La sola ritrattazione del testimone d’accusa

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 ottobre 2020| n. 29952.

Non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d’accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione.

Sentenza|29 ottobre 2020| n. 29952

Data udienza 14 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Atti sessuali in danno di minore – Ridotte capacità cognitive e intellettive – Revisione – Mezzo di impugnazione straordinario – Consente in determinati casi di rimuovere gli effetti della cosa giudicata – Esigenze di giustizia sostanziale – Prova nuova rilevante – Nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza ex articolo 630 e 634 c.p.p. del 13/11/2019 la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da (OMISSIS) di revisione della sentenza del 29/5/201 pronunziata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria per il reato di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 1 e 2, commesso in danno di (OMISSIS), minore infraquattordicenne all’epoca dei fatti risultata affetta da patologie psichiatriche tali da renderla soggetto con marcate marginalita’ cognitive ed intellettive e del tutto vulnerabile.
L’istanza di revisione era stata presentata allegando quale prova nuova un verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa ai Carabinieri della Stazione di Lipari il 13/3/2019 nel quale la dichiarante aveva ritrattato le accuse a suo tempo rese nella fase investigativa e nel dibattimento circa la violenza sessuale subita dal (OMISSIS).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo de propri difensori di fiducia e procuratori speciali, il (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il difensore ricorrente evidenzia che, poco prima che la Corte di Cassazione respingesse il ricorso di (OMISSIS) e la condanna divenisse irrevocabile, la persona offesa (OMISSIS), accompagnata dal proprio avvocato, il (OMISSIS) si era presentata alla stazione dei Carabinieri di Lipari e ad essi in tutta serenita’, affermando di voler rettificare la versione “per onesta’ intellettuale e per verita’ di giustizia”, aveva dichiarato che (OMISSIS), in realta’, non le aveva affatto usato violenza, ma che, quando aveva accettato il suo passaggio, ella era ben conscia che la cosa sarebbe potuta sfociare in un rapporto sessuale. Di fatti cosi’ era stato senza che ella fosse sottoposta ad alcuna costrizione.
Sulla, base di questa confessione, considerata nuova prova a norma dell’articolo 630 c.p.p., lettera c), il (OMISSIS) fece richiesta di revisione della condanna nel frattempo divenuta irrevocabile, ma la Corte d’appello di Catanzaro, con l’ordinanza 13/11/2019 che forma oggetto del presente ricorso per cassazione, ha dichiarato la richiesta di revisione inammissibile in quanto la ritrattazione dell’accusa da parte della (OMISSIS) non sarebbe corredata di elementi che la rendano attendibile.
Ebbene, il ricorrente con un primo motivo lamenta violazione dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 634 c.p.p., comma 1 per avere la Corte territoriale negato la qualita’ di nuova prova della ritrattazione della persona offesa ed avere quindi dichiarato l’istanza di revisione inammissibile.
Per il ricorrente la ritrattazione dell’accusa di un testimone, la quale sia all’origine della condanna irrevocabile di un imputato, costituisce, rispetto. all’anzidetta accusa, una nuova prova ai fini della revisione a norma dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c).
Rispetto alla deposizione ritrattata la ritrattazione ricalca – e’ vero – una prova gia’ escussa per identita’ di soggetto attivo e passivo. Ma essa e’ completamente diversa e nuova rispetto alla dichiarazione ritrattata per quanto concerne l’oggetto dell’atto dichiarativo, che, in caso di violenza sessuale ex articolo 609 bis c.p., consiste nel dire prima di essere stata costretta ad atti sessuali e poi di non essere stata costretta a simili atti.
Tale differenza di oggetto giustificherebbe che, rispetto all’accusa, la ritrattazione, alla luce della logica e del buon senso, sia – in linea di principio qualificata come una nuova prova.
In quanto prova dichiarativa – prosegue il ricorso – la ritrattazione indubbiamente si presenta come piu’ utile, ai fini dell’accertamento della verita’, allorche’ e’ corredata da indizi esterni che ne confermano l’attendibilita’. Ma essa non potrebbe essere considerata del tutto inutile ai fini del suddetto accertamento in genere e della fondatezza di una richiesta di revisione, in ispecie anche quando non sia accompagnata da’ simili indizi. In questo secondo caso l’individuo prima accusatore e poi ritrattante resterebbe, comunque, sempre portatore di una psiche che, se indagata da individui competenti con i mezzi oggi offerti dalla scienza, potrebbe rivelare elementi sicuri su quanto e’ accaduto e quindi contribuire all’accertamento della verita’.
Il ricorrente riconosce che la ritrattazione operata il (OMISSIS) da (OMISSIS), dell’accusa di violenza sessuale da lei formulata a carico di (OMISSIS) non era corredata da elementi esterni che ne confermassero l’attendibilita’ e, per dl piu’, era intervenuta quando il reato di calunnia, eventualmente commesso dalla (OMISSIS) con l’accusare (OMISSIS) di violenza sessuale, era ormai prescritto e non avrebbe piu’ potuto ne’ potrebbe, ancora essere, accertato con una sentenza irrevocabile. Tuttavia, ritiene che l’assenza di riscontri all’attendibilita’ della ritrattazione emessa dalla (OMISSIS) vada ricollegata alla scrupolosa passivita’ con cui l’Ufficiale di polizia giudiziaria e il difensore della (OMISSIS) operanti il (OMISSIS) alla stazione dei Carabinieri di Lipari accolsero le sue rivelazioni. Essi, per rispetto alla genuinita’ delle dichiarazioni, si astennero dal chiedere alla (OMISSIS) sia perche’ aveva calunniato il (OMISSIS) sia ulteriori dettagli sul perche’ del cambiamento di versione.
Il ricorrente, nel censurare il provvedimento impugnato e nel denunciarne anche la contrarieta’, a suo avviso, a numerose norme costituzionali, richiama i precedenti di questa Corte di legittimita’ che hanno affermato da tempo che, quando la condanna irrevocabile oggetto di richiesta di revisione puo’ essere conseguenza di un reato di calunnia ormai prescritto e quindi non piu’ suscettibile di accertamento giurisdizionale, il giudice investito della richiesta di revisione deve accertare l’eventuale falsita’ dell’accusa (Sez. 1, 22/5/1991, Taldone, Rv. 187247; Sez.5, 14/7/1993, Strangio, Rv. 196153; Sez. 3, 28/11/2007, n. 4960).
Secondo il ricorrente, in presenza della richiesta di revisione proposta da (OMISSIS) e dell’anodina ritrattazione formulata dalla (OMISSIS), la Corte d’appello di Catanzaro avrebbe quindi dovuto fare pieno esercizio dei propri poteri di acquisizione probatoria officiosa, segnalando alle parti del procedimento la carenza istruttoria e disponendo l’esame o la perizia psichiatrica della (OMISSIS) per sapere cosa l’avesse indotta prima ad accusare e poi a discolpare il (OMISSIS) della violenza sessuale. Tali poteri di acquisizione ufficiosa – prosegue il ricorso- sono previsti tra l’altro, nell’ambito del codice di procedura penale, dall’articolo 224 e articolo 508, comma 1 in tema di disposizione d’ufficio della perizia; articolo 195, comma 2 in tema di testimonianza indiretta, articolo 506 in tema di indicazione ufficiosa di “temi di prova nuovi o piu’ ampi, utili per la completezza dell’esame” e di proposizione di domande alle persone gia’ escusse, articolo 507 in tema di assunzione d’ufficio di nuovi mezzi di prova, articolo 636, comma 2 in tema di poteri probatori del giudice della revisione.
Con un secondo motivo si lamenta violazione dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera d) e articolo 634 c.p.p., comma 1 per avere la Corte calabrese negato che la condanna fosse conseguenza di falsita’ ex articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera d).
Il ricorrente riporta stralci della motivazione del provvedimento impugnato ed evidenzia che, a ragionare come fa lo stesso, ogni qualvolta non sia piu’ possibile procedere all’accertamento di una falsita’ posta a base di una sentenza d condanna perche’ l’ipotizzabile reato di falso risulta estinto per prescrizione, nessun condannato potrebbe mai vedersi accolta una richiesta di revisione volta, invece, proprio a tale accertamento, cosi’ svuotando di ogni significato la previsione dell’articolo 630 c.p.p., lettera d).
Tale eventualita’ concretizzerebbe una macroscopica violazione dell’articolo 3 Cost. laddove il diritto del condannato di ricorrere alla revisione dipenderebbe solo. dal momento in cui la ritrattazione dell’accusatore sia intervenuta, e quindi da quello in cui la falsita’ si e’ palesata. Questo momento esula, pero’, dalla sfera di controllo del condannato, il quale non puo’ che assistervi passivamente.
Il ricorrente condivide l’assunto della Corte catanzarese secondo cui, in tali evenienze, l’eventuale calunnia consumata dal dichiarante e’ inevitabile che sia accertata incidentalmente dal giudice. della revisione. conformemente a quelle che sul tema sono le granitiche pronunce di questa Corte di legittimita’, la quale ha piu’ volte statuito che, nell’ipotesi di istanza di revisione fondata su una ritrattazione implicante il carattere calunnioso delle dichiarazioni rese nel processo definito con condanna irrevocabile, non spetta al giudice della, revisione accertare incidentalmente la calunnia “quando questa puo’ essere ancora oggetto di verifica pieno iure in esito ad un autonomo processo (il richiamo e’ a Sez. 3, peraltro richiamata dalla stessa ordinanza impugnata e a Sez. 5 n. 40169/2009). Strada pacificamente non percorribile nel caso che ci occupa, nel quale l’asserito reato di calunnia commesso dalla (OMISSIS) e’ inequivocabilmente estinto per intervenuta prescrizione; caso nel quale ci si sarebbe aspettati, pertanto, che la Corte d’Appello inevitabilmente procedesse all’accertamento incidentale della assenta falsita’, rappresentando in tale vicenda l’unico nonche’ l’ultimo organo giurisdizionale nelle facolta’, oltre che nel dovere, di farlo.
Inspiegabilmente, pero’, si duole il ricorrente, la Corte catanzarese ha, invece, affermato contraddicendosi quello che questa Corte di legittimita’ non avrebbe mai detto, e cioe’ che ai fini dell’accertamento incidentale del giudice della revisione ex articolo 630 c.p.p., lettera d), e’ onere dell’istante corredare ab origine la ritrattazione di circostanze idonee a dimostrare la falsita’ delle accuse.
Il ricorrente ricorda che nel provvedimento impugnato si richiama l’arresto giurisprudenziale costituito da Sez. 3 n. 5122/2014 secondo cui “in tema di ritrattazione, deve escludersi che integri “nuova prova”, ai sensi dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), la semplice ritrattazione di precedenti dichiarazioni testimoniali in assenza di specifici elementi di prova che avvalorino la falsita’ di queste”.
Obietta, tuttavia, il ricorrente, che, se tale principio puo’ valere con riferimento all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), non e’ altrettanto detto che cio’ valga anche con riferimento all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera d). E sarebbe proprio questo l’errore in cui e’ incorsa la Corte d’appello di Catanzaro: quello di pretendere che, anche ai fini della revisione ex articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera d) fosse onere dell’istante corredare “ab origine la ritrattazione di circostanze idonee a dimostrare la falsita’ delle accuse”. E’ la stessa Sez. 3 n. 5122/2014, invece, secondo il ricorrente, a dirci che non puo’ essere cosi’. Al paragrafo quattro delle considerazioni’ di diritto, nel rispondere al quesito se, in quel caso, l’istanza potesse ritenersi riconducibile sotto la previsione di cui all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera d), ne dava risposta negativa mancando, allo stato, “qualsiasi dimostrazione della assenta falsita’ delle originarie dichiarazioni e non essendo venuta meno la possibilita’ di accertare la calunniosita’ delle stesse, ne’ per prescrizione ne’ per altre cause estintive”.
Se si opinasse come il provvedimento impugnato, chi e’ stato condannato con sentenza irrevocabile procedimento di revisione e, se la ritrattazione risulta attendibile, alla revisione della condanna.
Se la ritrattazione interviene quando l’eventuale reato di calunnia non e’ ancora prescritto e puo’ essere accertato giudiziariamente, il condannato ha diritto alla revisione anche se la ritrattazione non e’ assistita da indizi di attendibilita’, perche’ l’accertamento di quest’ultima sara’ compito del giudice naturale che giudica il calunniatore. Puo’ pero’ accadere che il ritrattante ritardi la ritrattazione a dopo maturata la prescrizione della calunnia vuoi per calcolo vuoi per lentezza nella maturazione del suo pentimento. In questo caso se il condannato, personalmente o tramite il suo difensore, non ha avuto la fortuna di imbattersi in indizi di attendibilita’ della ritrattazione, egli non avra’ diritto al giudizio di revisione e, innocente, dovra’ scontare la pena.
Cio’ implicherebbe che la questione di costituzionalita’ dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c) o d), per violazione dell’articolo 3 Cost., comma 1 non sarebbe manifestamente infondata.
Pertanto, il ricorrente chiede:
a) l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c);
b) in subordine, annulli la suddetta ordinanza per violazione dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera d);
c) in ulteriore subordine, dichiari rilevante e non manifestamente infondata, rimettendone la decisione alla Corte costituzionale, la questione di legittimita’ costituzionale dell’una o dell’altra dl queste disposizioni di legge in relazione agli articoli 1, 2 e 3 Cost., articolo 24 Cost., comma 2 e articolo 111 Cost., comma 1.
3. In data 17/9/2020 il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex articolo 611 c.p.p. chiedendo annullarsi l’impugnato provvedimento con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale.
4. In data 25/9/2020 e’ stata depositata una memoria a sostegno ed integrazione del ricorso per cassazione dando conto di investigazioni difensive effettuate al fine di riscontrare la genuinita’ della ritrattazione della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
2. Ed invero, la Corte calabrese correttamente ha sancito l’assenza di novita’ delle prove dedotte in ricorso, ritenendo inadeguato il loro risultato dimostrativo ed inesistente il loro potenziale valore di disarticolazione rispetto all’originaria affermazione di responsabilita’ del condannato: e, dunque, priva di fondamento la stessa impugnazione straordinaria avanzata.
L’istituto della revisione – va ricordato – non si configura come impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo cio’ che nel processo definitamente concluso non e’ stato rilevato o non e’ stato dedotto, bensi’ costituisce un mezzo “straordinario” di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorita’ alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La risoluzione del giudicato, quindi, non puo’ avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile, bensi’ l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo (Sez. 6, n. 18338 del 10/3/2003, Serpico, Rv. 227242).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione – che ne determina l’inammissibilita’ – l’evidente inidoneita’ delle ragioni che la sostengono e la fondano a consentire una verifica circa l’esito del giudizio, requisito che e’ tutto intrinseco alla domanda in se’ e per se’ considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacita’ delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (cfr. Sez. 4, n. 18196 del 10/1/2013; Sez. 6, n. 18818 del 8/3/2013, Rv. 255477; Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, Rv. 248463).
Dunque, nella pronuncia spettante alla Corte d’Appello non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, altrimenti derivandone un’indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso categoricamente differenziare (cfr. Sez. 6, n. 2437 del 3/12/2009 dep. 2010, Rv. 245770).
3. La Corte calabrese ha prestato adesione all’orientamento consolidato di questa Corte per il quale non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d’accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsita’ della deposizione (Sez. 3, n. 5122 del 5/12/2013 dep. 2014, Rv. 258835; conf. Sez. 3, n. 5026 del 13/01/2010, C, Rv. 245913; Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007, dep. 2008, Galli, Rv. 239089; Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998, Sgambelluri, Rv. 210018; Sez. 2, n. 15013 del 21/03/2006, Allegro, Rv. 234306) ed ha ampiamente motivato circa l’assenza di elementi di conforto alla ritrattazione, correttamente ritenendo che l’istanza di revisione fosse fondata, in conformita’ alla stessa richiesta dei ricorrenti, sull’ipotesi di cui all’articolo 630 c.p.p. comma 1, lettera c).
In altri termini, deve escludersi che integri “nuova prova”, ai sensi dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone (Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998, cit.) in quanto, anche a prescindere dalla soluzione del problema se a dar luogo alla necessaria “novita’” sia sufficiente la novita’ contenutistica di una dichiarazione proveniente da fonte gia’ nota e gia’ esaminata nel contesto processuale che porto’ alla pronuncia della sentenza di condanna, od occorra, invece, la sopravvenienza o la scoperta di fonti o mezzi di prova del tutto autonomi e diversi rispetto a quelli precedentemente conosciuti ed acquisiti (quesito prevalentemente risolto dalla giurisprudenza nel primo dei sensi indicati), l’ordinamento non puo’ consentire, per evidenti ragioni di coerenza, che l’efficacia del giudicato venga, come si chiede nella specie, rimessa in gioco da sospette dichiarazioni, con la conseguenza che non basta la sola ritrattazione del teste d’accusa, ma occorrono specifici elementi di prova, nella specie non sussistenti, dovendo la ritrattazione superare un rigoroso vaglio di attendibilita’.
4. Con motivazione logica e congrua, nonche’ corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle denunciate censure di legittimita’ – la Corte catanzarese da’ atto che la richiesta non puo’ ritenersi riconducibile sotto la previsione di cui all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera d), mancando, allo stato, qualsiasi dimostrazione della asserita falsita’ delle originarie dichiarazioni della persona offesa.
La Corte richiama correttamente il condivisibile dictum di Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007 dep. 2008, Galli, Rv. 239088) secondo cui, quando l’istanza di revisione e’ fondata su una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione poi ritrattata, nel caso in cui l’ipotizzabile reato di calunnia sia gia’ estinto e non puo’ pertanto essere valutato nel merito dal giudice competente, resta superata la necessita’ del preventivo giudicato ed e’ il giudice della revisione che deve procedere incidentalmente all’accertamento della calunnia al fine di valutare l’attendibilita’ della ritrattazione.
Ebbene, tale valutazione appare operata negativamente dalla Corte calabrese sul rilievo, in primis, che l’istante non ha corredato ab origine la ritrattazione di circostanze idonee a dimostrare la falsita’ delle accuse e di come nel caso di specie e’ evidente che, a parte la inammissibile rilettura di alcuni dati probatori circa il grado di inferiorita’ psichica della (OMISSIS) all’epoca dei fatti, la ritrattazione e’ completamente decontestualizzata e sguarnita di elementi idonei a sostenere prospetticamente la assenta falsita’ delle accuse mosse a suo tempo dalla ragazza al (OMISSIS). Di cio’ appaiono consapevoli anche i difensori ricorrenti, come si legge nella memoria difensiva depositata in data 25/9/2020 (cfr. pag. 3), che percio’ hanno deciso di operare nell’aprile 2020 delle investigazioni difensive, con tutta evidenza non scrutinabili in questa sede di legittimita’.
Oltretutto – come rileva il provvedimento impugnato- non si comprende se le lacune intellettive e cognitive della dichiarante, accertate nei giudizi di merito, siano o meno recuperate rispetto all’epoca dei fatti ed in che grado eventualmente, deficit che si riverbera ulteriormente sulla attendibilita’ della ritrattazione che oltretutto appare essere stata resa, in maniera sospetta, non appena scaduto il termine ordinario di prescrizione dei reati di falsa testimonianza e calunnia che derivano in astratto dalla ritrattazione stessa.
Il ricorrente riconosce, come visto in premessa, che la ritrattazione delle accuse da parte della (OMISSIS) non e’ corroborata da nessun elemento di riscontro e nemmeno da alcuna spiegazione sul perche’ di quelle che assume essere delle accuse calunniatori nei confronti dell’odierno ricorrente. Ma, ad avviso dei difensori ricorrenti, sarebbe stato onere della Corte, anche attraverso i propri poteri officiosi di acquisizione della prova, verificare la falsita’ di quelle accuse e, per converso, la genuinita’ della successiva ritrattazione delle stesse. Ad avviso dei ricorrenti, diversamente opinando, si creerebbe una inammissibile disparita’ di trattamento tra il condannato a seguito di una calunnia ormai prescritta rispetto a quello la cui persona offesa ritratti allorquando la natura calunniatoria delle dichiarazioni precedentemente rese sia giudicabile dal giudice naturale.
Sfugge, tuttavia, ai difensori ricorrenti, che, al contrario, e’ proprio l’interpretazione da loro proposta che porterebbe, opinando nel senso che basterebbe una mera ritrattazione non corroborata da alcun elemento che possa portare a ritenere che le originarie dichiarazioni accusatorie avessero un intento calunniatorio a creare una disparita’ di trattamento tra il caso della calunnia gia’ prescritta e quello della calunnia ancora giudicabile. Ma tale disparita’ di trattamento sarebbe a favore del primo.
Ed invero, se l’ipotetica calunnia fosse ancora giudicabile dal suo giudice naturale, affinche’ si giungesse a rinvio a giudizio, ci sarebbe comunque una valutazione di sostenibilita’ dell’accusa in giudizio, operata prima dal pubblico ministero, che potrebbe anche chiedere l’archiviazione, e poi, comunque, a fronte di una richiesta di rinvio al giudizio, di sostenibilita’ dell’accusa da parte di un giudice delle indagini preliminari. In altri termini, anche se il reato non fosse stato prescritto, per giungersi ad un processo per calunnia sarebbero occorsi elementi atti a corroborare l’ipotesi calunniatoria.
Va allora precisato il condivisibile dictum di Sez. 3 n. 4960/2008 nel senso che, ribadito come, nel caso in cui l’ipotizzabile reato di calunnia sia gia’ estinto e non possa essere valutato nel merito dal giudice competente, resta superata la necessita’ del preventivo giudicato ed e’ il giudice della revisione che deve procedere incidentalmente all’accertamento della calunnia al fine di valutare l’attendibilita’ della ritrattazione, va specificato che, a fronte di una ritrattazione che non sia corroborata da alcun elemento, anche indiziario, che porti a ritenere che le originarie dichiarazioni avessero natura calunniatoria, l’adito giudice della revisione puo’ escludere tale natura, senza essere chiamato d’ufficio ad alcun atto istruttorio, anche nella fase di valutazione dell’ammissibilita’ del mezzo di impugnazione di cui all’articolo 634 c.p.p., comma 1.
Correttamente, dunque, la Corte di Appello di Catanzaro ha ritenuto che quanto indicato dal richiedente a sostegno della propria istanza di revisione apparisse non ammettere lo svolgimento di un giudizio di revisione della sopra indicata comminatagli condanna (d’altronde non essendo possibile in tale sede la riconsiderazione di quadro probatorio gia’ esaminato).
5. Da quanto sin qui detto deriva la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimita’ costituzionale.
Quest’ultima, peraltro, si caratterizza per la sua genericita’ (nel petitum, peraltro, si fa riferimento ad una pluralita’ di norme che si assumerebbero violate, poi nella parte narrativa si adombra solo una violazione del principio di uguaglianza e dell’articolo 3 Cost.) e perplessita’ (si chiede, infatti, alternativamente, di valutare la legittimita’ costituzionale dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera C) “o” dell’articolo 630 c.p.p., lettera d).
La questione si palesa manifestamente infondata perche’, come spiegato, l’intervenuta prescrizione della possibile calunnia non pregiudica il richiedente la revisione, in quanto sulla calunniosita’ delle accuse giudica incidentalmente il giudice della revisione.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimita’ costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Oscuramento dati.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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