La società può costituirsi parte civile nel procedimento penale

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 28 gennaio 2020, n. 3458

Massima estrapolata:

La società può costituirsi parte civile nel procedimento penale contro l’amministratore responsabile dell’emissione di fatture false e di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di documenti fittizi al fine di richiedere i danni patrimoniali rappresentati dalle sanzioni tributarie e l’eventuale danno di immagine cagionato all’azienda.

Sentenza 28 gennaio 2020, n. 3458

Data udienza 18 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/1/2019 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita per la parte civile l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, la conferma della sentenza d’appello e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 gennaio 2019 la Corte d’appello di Milano, provvedendo sulla impugnazione proposta da (OMISSIS) nei confronti della sentenza del 21 novembre 2017 del Tribunale di Monza, con cui lo stesso, quale presidente del consiglio di amministrazione della (OMISSIS) S.p.a., era stato dichiarato responsabile dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8, con la conseguente condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile (la stessa (OMISSIS) S.p.a.) e con la confisca per equivalente del profitto di tali reati, pari a complessivi Euro 405.295,00, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l’imputato a rifondere alla parte civile anche le spese processuali del secondo grado di giudizio.
In particolare la Corte d’appello, nel disattendere la richiesta dell’imputato di esclusione della parte civile, ha affermato che la stessa aveva subito un danno per effetto e in conseguenza delle condotte dell’imputato, costituito dalle somme dovute per sanzioni alla stessa inflitte in conseguenza delle condotte di evasione realizzate dai suoi amministratori, tra cui l’imputato.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. In primo luogo ha denunciato, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la violazione e l’errata applicazione di disposizioni di legge penale, con riferimento alla omessa revoca della confisca nonostante la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato in relazione al quale la stessa era stata disposta.
Ha richiamato i principi in proposito affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Lucci (n. 31617/2015), ribaditi nella successiva sentenza n. 7260 del 2018, sottolineando come in caso di estinzione per prescrizione dei reati in relazione sia stata disposta la confisca questa possa essere mantenuta solamente nel caso di confisca diretta, avente natura di misura di sicurezza, ma non anche nel caso in cui la stessa sia stata disposta per equivalente, stante il suo carattere sanzionatorio, incompatibile con una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la mancata esclusione della parte civile, priva di legittimazione a costituirsi, in quanto non danneggiata dalle condotte dell’imputato, che avevano arrecato un danno solamente all’Erario, e non anche alla societa’ amministrata dall’imputato, priva, pertanto, di legittimazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato solamente per quanto riguarda la confisca.
2. La confisca per equivalente di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, per espressa previsione normativa, puo’ essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, in quanto, a differenza della confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza, la confisca per equivalente ha carattere afflittivo e sanzionatorio (v. Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037), e quindi non puo’ essere disposta nel caso di estinzione del reato, occorrendo la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435; v. anche Sez. 3, n. 47104 del 02/10/2019, Calia, Rv. 277347, che ha escluso la possibilita’ di mantenere la confisca per equivalente disposta in relazione a reato tributario dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova; v. anche, a proposto della non assimilabilita’ della sentenza che abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione a una sentenza di condanna, Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren Rv. 275183).
Ne consegue, stante l’intervenuta estinzione dei reati contestati per prescrizione e la conseguente dichiarazione di non doversi procedere in ordine agli stessi, l’impossibilita’ di mantenere la confisca per equivalente disposta a carico dell’imputato dal Tribunale di Monza, ai sensi dell’articolo 12 bis citato, e, implicitamente, confermata dalla Corte d’appello di Milano, che non ha provveduto, pur avendo rilevato la prescrizione di detti reati, a eliminarla: a tale eliminazione puo’ provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, non occorrendo accertamenti di fatto, ne’ lo svolgimento di attivita’ valutative o di apprezzamento di prove, conseguendo l’impossibilita’ di mantenere la confisca alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati in relazione ai quali la stessa era stata disposta.
3. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale e’ stata lamentata la mancata esclusione della parte civile, non e’ fondato.
Il ricorrente si duole del mancato accoglimento della richiesta di esclusione della parte civile, la S.p.a. (OMISSIS), in nome della quale ha agito quale presidente del consiglio di amministrazione, e anche della conferma della propria condanna generica al risarcimento dei danni che sarebbero stati cagionati a tale societa’, ribadendo l’assenza di legittimazione in capo alla stessa ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle proprie condotte, dalle quali, in realta’, non avrebbe ricevuto alcun pregiudizio, non potendo ritenersi che la stessa abbia subito un danno di immagine e un danno patrimoniale in conseguenza della realizzazione del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, volto a salvaguardare la trasparenza fiscale e la corretta percezione dei tributi, in relazione ai quali sarebbe legittimata solamente l’Agenzia delle Entrate.
Ritiene il Collegio che tali rilievi non siano fondati.
Va, anzitutto, ricordato che la legittimazione ad agire (dunque anche a esercitare l’azione civile nel processo penale), che consiste nella titolarita’ del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, va verificata sulla base della prospettazione dell’attore (da intendersi, nel processo penale, come la parte che eserciti l’azione civile in tale processo), cioe’ tenendo conto della deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarita’ del rapporto dedotto in causa, che attiene al merito della lite (v. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008, Rv. 603170; conf. Sez. 2, Sentenza n. 11284 del 10/05/2010, Rv. 613149; Sez. 2, Sentenza n. 14177 del 27/06/2011, Rv. 618438). Poiche’ la legittimazione ad agire, o a contraddire, quale condizione all’azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta e autonoma questione intorno a essa puo’ delinearsi solo quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneita’ al rapporto sostanziale controverso e dedotto in giudizio (cosi’ Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008, cit.). Ne consegue, nel caso in esame, l’infondatezza dei rilievi del ricorrente, secondo cui la parte civile sarebbe carente di legittimazione ad agire (non avendo subito danni per effetto delle proprie condotte) e i giudici di merito avrebbero indebitamente omesso di rilevarlo, in quanto la S.p.a. (OMISSIS), di cui l’imputato era legale rappresentante, costituendosi parte civile ha lamentato un danno alla propria immagine, per il discredito conseguente alla condanna del proprio legale rappresentante, e anche un danno patrimoniale, a causa del sorgere della obbligazione di pagamento degli interessi e delle sanzioni derivanti dalle condotte illecite realizzate dall’imputato: e’ stato, dunque, prospettato un danno certamente proprio della societa’, e non certamente altrui, riconducibile, secondo la ricostruzione posta a sostegno di tale domanda, alla condotta dell’imputato, con la conseguente corretta proposizione di tale domanda risarcitoria, da parte del soggetto che si e’ affermato danneggiato e nei confronti di quello che e’ stato individuato come l’autore delle condotte produttive di tale danno, atteso che nonostante la persona offesa dei reati tributari sia l’Agenzia delle Entrate, quale titolare dell’interesse protetto, cio’ non esclude che non vi possano essere altri soggetti danneggiati dai medesimi reati (Sez. 3, n. 14729 del 06/03/2008, Lumina, Rv. 239973).
4. Peraltro i rilievi del ricorrente sono infondati anche sul piano del merito, cioe’ della fondatezza della pretesa risarcitoria.
Le condotte contestate, consistite nella realizzazione dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 (capo A) e articolo 2 (capo B), sono astrattamente produttive di danno (quindi idonee a consentire una pronuncia di condanna generica al risarcimento), oltre che per l’Erario, anche per la societa’ in nome e per conto della quale il ricorrente ha agito, commettendo detti reati: tali condotte, infatti, sono state certamente produttive di un danno patrimoniale per la societa’, con riferimento agli interessi e alle sanzioni correlati alla realizzazione degli illeciti, e anche, potenzialmente, di un danno alla immagine della medesima societa’, per il discredito che la stessa potrebbe aver ricevuto alla propria onorabilita’ e affidabilita’ in conseguenza della consumazione di tali reati da parte del proprio legale rappresentante.
Quest’ultimo, non essendo stato neppure prospettato un consenso di tutti gli azionisti alla realizzazione delle condotte illecite, commettendole si e’ certamente reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato in forza del quale ha agito in nome e per conto della societa’, avendo omesso di agire con la diligenza del buon padre di famiglia (richiesta dall’articolo 1710 c.c., comma 1), e, avendo realizzato un illecito le cui conseguenze sono ricadute sul patrimonio della societa’ mandataria, e’ responsabile delle stesse anche a titolo extracontrattuale, ex articolo 2043 c.c., con la conseguente corretta affermazione della configurabilita’ di una sua responsabilita’ (sia da inadempimento sia aquiliana), la cui entita’ dovra’ essere accertata nel giudizio avente quale oggetto la determinazione del danno conseguente a tali condotte.
5. La sentenza impugnata deve, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca, con eliminazione di tale statuizione.
Il ricorso deve, nel resto, essere respinto, stante l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimita’, essendo risultato soccombente proprio riguardo alle doglianze sollevate in ordine alla legittimazione della parte civile e alle statuizioni civili: tali spese vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della complessita’ delle questioni sollevate dai rilievi relativi alla azione civile e della entita’ della attivita’ svolta dal difensore della parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, statuizione che elimina.
Rigetta il ricorso nel resto e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 3.510,00 oltre spese generali e accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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