privato a favore della stessa a tutela di crediti scaturenti da rapporti di diritto pubblico, cfr. Ad. Plen., 7 dicembre 2016, n. 24, nonché, con specifico riferimento alle concessioni demaniali marittime, Cons, Stato, Sez. VI, 27 marzo 2017, n. 1391), presupponendo per contro l’escussione della garanzia che un inadempimento si sia verificato.
Non sussiste, pertanto, la dedotta incompatibilità della scelta di procedere all’escussione della garanzia, a tutela del credito correlato all’obbligazione principale rimasta inadempiuta, con l’esercizio del potere sanzionatorio, incidente sul rapporto nella sua interezza, in conseguenza dell’inadempimento all’obbligazione principale.
Resta pertanto irrilevante la questione sull’individuazione del momento in cui il Comune di (omissis) avrebbe deliberato di escutere la polizza a garanzia del pagamento di canone (‘tentativo di escussionè, nel caso di specie comunque non andato a buon fine), come altrettanto irrilevante resta, nel presente contesto decisionale, l’esatta qualificazione, in termini civilistici, della garanzia prestata, sub specie di garanzia fideiussoria, oppure di contratto autonomo di garanzia, rilevando tale distinzione principalmente ai fini del regime delle azioni di rivalsa dopo l’avvenuto pagamento della polizza. Ciò che, invece, nel caso di specie unicamente viene in rilievo, è che, al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio di decadenza, l’inadempimento dell’obbligazione principale cui sia ricollegato l’effetto sanzionatorio, si sia avverato.
7.2 – Alla luce dei chiari passaggi motivazionali innanzi riportati, la circostanza relativa all’inclusione o meno della polizza n. 263625849 del 21 dicembre 2006 tra quelle effettivamente escusse dal Comune di (omissis) e poi oggetto di transazione – circostanza su cui, secondo la ricorrente, il Giudicante sarebbe incorso in un errore di fatto, integrante causa di revocazione – risulta irrilevante rispetto al rapporto di causalità con la decisione stessa, trattandosi di aspetto che, seppur trattato in sentenza, non costituisce l’unica ragione sulla quale si basa la decisione.
Invero, come si evince dalla piana lettura della sentenza, a giustificare il rigetto delle censure svolte dal Fallimento, vale come autonoma ed indipendente ragione la considerazione che nelle ipotesi in cui sia stata rilasciata una polizza fideiussoria in favore della pubblica amministrazione a garanzia dell’adempimento di obbligazioni relative a corrispettivi di diritto pubblico al cui inadempimento siano collegate conseguenze sanzionatorie (quale, nel caso di specie, la decadenza dalla concessione), l’amministrazione non risulta affatto privata del potere di sanzionare l’inadempimento delle obbligazioni da parte del debitore principale, con conseguente infondatezza della tesi, sostenuta dalla difesa del Fallimento nei motivi aggiunti, per cui la scelta dell’amministrazione di provvedere all’escussione della garanzia le avrebbe precluso l’esercizio dei poteri sanzionatori previsti dalla legge in caso di inadempimento all’obbligazione principale.
8 – Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso risulta inammissibile, posto che l’eventuale errore di fatto in cui sarebbe in ipotesi incorsa la sentenza non è affatto determinate ai fini della decisione (“l’errore deve essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa”, Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3671).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune, che si liquidano in Euro3000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore

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