La statuizione della sentenza di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale è provvisoriamente esecutiva 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32380.

La statuizione della sentenza di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale è provvisoriamente esecutiva 

La statuizione della sentenza di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale è provvisoriamente esecutiva (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel confermare in sede di gravame l’accoglimento dell’opposizione al precetto notificato al resistente, aveva dichiarato che il ricorrente non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma liquidata a titolo di spese di difesa per la costituzione di parte civile nel processo penale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione penale I, sentenza 31 gennaio 2013, n. 4908; Cassazione, sezioni penali unite, sentenza 7 novembre 2011, n. 40288; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 novembre 2004, n. 21367).

Ordinanza|| n. 32380. La statuizione della sentenza di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale è provvisoriamente esecutiva 

Data udienza 7 novembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Azione civile – Condanna alle spese di lite – Cass. Civ. Sez. Un. n. 40228/2011 – Statuizioni accessorie – Condanna immediatamente esecutiva – Art. 282 cpc

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *