È inammissibile il ricorso per Cassazione se l’avvocato presenta una procura alle liti errata

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 3 settembre 2020, n. 18283.

È inammissibile il ricorso per Cassazione se l’avvocato presenta una procura alle liti errata. In tal caso, il legale sopporta anche le spese. Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, un ricorso contro un istituto assicurativo in un giudizio per il risarcimento del danno da sinistro stradale.

Ordinanza 3 settembre 2020, n. 18283

Data udienza 9 luglio 2020

Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Ricorso per cassazione – Procura su foglio aggiunto – Utilizzo di espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 718-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 562/2018 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 09/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:
1. Nel 2014 (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Pattada, (OMISSIS) e la compagnia assicurativa (OMISSIS) S.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, guidata nell’occasione da (OMISSIS), in seguito ad un sinistro stradale.
Parte attrice sostenne la responsabilita’ esclusiva del conducente dell’altro veicolo, il quale omise di rispettare la precedenza nella circolazione stradale e riconobbe la propria responsabilita’ in sede di modulo CAI.
Si costitui’ in giudizio (OMISSIS), quale mandataria di (OMISSIS), contestando la dinamica del sinistro cosi’ come rappresentata nell’atto di citazione. (OMISSIS) rimase contumace.
Con sentenza n. 60/2016 il Giudice di pace adito accolse la domanda attorea, i cui fatti costitutivi ritenne provati dal contenuto del modulo CAI e dalle dichiarazioni testimoniali.
2. (OMISSIS) S.p.a. ha proposto appello avverso la statuizione di prima cure, contestando l’insufficienza delle dichiarazioni testimoniali e la loro attendibilita’ nonche’ il rispetto delle regole procedurali circa la recusazione del consulente tecnico, che il giudice, nonostante la richiesta, non aveva neanche provveduto a sostituire.
Con sentenza 562/2018, pubblicata il 9/05/2018 il Tribunale di Sassari ha dichiarato la fondatezza del gravame e ha condannato (OMISSIS) alla restituzione della somma ricevuta da (OMISSIS) oltre gli interessi legali.
Il Tribunale ha ritenuto infatti incomplete le dichiarazioni testimoniali nonche’ utilizzabile la relazione del consulente tecnico: l’istanza di recusazione non era stata presentata nei termini richiesti dall’articolo 192, comma 2, cosi’ come interpretato dalla giurisprudenza di legittimita’.
3. Avverso tale pronuncia (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. (OMISSIS) propone controricorso.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO

che:
5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione degli articoli 192, 51 e 63 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.
Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe dovuto tenere in considerazione le risultanze della CTU accogliendo invece l’istanza di recusazione proposta da (OMISSIS), sebbene proposta senza il rispetto dei termini prescritti dall’articolo 192 c.p.c..
Cio’ contrasterebbe con la pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui li’ dove le ragioni che giustificano la ricusazione sopravvengono successivamente allo spirare del termine previsto dall’articolo 192 c.p.c., le parti possono prospettare al giudice tali ragioni affinche’ il giudicante qualora lo ritenga opportuno si avvalga dei poteri di cui all’articolo 196 c.p.c. (Cass. 3657/1998).
5.2. Con il secondo e terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”. Il giudice del gravame avrebbe erroneamente valutato utilizzabile la CTU e avrebbe ricavato l’inattendibilita’ delle dichiarazioni dei testi dalla sinteticita’ dei quesiti a loro sottoposti.
Il ricorso e’ innanzitutto inammissibile perche’ allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attivita’ proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1525; 2 luglio 2019, n. 17708; 5 novembre 2018, n. 28146; 11 ottobre 2018, n. 25177; 30 marzo 2018, n. 7940; 24 luglio 2017, n. 18257; 21 marzo 2005, n. 6070; 16 dicembre 2004, n. 23381). La procura del presente ricorso e’ su foglio aggiunto al medesimo e contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimita’: il riferimento ad ogni fase e grado, la possibilita’ di deferire e riferire giuramento nonche’ chiamare terzi in causa, proporre domanda di riassunzione, proporre appello. In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicche’, trattandosi di attivita’ processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilita’, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; 10 ottobre 2019, n. 25435; 20 giugno 2006, n. 14281).
6. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del difensore del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

 

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