La soppressione di un ente pubblico equivale ad estinzione

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 3 settembre 2020, n. 18279.

La soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro, equivale ad estinzione ed è causa di interruzione del processo.

Ordinanza 3 settembre 2020, n. 18279

Data udienza 9 luglio 2020

Tag/parola chiave: Espropriazione per pubblica utilità – Sgombero dio un immobile comunale occupato abusivamente – Occupazione “sine titulo” – Decorrenza dei termine di riassunzione del giudizio interrotto – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6061-2019 proposto da:
COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Verona, oggi ricorrente, ha citato in giudizio l'(OMISSIS) per ottenere lo sgombero di un immobile che quest’ultimo ente occupava abusivamente ai danni del medesimo Comune.
Nel corso del giudizio di appello, l'(OMISSIS) era soppresso ed incorporato nell’Inpdap, che subiva pero’ subito dopo stessa sorte a vantaggio dell’INPS.
In particolare, alla udienza del 7.3.2016, venivano precisate le conclusioni in assenza dell’appellata (OMISSIS), che pero’ il successivo 6.4.2017 depositava note con le quali faceva presente la soppressione dell'(OMISSIS), la sua incorporazione in Inpdap, la successiva incorporazione di quest’ultimo in Inps.
Conseguentemente, la corte di appello rimetteva la causa sul ruolo alla udienza del 6.6.2017, onde consentire alle parti di discutere della interruzione richiesta dalla difesa di Inps (ex (OMISSIS)).
Riservata la decisione, al corte di merito dichiarava interrotta la causa con provvedimento del 29.6.2016.
Il Comune di Verona riassumeva quindi la causa con atto del 17.1.2017, ma alla udienza successiva di decisione, Inps eccepiva la tardivita’ di tale riassunzione, trovando concorde la corte di appello che con sentenza dichiarava estinto il giudizio per tardivita’ della sua riassunzione.
Ricorre il Comune di Verona con due motivi. V’e’ controricorso dell’INPS

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La corte di appello ritiene che, seppure la causa non andasse rimessa sul ruolo (ed invero l’evento interruttivo e’ stato dichiarato dopo che la causa era stata trattenuta a sentenza), a rimessione comunque avvenuta, il termine per riassumere decorresse dalla udienza del 6.6.2016, quella in cui la dichiarazione di estinzione di (OMISSIS) era divenuta nota al Comune, che ne aveva discusso e l’aveva ritenuto evento non idoneo ad estinguere il giudizio, con la conseguenza che, una volta che il giudice ha dichiarato l’interruzione (con ordinanza del 29.6.2016), il termine per riassumere decorreva comunque dal 6.6.2019, ossia dal giorno in cui il fatto interruttivo, comunicato dal procuratore di (OMISSIS), era diventato noto al Comune.
2.- 11 Comune di Verona propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 300 e 305 c.p.c., e si obietta che l’interruzione e’ stata dichiarata erroneamente in quanto la soppressione dell'(OMISSIS) non ha prodotto una vicenda di successione universale, tale da potersi dire che l'(OMISSIS) medesimo e’ estinto e che altro ente e’ succeduto al suo posto, ossia tale da doversi assimilare la vicenda alla morte o perdita di capacita’ della parte o del suo procuratore.
Questo motivo e’ infondato, essendo giurisprudenza di questa corte che la soppressione dell’ente pubblico equivale ad estinzione ed e’ causa di interruzione del processo, anche se l’ente e’ incorporato in altro (Cass. 6208/2013 – Cass. 18161/15 equipara alla morte della parte la soppressione dell’INPDAP Decreto Legge n. 201 del 2011, ex articolo 21).
2.- 11 secondo motivo denuncia anche esso violazione degli articoli 300 e 305 c.p.c..
Secondo il Comune di Verona, il termine di sei mesi per la riassunzione dovrebbe decorrere da quando, a scioglimento della riserva, la corte d’appello ha emesso ordinanza di interruzione, e non gia’ da quando la causa interruttiva (estinzione dell'(OMISSIS)) e’ stata resa nota dal procuratore; cio’ per via del fatto che al momento di tale comunicazione la situazione era incerta, e solo con l’ordinanza che ha dichiarato interrotto il processo si e’ risolto il dubbio circa l’effetto interruttivo della soppressione dell’ente e sua incorporazione in altro. Questo motivo e’ infondato.
E’ regola che, nei casi di interruzione automatica, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza avutane dalla controparte, in caso di morte della parte, perdita della sua capacita’ o situazioni (come l’estinzione dell’ente costituito in giudizio,) da considerarsi equiparabili, a nulla rilevando il momento in cui il giudice la dichiara (Cass. 21375/ 2017; Cass. 25831/ 2017; Cass. 2658/ 2019).
Con la conseguenza che il termine e’ decorso a partire dal 6 giugno 2016 ed e’ scaduto il 9 gennaio 2017, mentre il ricorso in riassunzione e’ stato depositato il 17 gennaio 2017.
Il ricorso va dunque respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Comune di Verona al pagamento delle spese di lite nella misura di 2800,00 curo, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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