La sospensione condizionale della pena

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 13990.

Massima estrapolata:

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell’indulto che, cumulata con quella da infliggere, determini il superamento dei limiti di cui all’art. 163 cod. pen. (Vedi, Sez. U., n.23/95, Rv. 201548).

Sentenza 7 maggio 2020, n. 13990

Data udienza 5 marzo 2020

Tag – parola chiave: Esecuzione – Revoca della sospensione condizionale della pena – Legittimità in caso di condanna a pena indultata che cumulata aquella da infliggere superi i limiti di cui all’art. 163 cp – Revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 164 comma 4 cp da parte del giudice dell’esecuzione – Cause ostative non note al giudice della cognizione – Onere di acquisizione del fascicolo del merito – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 02/05/2019 del TRIBUNALE di CATANIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SIANI VINCENZO;
lette le conclusioni del PG Dr. ORSI Luigi, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con riguardo al solo primo motivo e il rigetto nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 2 maggio 2019, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a (OMISSIS) con la sentenza del G.i.p. dello stesso Tribunale del 27 ottobre 2011, irrevocabile il 2 gennaio 2015, con cui all’imputato era stata irrogata la pena di mesi otto di reclusione per reato commesso in (OMISSIS).
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS) chiedendone l’annullamento sulla scorta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano la carenza di motivazione e la violazione degli articoli 164 e 168 c.p. e articolo 674 c.p.p., comma 1-bis.
Procedendo alla suddetta revoca, il giudice dell’esecuzione, pur avendo applicato l’articolo 168, comma 3, in relazione all’articolo 164 c.p., ha, secondo la difesa, omesso di compiere il doveroso accertamento relativo alla conoscenza o meno – da parte del giudice della cognizione che aveva concesso la sospensione condizionale oggetto della richiesta di revoca – della causa ostativa alla concessione stessa: limitandosi a osservare che mancavano i presupposti per la nuova sospensione condizionale della pena, il Tribunale non ha mostrato di avere accertato che questa situazione ostativa fosse conosciuta o conoscibile dal giudice della cognizione, nonostante nel corso dell’udienza camerale fosse stato chiesto al giudice dell’esecuzione di acquisire il certificato del casellario giudiziale presente nel fascicolo del processo di cognizione, anche perche’ la precedente sentenza era molto risalente e, dunque, era da presumersi che essa fosse stata iscritta nel casellario.
2.2. Con il secondo motivo, si prospettano la violazione dell’articolo 174 c.p. e articolo 672 c.p.p. e il vizio di motivazione in punto di mancata considerazione dell’indulto applicato a (OMISSIS), con provvedimento del giudice dell’esecuzione del 2017.
In particolare, sostiene il ricorrente, non si e’ tenuto conto che il suddetto beneficio era tale da precludere il cumulo della relativa condanna a quella successiva, cumulo su cui si e’ basata l’ordinanza del giudice dell’esecuzione per addivenire alla revoca della seconda sospensione condizionale: infatti, una volta estinta la pena relativa alla prima condanna, di essa non avrebbe dovuto tenersi conto per revocare la prima sospensione condizionale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata, in accoglimento del primo motivo, poiche’ il giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza sopra indicata senza nulla dire in merito alla circostanza che il giudice della cognizione non avesse avuto la possibilita’ di conoscere la causa ostativa alla nuova concessione del beneficio, laddove soltanto l’accertamento di tale fatto avrebbe legittimato la revoca del beneficio, mentre ha prospettato, per il resto, l’infondatezza del secondo motivo, rilevando la pena indultata per l’ulteriore concessione della sospensione condizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato limitatamente alla questione posta con il primo motivo, mentre esso si profila inammissibile in ordine al secondo motivo.
2. Il ragionamento seguito nell’ordinanza impugnata si e’, nell’essenza, dipanato nei seguenti sensi: (OMISSIS), con altra, precedente sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catania il 14 luglio 1992, irrevocabile il 20 settembre 1992, era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 206,58 di multa per vari delitti, fra cui il furto aggravato, con la concessione della sospensione condizionale della pena; percio’, erano venuti meno i presupposti per la nuova concessione della sospensione condizionale con la succitata sentenza del 27 ottobre 2011, in quanto la pena di mesi otto di reclusione, cumulata con quella di cui alla precedente sentenza, superava i limiti previsti dall’articolo 163 c.p., senza che l’indulto concesso con riferimento alla pena irrogata a (OMISSIS) con la sentenza del 14 luglio 1992 potesse rilevare ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, giacche’ l’indulto aveva estinto la pena facendone cessare l’espiazione, ma non aveva eliminato gli altri effetti penali.
3. Va considerata manifestamente infondata la seconda doglianza con la quale il ricorrente ha criticato l’ordinanza per il fatto che il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto dell’estinzione della pena relativa alla prima condanna in ragione del sopravvenuto provvedimento di indulto: provvedimento che nella sua prospettiva – dovrebbe elidere l’effetto penale riconnesso alla commissione del corrispondente reato ai fini della verifica dell’applicazione della disciplina sulla sospensione condizionale della pena fatta dal Tribunale di Catania con la sentenza del 2011.
Il motivo va immediatamente disatteso: il fatto di avere conseguito l’indulto con riferimento a una determinata pena non preclude la considerazione del corrispondente reato per la verifica, ex articolo 163 c.p. e ss., del presupposti la concessione della sospensione condizionale di altra pena.
Deve in tal senso ribadirsi il principio di diritto secondo cui la sospensione condizionale della pena non puo’ essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell’indulto che – cumulata con quella da infliggere – determini il superamento dei limiti di cui all’articolo 163 c.p. (Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018, Oliva, Rv. 273080).
Specularmente sarebbe da considerarsi legittima la revoca della sospensione condizionale della pena per successiva condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell’indulto, giacche’ il relativo provvedimento di generale clemenza – se estingue la pena e ne fa cessare l’espiazione – non ha, tuttavia, efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti penali scaturenti ope legis dalla condanna (Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, Mirabile, Rv. 201548; Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, Mercurio, Rv. 262464; v. nello stesso senso, in tema di recidiva, Sez. 1, n. 48405 del 12/04/2017, F., Rv. 271415).
Per tale parte l’impugnazione e’, quindi, inammissibile.
4. Merita, invece, di essere accolto il primo motivo.
4.1. Esso fondatamente lamenta che – a fronte di una richiesta di revoca nei sensi di cui all’articolo 164 c.p., con riferimento alla situazione regolata dall’articolo 168 c.p., comma 3, siccome si era prospettata la concessione di ulteriore sospensione condizionale della pena in violazione di legge per l’evenienza di una precedente condanna a pena sospesa, ostativa – non sussiste motivazione circa la conoscenza del precedente ostativo da parte del giudice della cognizione che ha concesso il nuovo beneficio.
In tal senso, si rileva che il P.m., con la richiesta richiamata nell’ordinanza impugnata, aveva dedotto che la sospensione condizionale della pena era stata concessa in violazione del disposto dell’articolo 164 c.p. e, per tale titolo, aveva chiesto la sua revoca ai sensi dell’articolo 168 c.p., comma 3.
Il provvedimento, rispetto alla succitata causa petendi dedotta dalla parte pubblica nella richiesta, si e’ rifatto al quadro normativo su cui essa si basava e ha deciso nel senso prospettato, pur non facendo chiara menzione della regola applicata, trincerandosi dietro l’anodina affermazione secondo cui erano “venuti meno i presupposti previsti per la concessione della sospensione condizionale della pena” irrogata con la sentenza del 2011.
4.2. E, pero’, adottata tale opzione, il giudice dell’esecuzione non ha dato atto di avere effettuato – nell’applicazione dell’articolo 168, comma 3, in relazione all’articolo 164 c.p. – il controllo richiesto dall’elaborazione ermeneutica fatta propria dalla giurisprudenza di legittimita’.
In particolare, va ricordato e condiviso il principio di diritto, affermato dal consesso piu’ autorevole della suddetta giurisprudenza, secondo cui il giudice dell’esecuzione puo’ revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’articolo 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, dovendo – lo stesso giudice – per svolgere la corrispondente, doverosa verifica acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez 1, n. 12479 del 12/10/2018, dep. 2019, Dessi’, n. m.; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832).
E’ utile puntualizzare, sull’argomento, che l’orientamento qui riaffermato opera il riferimento quale criterio discretivo rilevante in senso ostativo alla possibilita’ di revoca – non alla mera conoscibilita’ della causa ostativa, bensi’ alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti, essendosi gia’ condivisibilmente precisato che il giudice dell’esecuzione – investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell’articolo 674 c.p.p., comma 1-bis e articolo 168 c.p., comma 4, della sospensione condizionale della esecuzione della pena – e’ onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all’atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall’articolo 666 c.p.p., comma 5, provvedendo all’acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (cosi’ Sez. U, n. 37345 del 2015, cit.).
L’ordinanza impugnata, dunque, pur avendo di fatto disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall’articolo 168 c.p., comma 3, e dall’articolo 164 c.p., a cui la richiesta del P.m. aveva operato specifico riferimento, non ha dato atto di avere effettuato il controllo ex actis, necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell’applicazione della disciplina succitata e del relativo esito.
Di conseguenza – non risultando, con riferimento alla causale espressamente dedotta dal P.m. e fatta propria dal giudice dell’esecuzione nel pronunciare la revoca della sospensione condizionale, operata la verifica degli atti, necessaria nel procedimento di cui si tratta – il provvedimento emesso ne e’ restato decisivamente vulnerato sotto il profilo dell’iter seguito, con il corrispondente vizio della sua motivazione.
5. L’ordinanza deve essere pertanto annullata, in esclusiva relazione al primo motivo, con rinvio al Tribunale di Catania affinche’ proceda a nuovo esame della questione nel rispetto dei principi di diritto teste’ enunciati, ferma l’inammissibilita’ del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al mancato accertamento della conoscenza della causa ostativa al beneficio della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catania.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

 

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