Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10182.

La massima estrapolata:

Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2697 del Cc, indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti.

Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10182

Data udienza 16 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14237-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 340/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate da entrambe le parti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) deducevano che era deceduto il padre (OMISSIS), il quale con testamento olografo del 7 luglio 1999 aveva nominato gli attori eredi universali, lasciando all’altro fratello (OMISSIS) la sola quota legittima; che il de cuius aveva anche provveduto a suddividere tra i figli i beni immobili; che mancava tra loro l’accordo sulla suddivisione di beni mobili e denaro.
Cio’ premesso evocavano in giudizio davanti al Tribunale di Rovereto il fratello (OMISSIS) al fine di sentire accertare la validita’ del testamento olografo e per procedere alla divisione di detti beni con la restituzione della somma ricevuta dal convenuto in eccedenza rispetto alla sua quota ereditaria.
Si costituiva il convenuto che non si opponeva alla domanda di divisione, ma precisava che oltre ai beni indicati dalle controparti ve ne erano altri. In particolare, al momento della morte il de cuius vantava un credito nei confronti del figlio (OMISSIS) e, prima della morte, il de cuius aveva venduto alla moglie di (OMISSIS) un appartamento per il prezzo dichiarato di 320 milioni che non era stato versato, per cui l’atto di alienazione doveva considerarsi simulato.
Il convenuto chiariva altresi’ che nel (OMISSIS) era deceduta la madre i cui beni immobili erano stati divisi con atto notarile ma per i beni mobili non era stato raggiunto alcun accordo per cui proponeva domanda rendiconto avendo sia il padre che gli attori incassato canoni di locazione di quattro appartamenti e tre negozi ed anche un’indennita’ espropriativa.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) moglie di un altro fratello premorto e di (OMISSIS) moglie di (OMISSIS) nei cui confronti il convenuto chiedeva che venisse accertata la simulazione assoluta del negozio di compravendita intercorso con il de cuius.
Nella contumacia di (OMISSIS), gli attori deducevano che in realta’ in relazione a tale vendita l’acquirente aveva versato al suocero la somma di Lire 200.000.000, mentre il residuo prezzo di quella vendita era stato compensato con il credito che (OMISSIS) vantava verso il padre.
Il Tribunale di Rovereto, con sentenza parziale n. 229 del 2004, accertava la simulazione della compravendita intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS) con conseguente inclusione del bene oggetto della compravendita all’interno dell’asse ereditario, con condanna della (OMISSIS) alle spese e rimetteva la causa sul ruolo per la stima dei beni e per la predisposizione del progetto divisionale.
La sentenza del Tribunale di Rovereto veniva impugnata dalla (OMISSIS) la quale sosteneva che la sentenza era “viziata di extrapetizione, aggiungendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che nell’ipotesi la simulazione avrebbe dovuto essere provata tra le parti solo con una controdichiarazione scritta.
La Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 119 del 2006, respingeva l’appello. A sostegno di questa decisione la Corte trentina osservava: a) che (OMISSIS) oltre ad avere proposto in via riconvenzionale la domanda di simulazione del contratto di compravendita oggetto della controversia, aveva anche avanzato l’azione di riduzione, considerato che lo stesso aveva espressamente richiamato l’articolo 537 c.c. e segg. che disciplinano la successione dei legittimari; b) essendo (OMISSIS) stato pretermesso dalle disposizioni testamentarie non era legittimato a proporre domanda ex articolo 556 c.c., richiamata in via principale ma l’unico obiettivo che poteva perseguire giuridicamente era quello di verificare attraverso la ricostituzione della massa ereditaria, facendo rientrare beni usciti con atti simulati, se si fosse verificata la lesione della sua quota di legittima; c) avendo il convenuto proposto l’azione di riduzione con specifico riferimento a tale azione ben poteva avvalersi della prova testimoniale al fine di provare la dedotta simulazione della compravendita, tenuto conto della sua posizione di terzo rispetto all’atto impugnato.
A seguito di ricorso della (OMISSIS) la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19914 del 2012, in accoglimento del secondo motivo, ha cassato la sentenza gravata, ritenendo assorbiti gli altri motivi, con rinvio alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione.
Con il motivo accolto la ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’istituto giuridico della preterizione di erede (articolo 735 c.c.) ex articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla qualificazione del convenuto quale pretermesso dalle disposizioni testamentarie e questa Corte evidenziava che la Corte di merito aveva dato per certo che (OMISSIS) fosse stato pretermesso dal testamento, senza indicare le ragioni di quell’affermazione, non avendo chiarito il senso e la portata che ha attribuito all’espressione contenuta nel testamento in cui si dice “A (OMISSIS) lascio quale legittima ( )”, non spiegando in alcun modo come andasse interpretata la disposizione testamentaria e, in particolare, se andasse interpretata come disponente un legato in sostituzione di legittima, o un legato in conto di legittima, ne’ la ragione per la quale essa non potesse essere interpretata come istituzione di erede pro quota ex re certa.
Riassunto il giudizio dalla (OMISSIS), la Corte d’Appello di Trento in sede di rinvio con la sentenza n. 340 del 27 novembre 2014 rigettava l’appello proposto, condannando l’appellante al rimborso delle spese dei due giudizi svoltisi dinanzi alla Corte d’appello e di quello di legittimita’.
In primo luogo disattendeva la deduzione del convenuto secondo cui, a seguito della pronuncia da parte del Tribunale di Rovereto della sentenza definitiva di divisione sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere, osservando che permaneva l’interesse a coltivare l’appello, in quanto dal suo eventuale accoglimento sarebbero sorte conseguenze restitutorie o risarcitorie.
Passando ad esaminare la questione circa la qualificazione giuridica della posizione del convenuto, la sentenza rilevava che dalla lettera della scheda testamentaria emergeva che (OMISSIS) era stato istituito come erede da parte del genitore, sebbene in una quota corrispondente a quella di riserva, essendosi anche provveduto a suddividere i beni relitti, in conformita’ dell’istituzione di eredi in quote ideali di cui alla prima parte della scheda testamentaria.
Tuttavia da tale affermazione non poteva farsi discendere, come sostenuto dall’appellante, che il convenuto avesse chiesto accertare la simulazione nella qualita’ di erede del venditore, avendo invece speso la qualita’ di legittimario, al fine di avvalersi delle agevolazioni probatorie concesse a quest’ultimo, in quanto sostanzialmente terzo.
(OMISSIS), nell’ambito del giudizio di divisione ereditaria azionato dai germani, a tutela dell’integrale riconoscimento della sua quota di legittima, aveva chiesto che l’asse ereditario fosse compiutamente ricostruito, includendo, tramite la collazione le eventuali donazioni indirette, nonche’ i beni solo fittiziamente usciti dal patrimonio ereditario, in forza di un atto di vendita assolutamente simulato.
Ne conseguiva che l’azione di simulazione era volta alla tutela di un diritto proprio del convenuto, sicche’ una volta accertata la nullita’ della donazione dissimulata i beni interessati sono destinati a rientrare nell’asse ereditario in maniera integrale, senza che sia necessario per la parte doversi avvalere dell’azione di riduzione.
Inoltre l’esonero dalle limitazioni probatorie opera non solo quando con la simulazione si tenda a far accertare l’idoneita’ dell’atto a ledere la quota di legittima, ma anche nel caso in cui, per effetto della nullita’ della donazione sottostante, il bene sia destinato a far parte del relictum.
Passando quindi alla valutazione del materiale probatorio, la Corte di appello escludeva che potesse avere valenza probatoria in danno dell’appellato la quietanza liberatoria firmata dal venditore, attesa la qualita’ di terzo rivestita nella fattispecie da (OMISSIS).
Gli esiti dell’istruttoria non consentivano di ritenere provata la dazione della somma di circa 200 milioni di lire da parte della (OMISSIS) in favore del suocero, in quanto gli accertamenti bancari condotti dal CTU avevano denotato che, se sul conto della (OMISSIS) era avvenuto un versamento di una somma di circa duecento milioni di lire, rispetto al quale era stata prelevata la somma di 180 milioni, tuttavia tali operazioni recavano tutte una data successiva a quella del rilascio della quietanza.
Inoltre mancava qualsivoglia prova che le somme prelevate fossero poi effettivamente pervenute nella disponibilita’ del de cuius, essendo inverosimile che tale elevata cifra fosse stata consegnata in contanti e che fosse stata spesa in pochissimi giorni, atteso che a distanza di appena venti giorni dalla assunta consegna del denaro il defunto era stato poi ricoverato in ospedale, ove poi rimaneva sino al decesso.
Poteva quindi reputarsi raggiunta la prova, anche tramite elementi indiziari, della natura simulata della vendita, verosimilmente effettuata allo scopo di impedire che i beni simulatamente alienati fossero interessati dalla successiva divisione.
Quanto infine alla domanda della (OMISSIS) di restituzione della somma di Lire 320.000.000 asseritamente versata al de cuius, in disparte la circostanza che l’omessa disamina di tale domanda da parte del Tribunale e del primo giudice di appello non aveva costituito oggetto di censura, andava rilevato che le richieste istruttorie volte a supportare la stessa erano state tardivamente formulate.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. in relazione al contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto n. 166 del 9 marzo 2014.
Si evidenzia che con tale sentenza, che ha definito il giudizio proseguito dinanzi al Tribunale di Rovereto, la comunione ereditaria e’ stata sciolta ricomprendendo anche i beni di cui al contratto interessato dalla domanda di simulazione.
Con tale sentenza e’ stato semplicemente disposto lo scioglimento della comunione, senza in alcun modo esaminare una domanda di riduzione, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa la possibilita’ per la parte convenuta di potersi avvalere del regime probatorio agevolato che si riconnette al solo esercizio dell’azione di riduzione.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di regime probatorio per la dimostrazione della simulazione, dovendosi escludere che la domanda avanzata dal controricorrente sia stata proposta quale terzo.
In tal senso la lettura delle conclusioni di cui alla comparsa di risposta denota che le affermazioni del giudice di appello hanno travisato le prime, in quanto e’ stata tramutata quella che era una semplice domanda di divisione in una domanda di riduzione.
La richiesta di assoggettare a collazione eventuali donazioni indirette del de cuius non consente di ritenere che sia stata avanzata anche domanda di riduzione, essendo quindi escluso che la prova della simulazione potesse essere offerta con modalita’ diverse dalla produzione della controdichiarazione.
Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’istituto giuridico della quietanza di pagamento, con la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di confessione e di onere della prova, per non avere la Corte distrettuale ritenuto che la ricorrente avesse assolto alla prova dell’effettivo pagamento de prezzo, con la produzione della quietanza sottoscritta dal venditore.
Si richiama la circostanza che (OMISSIS) aveva agito in qualita’ di parte, quale erede del de cuius, sicche’ la quietanza sottoscritta da quest’ultimo gli era pienamente opponibile, spiegando quindi efficacia confessoria anche nei suoi confronti. 3. I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione e sono infondati.
La tesi di parte ricorrente si incentra sull’argomento secondo cui le agevolazioni probatorie concesse al legittimario, in quanto terzo, presuppongono che la parte abbia effettivamente esperito azione di riduzione e che anche le attribuzioni oggetto dell’atto simulato siano a loro volta aggredite con l’azione di riduzione, non potendosi estendere tale regime alla diversa ipotesi, qui ricorrente, in cui, una volta riscontrata la simulazione assoluta dell’atto posto in essere dal de cuius, i diritti di colui che ricopre anche la qualita’ di legittimario non siano soddisfatti mediante il vittorioso esercizio dell’azione di riduzione, ma con la divisione dei beni, includendo tra quelli relitti anche quelli solo apparentemente fuoriusciti dal patrimonio del defunto, o perche’ interessati da un atto di alienazione assolutamente simulato o perche’ interessati da una donazione dissimulata, affetta da nullita’ per vizio di forma, non avendo l’atto simulato i requisiti di forma e di sostanza che la legge prescrive per il valido compimento di un atto di donazione.
In tale ottica il richiamo all’efficacia vincolante del giudicato rappresentato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto all’esito del giudizio di divisione promosso ab origine dai germani (OMISSIS), ai quali era stata attribuita dal de cuius anche la disponibile, mira a confermare l’assunto secondo cui solo se la simulazione e’ correlata all’azione di riduzione e se questa e’ l’effettivo strumento che assicura il soddisfacimento dei diritti del legittimarlo, e’ possibile applicare il regime probatorio agevolato di cui all’articolo 1417 c.c., sicche’, poiche’ nella fattispecie il Tribunale si era limitato a dividere i beni relitti, includendo tra questi anche quelli acquistati dalla (OMISSIS), la simulazione non poteva essere accertata in via indiziaria, come invece fatto dai giudici di merito.
Al riguardo, occorre evidenziare che alla luce dell’accertamento sollecitato dalla Corte di Cassazione al giudice del rinvio, quest’ultimo, partendo proprio dalla disamina del contenuto della scheda testamentaria ha rilevato che con la stessa in realta’ il de cuius aveva istituito quale suo erede universale il convenuto, sebbene i diritti attribuitigli fossero contenuti nei limiti della quota di riserva, partecipando pertanto alla divisione del relictum nei limiti di quanto attribuito dalla legge all’erede necessario (nella fattispecie i 2/9), da determinare pero’ non con un’indagine limitata ai soli beni relitti, ma in ogni caso comprensiva anche di quanto fuoriuscito dal patrimonio del de cuius per effetto di atti di liberalita’.
Ne deriva che non necessariamente sui beni relitti il controricorrente avrebbe ricevuto una quota esattamente corrispondente alla detta percentuale, occorrendo piuttosto addivenire ad una divisione che tenesse conto anche dell’eventuale donatum, ove esente da collazione, al fine di attribuire la detta quota sul valore della massa esitante all’esito delle operazioni di riunione fittizia.
Trattasi nella sostanza del medesimo risultato voluto dal legislatore con la previsione di cui all’articolo 553 c.c., inteso da questa Corte come volto a disciplinare anche il concorso tra piu’ legittimari (e non solo tra erede legittimo ed erede necessario, cfr. Cass. n. 1521/1980; Cass. n. 22325/2017).
Ne deriva che in tali casi, la tutela del legittimario, al fine di conseguire quanto riservatogli nella nostra vicenda dal testatore, ma in ogni caso dalla legge, non necessariamente passa attraverso il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, ma puo’ limitarsi al solo accoglimento della domanda di divisione, dovendosi a tal fine tenere conto di una base di calcolo evidentemente corretta dalla necessita’ di considerare anche le donazioni poste in essere in vita dal de cuius, essendo invece residuale il ricorso all’azione di riduzione, e precisamente imposto per i soli casi in cui la sola diversa ripartizione del relictum non consenta di attribuire pro quota al legittimario quanto riservatogli per legge.
Ne deriva che di per se’ la circostanza che il Tribunale di Rovereto nel giudicato invocato nel primo motivo, si sia limitato a dividere i beni tra i coeredi del defunto (OMISSIS), non e’ indicativa dell’esercizio di un’azione di divisione con la sola spendita della qualita’ di erede, avendo peraltro detta sentenza ricompreso nella divisione anche i beni oggetto dell’atto di acquisto della (OMISSIS), ma recuperati alla massa proprio sulla scorta dell’accertamento della sua natura simulata, e sulla base del regime probatorio agevolato riservato al legittimario.
L’ampliamento della massa relitta e’ invero proprio una conseguenza dell’accertamento della simulazione qui in contestazione sicche’, ove per ipotesi il ricorso in esame trovasse accoglimento, tale statuizione travolgerebbe anche il giudicato invocato per effetto della regola dell’effetto espansivo esterno di cui all’articolo 336 c.p.c., comma 2.
Una volta ribadita l’inidoneita’ del detto giudicato a spiegare efficacia risolutiva ai fini della individuazione della qualita’ spesa dal controricorrente in vista dell’accertamento della simulazione, rileva il Collegio che correttamente la decisione gravata ha riaffermato il principio secondo cui anche gli eredi universali possano assumere la qualita’ di terzi ai fini della prova della simulazione, laddove l’impugnativa dell’atto avvenga sul presupposto dell’idoneita’ dello stesso a ledere i diritti vantati dai medesimi in qualita’ di legittimari.
Pertanto il regime probatorio agevolato che l’articolo 1417 c.c. riserva ai terzi opera, non solo quando la finalita’ dell’azione sia quella di ottenere la riduzione della donazione dissimulata, ma anche quando, una volta riscontrata l’effettiva natura giuridica dell’atto posto in essere dal de cuius, tale accertamento comporti conseguentemente il riscontro della nullita’ dell’atto, come nel caso in cui non ricorrano i requisiti di forma prescritti per l’atto dissimulato, ovvero la verifica della natura assoluta della simulazione.
Sebbene l’effetto dell’accoglimento della domanda di simulazione in queste ipotesi sia il rientro del bene per intero nella massa, e non solamente per quella parte che risulti lesiva della quota di riserva dell’attore, il regime delle agevolazioni probatorie non puo’ subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento della domanda, potendo quindi il legittimario avvalersi della sua qualita’ di terzo anche al fine di conseguire il ben piu’ vantaggioso risultato del recupero integrale del bene al patrimonio ereditario, e quindi alla sua quota ab intestato.
In tal senso e’ stato di recente ribadito che (cfr. Cass. n. 15510/2018) l’erede legittimario che agisca per l’accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius”, siccome dissimulante una donazione affetta da nullita’ per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualita’ di terzo – con conseguente ammissibilita’ della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benche’ successore del defunto, non puo’, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’articolo 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell’effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiche’ il regime probatorio non puo’ subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento della domanda (conf. Cass. n. 19912/2014; Cass. n. 20960/2016).
A tal fine e’ irrilevante, una volta che sia stata spesa la qualita’ di legittimario, che l’accertamento della simulazione implichi la riduzione, la nullita’ ovvero l’inefficacia dell’atto stesso (cosi’ Cass. n. 8215/2013; Cass. n. 24134/2009) in quanto l’allegazione della intangibilita’ della quota di riserva e la sua conseguente lesione assurgono a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione, ed il legittimario – benche’ successore del defunto – non puo’ essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’articolo 1417 c.c., non assumendo rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra una regola diversa (conf. su quest’ultimo punto, Cass. n. 14562/2004).
I giudici di rinvio, nell’interpretare la domanda riconvenzionale del convenuto, con motivazione logica e coerente, e come tale esente da sindacato da parte di questa Corte, hanno correttamente evidenziato come (OMISSIS) avesse espressamente speso la propria qualita’ di legittimario, assumendo in alternativa all’istituto della collazione per le eventuali donazioni, anche indirette, poste in essere dal de cuius, la riduzione delle donazioni e/o disposizioni testamentarie eventualmente lesive della sua quota di riserva (cfr. punto 2. delle conclusioni della comparsa di risposta, richiamato a pag. 11 della sentenza gravata, non potendo essere condivisa la diversa tesi sostenuta dalla ricorrente nella memoria ex articolo 378 c.p.c., secondo cui la richiesta de qua sarebbe da riferire alla successione materna), avendo successivamente, e coerentemente con quanto sarebbe scaturito in ipotesi di fondatezza della propria domanda, richiesto di procedere alla divisione dell’asse ereditario comprensivo pero’ anche di quei beni solo apparentemente alienati alla ricorrente.
Deve correttamente ritenersi che anche la deduzione dell’inefficacia assoluta dell’atto simulato era supportata dalla spendita della qualita’ di legittimario, cio’ emergendo chiaramente dal riferimento alla qualita’ di figlio del de cuius e dall’allegazione dell’idoneita’ dell’atto impugnato a compromettere i diritti riservatigli dalla legge a titolo di riserva, ove escluso dal novero dei beni componenti il relictum (stante anche la peculiare previsione testamentaria che attribuiva al convenuto una quota parametrata a quella di legittima).
Va quindi escluso che solo la domanda di riduzione fosse supportata dall’allegazione della qualita’ di legittimario, dovendosi per converso ritenere che la spendita di tale qualita’ fosse immanente all’intero contenuto della citazione, non sussistendo incompatibilita’ assoluta tra la qualita’ di erede universale e quella di legittimario leso, nel caso in cui la lesione si consumi proprio per effetto di donazioni compiute in vita dal de cuius, il quale non abbia impedito con una pretermissione, l’acquisto della qualita’ di erede da parte del legittimario medesimo.
4. Anche il terzo motivo e’ infondato.
Orbene, va a tal fine ricordato che la violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, e non anche quando si miri in realta’ a contestare l’apprezzamento che delle risultanze istruttorie ha compiuto il giudice di merito.
Poste tali premesse, e tornando al caso in esame, si rileva che la sentenza gravata ha ritenuto che emergesse un quadro indiziario deponente a favore della natura simulata della vendita, rilevando come non vi fosse prova dell’effettivo versamento del prezzo da parte della ricorrente al de cuius, essendo del tutto equivoci e non concludenti gli spostamenti di liquidita’ avvenuti sul e dal conto corrente cointestato alla (OMISSIS) in prossimita’ dell’atto, aggiungendo come fosse del tutto inverosimile che la cospicua somma di 180 milioni delle vecchie Lire fosse stata consegnata in contanti al de cuius, senza poi essere rinvenuta al momento dell’apertura della successione, pur a fronte di un decesso avvenuto a breve distanza di tempo dalla dedotta consegna del contante, ed a seguito di un protratto periodo di ricovero ospedaliero (che rendeva vieppiu’ difficile spendere la somma ricevuta a titolo di prezzo).
Emergeva altresi’ che le operazioni bancarie invocate dall’appellante erano tutte di data successiva rispetto alla quietanza, e quindi veniva meno la possibilita’ di ravvisare il nesso di pertinenza tra le stesse ed il prezzo di cui si accusava ricevuta del versamento.
A conforto di tale quadro indiziario sfavorevole alla (OMISSIS), i giudici di rinvio hanno altresi’ sottolineato come i rapporti tra il de cuius ed il convenuto fossero connotati da forte litigiosita’, sicche’ la simulazione si giustificava proprio con la volonta’ dell’ereditando di sottrarre alla massa (sulla quale con il testamento di appena due giorni successivo all’atto simulato, attribuiva al figlio (OMISSIS) una quota inferiore a quella lasciata agli altri due fratelli, e contenuto nei limiti di quanto la legge reputa intangibile) alcuni beni, vanificando parzialmente le aspettative successorie del figlio con il quale era in contrasto.
Ne discende che, in presenza di plurime circostanze indiziarie favorevoli alla ricorrenza di un’ipotesi di simulazione, l’affermazione del giudice di appello secondo cui non vi fosse sufficiente prova del pagamento del prezzo non puo’ in alcun modo essere considerata idonea a comportare un illegittimo sovvertimento della regola di cui all’articolo 2697 c.c.
In tal senso, oltre a doversi rilevare che la valutazione in ordine al pagamento del prezzo non era l’unica posta a sostegno della decisione a favore dell’attore, fondandosi la sussistenza della simulazione su di un complesso di elementi presuntivi, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 5326/2017) qualora l’azione di simulazione proposta, nel caso ivi giudicato, dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non puo’, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione e’ terzo rispetto ai soggetti contraenti (conf. Cass. n. 1413/2006, nonche’ quanto alla irrilevanza della dichiarazione di versamento del prezzo contenuta nell’atto impugnato, Cass. n. 22454/2014; Cass. n. 12955/2014).
Pertanto, e ribadito che nella vicenda al convenuto andava riconosciuta in vista della proposta azione di simulazione, la qualita’ di terzo, correttamente era la parte acquirente a dover fornire la dimostrazione dell’effettivo versamento del prezzo, essendo frutto evidentemente di un accertamento riservato al giudice di merito quello della idoneita’ delle allegazioni della ricorrente a soddisfare tale requisito.
La valutazione del giudice di appello secondo cui, anche alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, non vi era prova che le somme prelevate dalla ricorrente fossero effettivamente pervenute nella sfera del venditore, e’ frutto di una logica e non sindacabile disamina, dovendosi escludere la valenza confessoria della quietanza nei conforti del controricorrente.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti del controricorrente.
Nulla a disporre quanto agli intimati che non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
5. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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