La sopravvenuta posizione creditoria verso l’erario

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 10 giugno 2020, n. 17806.

Massima estrapolata:

La sopravvenuta posizione creditoria verso l’erario e quindi una possibile compensazione legale non consente di fruire della causa di non punibilità per estinzione del debito tributario, in quanto la normativa penale fa riferimento al pagamento del debito.

Sentenza 10 giugno 2020, n. 17806

Data udienza 29 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Reati tributari – Art. 10 ter D.Lgs 74 del 2000 – Omesso versamento Iva – Emissione di fattura antecedentemente al pagamento del corrispettivo – Obbligo di versare la relativa imposta – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/02/2019 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GASTONE ANDREAZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CUOMO LUIGI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila del 27/02/2019, con cui e’ stata confermata la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva condannato l’imputato alla pena finale di mesi quattro di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie ed al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter perche’, nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., ometteva di versare nei termini di legge l’IVA, nella misura di Euro 2.029.939,00, dovuta in base alla dichiarazione annuale 2010 per l’anno d’imposta 2011.
2. Con il primo motivo deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, per avere, la Corte territoriale, omesso di motivare in merito alla sussistenza di penale responsabilita’ in capo al ricorrente, adagiandosi apoditticamente sul quadro argomentativo del giudice di prime cure.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legislativo cit., articolo 10 ter, avendo il giudice erroneamente interpretato la fattispecie dell’omesso versamento considerando che l’elemento soggettivo del reato potesse determinarsi con riferimento a condotte cronologicamente antecedenti al momento consumativo del reato, esclusivamente rappresentato dall’omesso versamento.
Nello specifico, si deduce che la norma sanziona non l’omesso accantonamento dell’Iva incassata, come si evince dalla motivazione della sentenza, ma l’omesso versamento alla scadenza finale indipendentemente da cio’ che il contribuente avrebbe potuto fare precedentemente, per ragioni di opportunita’ o convenienza e non per obbligo di legge.
Sicche’ e’ solo rispetto a tale momento, e non al mancato accantonamento, che va verificato se il contribuente si sia rappresentato l’omesso versamento e lo abbia voluto.
3. Con il terzo motivo di ricorso eccepisce il travisamento della prova, l’omessa motivazione nonche’ l’inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter.
La Corte ha infatti travisato il motivo difensivo relativo al mancato incasso dell’Iva, valorizzato non per sostenere la insussistenza della condotta materiale, bensi’ il mancato perfezionamento dell’elemento psicologico, stante appunto il mancato incasso di somme che non avrebbero potuto essere accantonate e versate alla scadenza del termine previsto dalla norma penale.
4. Con il quarto motivo deduce il travisamento della prova, l’omessa motivazione e la violazione dell’articolo 10 ter cit., articoli 41 e 45 c.p. quanto alla ritenuta irrilevanza della crisi di impresa invocata al momento della scadenza per mancati pagamenti, essendosi invece accertato: che la crisi aveva avuto lunga durata; che effettivamente vi era stata una contrazione del mercato e degli incassi; che sempre la crisi era dovuta ad iniziative cautelari dell’Agenzia delle entrate che avevano determinato l’accesso a flussi finanziari delle banche, in tal modo essendo stata provata una causa di forza maggiore.
5. Con il quinto motivo deduce il travisamento della prova, l’omessa motivazione e la violazione dell’articolo 10 ter cit., e articoli 41 e 45 c.p. quanto all’affermazione della sentenza circa il fatto che l’avvenuto pagamento degli stipendi avrebbe escluso di per se’ la forza maggiore in quanto indicativo della suitas della condotta.
Richiama, a conforto, sentenza della stessa Corte territoriale che, con riferimento al periodo di imposta 2010, avrebbe riconosciuto l’insussistenza del dolo proprio in relazione all’intento di superare la crisi aziendale e di salvaguardare l’impresa perseguito con detto pagamento. Ne’ si sarebbe tenuto conto della richiesta, accolta, di rateizzazione di debiti fiscali gia’ scaduti, quale indice della non volontaria sottrazione al versamento dell’Iva.
6. Con il sesto motivo deduce l’inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 in relazione all’articolo 2 c.p., comma 4, quanto alla ritenuta non applicabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ di cui all’articolo 13 cit..
In particolare, per effetto della compensazione di diritto delle rispettive poste debitorie di contribuente ed Erario, avrebbe dovuto dichiararsi, in applicazione di orientamento di legittimita’ (di Cui alla sentenza n. 37083 del 2018) la estinzione del debito erariale in conseguenza dell’applicazione della causa di esclusione della punibilita’, non ostandovi il superamento del limite temporale della dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto la correlativa udienza sarebbe intervenuta prima della introduzione della causa di non punibilita’ del predetto articolo 13. Nella specie, inoltre, la causa estintiva, a seguito della compensazione gia’ ricordata, sarebbe maturata nel corso del giudizio, ovvero il 28/3/2017, essendo dunque illegittima la pronuncia di affermata tardivita’ della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, con cui si invoca il difetto di motivazione della sentenza impugnata per avere la stessa aderito acriticamente a quella di primo grado, e’ inammissibile per genericita’, essendosi limitata la censura a prospettare, senza alcun concreto riferimento, una rielaborazione acritica e, pertanto, immotivata, da parte della sentenza impugnata, delle argomentazioni del Tribunale, rielaborazione che, peraltro, laddove si voglia comunque esaminare il contenuto della sentenza impugnata, non trova alcun fondamento nella specie avendo i giudici della Corte territoriale risposto puntualmente e specificamente a tutte le censure a suo tempo sollevate con l’atto di appello.
2. I motivi di ricorso dal secondo al quinto, tutti relativi alla pretesa impossibilita’ di adempiere il debito tributario, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato sia sotto quello della forza maggiore, e, dunque, congiuntamente esaminabili, sono complessivamente infondati.
Va anzitutto premesso che, come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, l’obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva, nel segno di un costante orientamento di questa Corte, dall’effettiva riscossione del corrispettivo, ma dalla emissione, quand’anche antecedente a tale riscossione, della fattura (da ultimo Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019, Felisio, Rv. 277939; Sez. 3, n. 6220 del 23/01/2018, Ventura, Rv. 272069); sicche’ appaiono manifestamente infondate le argomentazioni in ricorso che, sia pure sotto il profilo dell’elemento soggettivo, a tale mancata riscossione continuano a fare riferimento onde pretendere di escludere il reato.
Quanto poi alla dedotta impossibilita’ di far fronte al versamento in ragione della crisi di liquidita’, anche in tal caso correttamente la sentenza ha evidenziato, nel solco del costante indirizzo di questa Corte, la necessita’ di assolvere, da parte dell’interessato, a puntuali oneri di allegazione che devono investire non solo l’aspetto della non imputabilita’ al contribuente della improvvisa crisi economica, “ma anche quello delle necessita’ di adottare le misure idonee a fronteggiarla, anche attingendo al proprio personale patrimonio (si vedano, tra le tante, Sez.3, n. 20266 del 08/04/2014, P.G. in proc.- Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467/14 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055); in tale ambito la sentenza ha quindi fatto riferimento alle risultanze dell’istruzione dibattimentale relative, da un lato, ad una generica crisi d’impresa, come riferita dai testi a discarico e, dall’altro, alla scelta imprenditoriale di pagare le scadenza piu’ imminenti trascurando i debiti erariali, tale fatto, anzi dimostrando, comunque, la suitas della condotta e la mancanza, inoltre, di qualsiasi causa di forza maggiore.
A fronte di cio’ il ricorrente si e’ sostanzialmente limitato a reiterare le doglianze poste con l’atto di appello, compiutamente disattese dalla sentenza impugnata anche, ancora una volta senza alcun riferimento all’intervenuta allegazione di dette circostanze.
Ne’ e’ esatto che la sentenza impugnata abbia indebitamente anticipato la consumazione del reato ad un momento anteriore rispetto a quello del mancato versamento dell’Iva dovuta, avendo invece, in coerenza con gli indirizzi appena ricordati, valutato appunto, sotto il profilo della prova dell’elemento psicologico, la mancata allegazione delle circostanze appena sopra ricordate.
3. Il sesto motivo e’ inammissibile.
La doglianza proposta, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, muove dal presupposto implicito, ed anzi dato “per scontato”, secondo cui la “compensazione di diritto” del debito Iva con crediti del contribuente, che nella specie sarebbe intervenuta, sarebbe tale da integrare la nozione di “integrale pagamento” dei debiti tributari di cui all’articolo 13 cit..
Tale aspetto, logicamente precedente rispetto ad ogni altro, ed in particolare, alla questione della tardivita’ o meno del pagamento rispetto alla entrata in vigore del novellato articolo 13 in rapporto alla dichiarazione di apertura del dibattimento, va dunque esaminato prioritariamente.
Sul punto deve allora ritenersi che la compensazione invocata dal ricorrente non sia funzionale all’applicabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ di cui all’articolo 13.
Va anzitutto escluso, in generale, che la compensazione di diritto, ove maturata prima della scadenza dell’obbligo di versamento dell’Iva, sia idonea ad estinguere in radice il debito stesso sicche’ non potrebbe parlarsi, evidentemente, ai sensi dell’articolo 13, del pagamento di un debito che sarebbe, gia’ di per se’, inesistente.
In secondo luogo, e muovendo allora dall’ipotesi che, invece, la compensazione di specie sia maturata (come parrebbe ricavabile dalla sentenza impugnata, che fa riferimento a crediti per il periodo d’imposta 2016) successivamente alla scadenza dell’obbligo di versamento, va rilevato che il dettato dell’articolo 13 cit., che fa espresso riferimento al “pagamento”, in esso Includendo anche ipotesi specifiche derivanti da istituti di natura conciliativa, non consente di includervi l’ipotesi della compensazione legale che, come noto, rientra, per espressa qualificazione del codice civile, tra i “modi di estinzione delle’ obbligazioni diversi dall’adempimento”, ovvero, in altri termini, diversi proprio dal pagamento.
In definitiva, dunque, anche a volere accogliere la prospettiva da cui muove il ricorrente, va esclusa in radice la applicabilita’ dell’articolo 13 cit. ancor prima e indipendentemente dalla questione di carattere “intertemporale”.
Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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