Annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 16 giugno 2020, n. 3876.

La massima estrapolata:

Dall’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo discende l’obbligo dell’amministrazione di provvedere nuovamente sulla detta istanza e di conformarsi a tal fine al decisum della sentenza, che ha escluso al riguardo la sussistenza d’un divieto assoluto di occupazione delle aree di sosta tariffata della viabilità locale.

Sentenza 16 giugno 2020, n. 3876

Data udienza 11 giugno 2020

Tag – parola chiave: Occupazione di suolo pubblico – Aree di sosta tariffata della viabilità locale – Concessione – Diniego – Divieto assoluto – Insussistenza – Annullamento giurisdizionale – Conseguenze – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2020, proposto da
Do. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Ca. e An. Ip., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Ri., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, via (…);
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V n. 03243/2019, resa tra le parti
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visto l’art. 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020, tenuta con le modalità di cui all’art. 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, come da verbale, il Cons. Alberto Urso, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Do. s.a.s. ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 3243 del 21 maggio 2019 con la quale questa V Sezione, in accoglimento dell’appello proposto dall’odierna ricorrente, annullava il provvedimento di Roma Capitale del 23 dicembre 2015 di diniego della concessione per l’occupazione di suolo pubblico richiesta dalla Do. con istanza del 17 giugno 2014 in relazione ad area antistante i locali utilizzati per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata in Roma, via (omissis), angolo via (omissis).
L’annullamento del provvedimento si fondava sul rilievo che la disciplina regolamentare capitolina in materia di occupazione di suolo pubblico (in particolare, l’art. 4-quater del Regolamento approvato con delibera consiliare n. 75 del 2010) osta senz’altro al rilascio di concessione di suolo pubblico su aree a sosta tariffata (c.d. “strisce blu”) laddove esse insistano sulla viabilità principale, mentre allorché si tratti di viabilità locale – come nel caso di specie – il diniego di concessione non è automatico e vincolato, salvo che nei siti espressamente e tassativamente indicati dalla stessa disciplina regolamentare, quali isole spartitraffico, isole di traffico, in prossimità dei monumenti, etc.
2. Deduce la ricorrente che Roma Capitale, nonostante diffida a ottemperare la sentenza, non ha riprovveduto sull’istanza di concessione a seguito dell’annullamento del relativo diniego.
3. Per questo la Do. s.a.s. ha agito in ottemperanza chiedendo di ordinare a Roma Capitale l’adozione del provvedimento ad oggi omesso, la nomina di commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, nonché la fissazione di astreinte per ogni violazione o inosservanza successiva.
4. Resiste al ricorso Roma Capitale chiedendone il rigetto.
5. Alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 tenuta ai sensi e con le modalità di cui all’art. 84, comma 5 e 6, d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e per le ragioni che seguono.
6.1. La sentenza ottemperanda ha annullato per le suindicate ragioni il provvedimento con cui Roma Capitale respingeva l’istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico proposta dalla Do..
Discende da tale annullamento l’obbligo dell’amministrazione di provvedere nuovamente sulla detta istanza e di conformarsi a tal fine al decisum della sentenza, che ha escluso al riguardo la sussistenza d’un divieto assoluto di occupazione delle aree di sosta tariffata della viabilità locale, fatte salve le ipotesi espressamente previste dallo stesso Regolamento (cfr. in proposito, per fattispecie analoga, Cons. Stato, V, 4 giugno 2020, n. 3505).
6.2. Allo stato non risulta l’intervenuta ottemperanza della sentenza in epigrafe, atteso che, seppure Roma Capitale ha avviato il procedimento amministrativo per il rinnovo dell’esame dell’istanza della ricorrente – e, a tal riguardo, ha richiesto, sollecitato e acquisito pareri di carattere endoprocedimentale – non consta che abbia nondimeno adottato un atto di natura provvedimentale che definisca siffatto procedimento e si pronunci compiutamente sull’istanza della Do..
A tal fine non rileva neanche il richiamo al verbale della commissione tecnica per i Piani di massima occupabilità del 14 maggio 2020, atteso che questo non coincide con un provvedimento finale che evada compiutamente l’istanza, su cui Roma Capitale risulta dunque allo stato ancora inadempiente.
6.3. Per tali ragioni il ricorso va accolto con conseguente ordine a Roma Capitale di provvedere sull’istanza della ricorrente entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza.
6.4. Tenuto conto dell’attività svolta dall’amministrazione dopo la pubblicazione della sentenza e dell’avanzato stato del procedimento di nuovo esame dell’istanza, non si ritiene di nominare sin d’ora un commissario ad acta, né di disporre le misure pecuniarie di cui all’art. 114, comma 5, lett. e), Cod. proc. amm. richieste dalla ricorrente.
6.5. Le spese di lite vengono poste a carico di Roma Capitale, secondo criterio di soccombenza, e determinate nella misura di cui in dispositivo con liquidazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario, Avv. An. Ip..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, decidendo sul ricorso per ottemperanza indicato in epigrafe, lo accoglie secondo quanto specificato in motivazione e, per l’effetto, ordina a Roma Capitale di provvedere nel termine di 90 giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza;
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida nell’importo complessivo di Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondersi in favore del difensore della ricorrente avv. An. Ip. dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Valerio Perotti – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere

 

 

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