la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per le cause di opposizioni all’esecuzione è applicabile anche al ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10212.

La massima estrapolata:

L’art. 3 della l. n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e nel cui novero rientrano le opposizioni all’esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, attenendo detto articolo alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che l’eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la norma va rilevata d’ufficio.

Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10212

Data udienza 22 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 937/2014 proposto da:
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), quale cessionaria della Societa’ (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale del 20.11.2014;
– resistente –
contro
(OMISSIS) S.p.a.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5766/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/01/2019 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico – MISE – succeduto medio tempore al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato – MICA – si duole del pronunciamento adottato nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza epigrafata in relazione all’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a. avverso la cartella di pagamento notificatale dal MICA al fine del recupero, in ragione della revoca disposta con provvedimento del 25.5.2001, dei contributi erogati in conto capitale ai sensi della L. 19 dicembre 1992, n. 488, in favore di un’impresa da essa garantita in veste di fideiubente e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso.
Al proposto ricorso non ha fatto seguito alcuna attivita’ difensiva dell’intimato che si e’ limitato a depositare procura alle liti e, di seguito, memoria ex articolo 380-bis1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va previamente dichiarato il difetto di costituzione dell’intimato, giacche’, dovendo questa avvenire per mezzo di controricorso, nella specie il mero deposito della procura alle liti, peraltro conferita in difformita’ da quanto previsto dall’articolo 83 c.p.c., ancorche’ riferibile al presente giudizio, e’ priva di efficacia, rendendo conseguentemente irrita ogni altra ulteriore attivita’, ivi compresa la memoria ex articolo 380-bis1 c.p.c., che va percio’ dichiarata inammissibile.
3. Cio’ detto, il ricorso non puo’ comunque trovare seguito, incorrendo esso nella preclusione discendente dall’inosservanza nella specie del termine di proposizione previsto dall’articolo 327 c.p.c., comma 1.
E’ invero insegnamento stabilmente accolto dalla giurisprudenza di questa Corte che, dovendo qualificarsi la proposta opposizione in guisa di opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c.(Cass., Sez. VI-II, 30/09/2015, n. 19579; Cass., Sez. VI-III, 16/10/2014, n. 21914; Cass., Sez. II, 15/04/2011, n. 8704), “il principio sancito dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 3, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dal Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 92, tra cui le opposizioni all’esecuzione, e’ applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, dovendosi, conseguentemente, rilevare d’ufficio la tardivita’ del ricorso e la sua inammissibilita’” (Cass., Sez. III, 8/04/2014, n. 8137; Cass., Sez. VI-III, 11/01/2012, n. 171; Cass., Sez. III, 2/03/2010, n. 4942).
Posto, allora, che nella specie l’impugnata sentenza e’ stata pubblicata il 19.11.2012 e che essa non e’ stata notificata, mentre il ricorso a questa Corte risulta essere stato consegnato ai fini della notificazione a mezzo posta il 3.1.2014, ancorche’ nella specie il termine utile di notificazione venisse a scadenza il 19.11.2013, ne discende, per l’effetto, la sua tardivita’, essendo stato notificato oltre il termine dell’anno, in allora vigente, di cui all’articolo 327 c.p.c., comma 1, ed esso va percio’ dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

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