Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32380.
La statuizione della sentenza di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale è provvisoriamente esecutiva
La statuizione della sentenza di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale è provvisoriamente esecutiva (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel confermare in sede di gravame l’accoglimento dell’opposizione al precetto notificato al resistente, aveva dichiarato che il ricorrente non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma liquidata a titolo di spese di difesa per la costituzione di parte civile nel processo penale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione penale I, sentenza 31 gennaio 2013, n. 4908; Cassazione, sezioni penali unite, sentenza 7 novembre 2011, n. 40288; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 novembre 2004, n. 21367).
Ordinanza|| n. 32380. La statuizione della sentenza di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale è provvisoriamente esecutiva
Data udienza 7 novembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Azione civile – Condanna alle spese di lite – Cass. Civ. Sez. Un. n. 40228/2011 – Statuizioni accessorie – Condanna immediatamente esecutiva – Art. 282 cpc
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
Dott. ROSSELLO Carmelo C. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21461/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS);
– resistente –
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 4653/2019 depositata il 21/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI.
Rilevato che
il Tribunale penale di Monza, con la sentenza n. 3487/2016, oltre alla pena della reclusione ed al pagamento di una multa di Euro 600.000,00, condannava (OMISSIS) a corrispondere a (OMISSIS), parte lesa, le spese di difesa, quantificate in Euro 2.000,00, e a risarcirgli i danni da liquidare in separata sede, con provvisionale provvisoriamente esecutiva di Euro 10.000,00;
sulla scorta di detta sentenza, (OMISSIS) notificava a (OMISSIS) atto di precetto per Euro 13.246,54;
il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1575/18, confermata dalla Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 4653/2019, resa pubblica in data 21/11/2019, accoglieva l’opposizione al precetto di (OMISSIS) e dichiarava che (OMISSIS) non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma liquidata a titolo di spese di difesa della parte civile;
(OMISSIS) ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi;
nessuna attivita’ difensiva risulta svolta in questa sede da (OMISSIS);
la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che
1) con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’articolo 541 c.p.p. e all’articolo 282 c.p.;
oggetto di censura e’ la statuizione con cui la Corte d’Appello ha escluso che la sentenza emessa dal Tribunale penale di Monza fosse immediatamente esecutiva con riferimento alla condanna alle spese di lite relative all’azione civile, perche’ sarebbe in contrasto con le Sezioni Unite n. 40228/2011, secondo cui sono statuizioni accessorie anche quelle relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile;
il motivo, sebbene erroneamente dedotto come violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anziche’ come error in iudicando, merita accoglimento;
e’ da considerare pacifico che in materia civile la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali e’ immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 282 c.p.c., giacche’ “l’immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e’ riferibile a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorieta’ ad una statuizione principale che sia suscettibile anch’essa di provvisoria esecutivita’. Pertanto, il capo contenente la condanna al pagamento delle spese processuali e’ provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive o di rigetto, o comunque non suscettibili di immediata esecutivita’” (cosi’, tra le tante, Cass. 10/11/2004, n. 21367 – seguita da numerose altre pronunce dello stesso tenore – secondo cui l’immediata efficacia esecutiva della sentenza e’ riferibile a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorieta’ ad una situazione principale che sia suscettibile di provvisoria esecutivita’; pertanto il capo contenente la condanna al pagamento delle spese processuali e’ provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive o di rigetto, o comunque suscettibili di immediata esecutivita’);
in materia penale non vigono regole differenti; nel processo penale, la materia della condanna alle spese processuali relative all’azione civile e’ disciplinata dall’articolo 541 c.p.p. rubricato “Condanna alle spese relative all’azione civile” che, al comma 1, riproduce il contenuto delle previsioni contenute negli articoli 91 e 92 c.p.c., rispettivamente, in ordine alla soccombenza ed alla compensazione, senza prevedere alcuna deroga al generale principio della provvisoria esecutivita’ di ogni pronuncia di condanna, statuendo che “Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale”;
la statuizione di condanna viene ritenuta organica alle statuizioni civili disposte dal giudice penale: la pronuncia delle Sezioni Unite penali n. 40228 del 14/07/2011 ritiene “statuizioni accessorie anche quelle relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile”;
di conseguenza, “in relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili” (Cass. pen. 31/01/2013, n. 4908), in quanto quella sulle spese e’ una statuizione di natura civilistica che trova la sua genesi all’interno di un processo, in coerenza con la funzione che e’ propria dell’azione civile nel processo penale, a mezzo della quale si fanno valere le proprie doglianze e pretese privatistiche e risarcitorie nella parentesi del procedimento penale;
a diversa conclusione non puo’ condurre l’articolo 540, 2 comma, c.p.p. che si occupa dell’immediata esecutivita’ del pagamento della provvisionale; in altri termini, il fatto che si esprima espressamente solo sullla provvisionale, cioe’ di un istituto peculiare del diritto penale, non esclude che la immediata esecutivita’ riguardi anche la statuizione di condanna alla rifusione delle spese legali in favore della parte civile, perche’ detta disposizione non contiene una deroga alla regola generale, enunciata in materia civilistica, secondo cui la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali e’ sempre provvisoriamente esecutiva;
di conseguenza, la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita, essendo una statuizione civile occasionata dal processo penale, e’ regolata dalle prescrizioni di cui all’articolo 282 c.p.c.;
2) con il secondo motivo il ricorrente imputa alla Corte d’Appello di aver violato o falsamente applicato l’articolo 91 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere disposto la sua condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore dei procuratori antistatari nonostante la controparte dovesse essere dichiarata soccombente sulla domanda di sospensione e sulla domanda di revoca ed annullamento dell’atto di precetto e nonostante la domanda di distrazione fosse stata formulata per la prima volta con la memoria ex articolo 183, 6 comma, c.p.c.;
alla Corte d’Appello si imputa di aver liquidato le spese sulla scorta di uno scaglione errato;
il secondo motivo e’ assorbito dall’accoglimento del primo;
3) la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione che provvedera’ anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvedera’ anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
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