In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile nel giudizio di legittimità

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 24 maggio 2019, n. 23098.

La massima estrapolata:

In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile nel giudizio di legittimità, non può essere accolta la richiesta di liquidazione della indennità di trasferta e del rimborso spese avanzata dal difensore, sul presupposto che egli svolge la professione in modo prevalente non in Roma, in quanto l’esercizio della professione di avvocato innanzi alla Corte di cassazione è consentito ai soli soggetti iscritti nell’albo speciale e può svolgersi esclusivamente in Roma.

Sentenza 24 maggio 2019, n. 23098

Data udienza 19 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 24 maggio 2018 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore della parte civile, Avv. (OMISSIS) del Foro di Torino che ha depositato conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza 15 marzo 2017 del Tribunale di Torino, di condanna dell’odierno ricorrente per fattispecie di circonvenzione di incapace consistita nell’approfittare del disturbo da cui era affetta la parte offesa per ottenere denaro e assegni loro, la disponibilita’ di carta bancomat operante sul conto della parte offesa nonche’ la redazione di sette distinti testamenti che lo nominavano erede universale.
A fondamento della condanna, l’escussione della persona offesa e dell’amministratore di sostegno, gli esiti di consulenza medica.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, (OMISSIS), articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione ed erronea applicazione dell’articolo 643 c.p., comma 2, in conseguenza della irrilevanza della redazione dei testamenti olografi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
2. La presunta irrilevanza della redazione di testamento olografo viene motivata in conseguenza della insussistenza di effetti immediati sul patrimonio del disponente.
Tale prospettazione, tuttavia, risulta essere del tutto infondata.
In promo luogo, perche’ deve considerarsi che la norma incriminatrice sanziona l’approfittamento dell’altrui situazione di deficienza psichica che abbia portato ad atti di disposizione patrimoniale dannosi per la vittima o per altri soggetti. Cio’ significa che, nella fattispecie astratta disegnata dalla norma, rientrano anche tutti gli atti che ridondano a danno degli eredi, tanto piu’ che risulta indiscussa – nella maggioritaria giurisprudenza di questa Corte – la rilevanza della redazione di testamento e del conferimento con tale atto della qualita’ di erede (Sez. 2, Sentenza n. 20669 del 17/01/2017 Rv. 269883 – 01), soprattutto in conseguenza del fatto che – in tal caso – l’erede legittimo si trova ad aver sofferto un danno patrimoniale “iure hereditatis” che corrisponde al depauperamento del patrimonio del “de cuius” conseguente agli atti di disposizione frutto dell’altrui condotta di circonvenzione (Sez. 2, Sentenza n. 6054 del 31/01/2012 Rv. 252705 – 01) e alla presenza di una diversa legittimazione in ordine agli atti di conservazione della garanzia patrimoniale connessa alla qualita’ illegittimamente acquisita dall’agente.
In secondo luogo, perche’ nemmeno puo’ ritenersi necessario che, al momento dell’accertamento del fatto, non vi sia stata apertura della successione posto che, con riguardo alla tutela dei terzi, non e’ necessario che sia leso un loro diritto attuale ma e’ sufficiente un danno anche solo potenziale e indiretto. Pertanto, gli eredi legittimi di un soggetto che, per effetto dell’abuso del suo stato d’infermita’ o deficienza psichica, sia stato indotto a testare a favore dell’agente, debbono ritenersi danneggiati dall’attivita’ illecita di quest’ultimo (Sez. 5, Sentenza n. 3119 del 29/11/1979 Rv. 144566 – 01).
3. Alle suesposte considerazioni consegue l’inammissibilita’ del ricorso e, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00 e alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile (OMISSIS) che liquida Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, ex articolo 12, nella misura di Euro 3.510,00 IVA e CPA.
3.1. Quanto alla determinazione delle spese legali, deve evidenziarsi l’inaccoglibilita’ della richiesta (formulata per conto della parte civile) di liquidazione della indennita’ di trasferta e del rimborso spese, sul presupposto che il difensore instante svolge la professione in modo prevalente non in (OMISSIS). La materia e’ attualmente disciplinata dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, articolo 15, e l’istanza non e’ accoglibile, perche’ l’esercizio della professione di avvocato dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e’ consentito ai soli soggetti iscritti nell’apposito albo speciale, e la relativa professione di avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, che esercita la sua giurisdizione sull’intero territorio della nazione, puo’ svolgersi esclusivamente in Roma, non quindi altrove (Sez. 2, Sentenza n. 34722 del 14/05/2014 Rv. 260030 – 01).
3.2. Il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, prevede l’obbligo – in caso di diffusione di sentenza di ogni ordine e grado di omettere le generalita’, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo’ desumersi anche indirettamente l’identita’ delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Di conseguenza, in caso di diffusione del presente provvedimento, si dovranno omettere le generalita’ ed gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS) che liquida in Euro 3.510,00 oltre CPA e IVA.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ ed gli altri dati identificativi della parte offesa e quant’altro valga ad identificarlo, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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