La sentenza resa tra creditore e condebitore solidale

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18154.

La massima estrapolata:

Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.

Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18154

Data udienza 12 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4598/2018 R.G. proposto da:
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1159/11/17, depositata il 15 novembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

CHE:
1. con la sentenza n. 1159/11/17 del 15/11/2017, la Commissione tributaria regionale del Veneto (hinc CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 787/06/15 della Commissione tributaria provinciale di Padova (hinc CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) s.r.l. (hinc SP) nei confronti di un avviso di rettifica e del contestuale avviso di contestazioni sanzioni concernente un’importazione di merce avvenuta nell’anno 2014;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di rettifica conseguiva all’erronea individuazione, da parte della (OMISSIS) s.n.c., dei codici identificativi delle merci importate, con conseguente obbligazione in solido di SP, che aveva agito in rappresentanza indiretta dell’importatore; b) la CTP accoglieva il ricorso di SP; c) la sentenza della CTP era appellata dalla Agenzia delle dogane;
1.2. su queste premesse, la CTR confermava la sentenza impugnata evidenziando che la parallela controversia tra l’Agenzia delle dogane e la (OMISSIS) s.n.c. ha visto annullata nel merito la pretesa tributaria, pur pendendo giudizio in Cassazione;
2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
3. SP resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:
1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 1306 e 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, in assenza di un giudicato esterno nei confronti dell’importatore, la CTR avrebbe erroneamente annullato gli atti impositivi impugnati notificati all’obbligato solidale;
2. il motivo, ammissibile in quanto – indipendentemente da qualsiasi proposizione in primo grado o esame della questione in appello – censura direttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, e’, altresi’, fondato;
2.1. la CTR da’ atto che tra (OMISSIS) s.n.c. e Agenzia delle dogane e’ intervenuta sentenza di merito in secondo grado, impugnata davanti alla S.C., con la quale e’ stata annullata la pretesa tributaria in ragione della conferma della codificazione doganale delle merci utilizzata al momento dell’importazione;
2.1.1. afferma, altresi’, la CTR che “sebbene tale giudicato non sia definitivo (pendendo ricorso alla Suprema Corte) non sembra possibile confermare nei confronti dell’obbligato solidale qui resistente una pretesa che allo stato dei fatti non e’ esistente nei confronti del coobbligato”;
2.2. orbene, e’ noto che l’obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima prestazione, da’ luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensi’ a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi (cfr. Cass. n. 1032 del 07/04/1971; Cass. n. 303 del 09/01/2019), tanto che, sul piano processuale, puo’ essere azionata separatamente dal creditore, senza che sussista un litisconsorzio necessario tra i vari condebitori (cfr. Cass. n. 22672 del 27/09/2017; Cass. n. 23422 del 17/11/2016; Cass. n. 20476 del 25/07/2008; Cass. n. 4296 del 09/05/1987);
2.2.1. normalmente, la sentenza emessa tra il creditore ed uno dei condebitori non ha effetto nei confronti degli altri condebitori (articolo 1306 c.c., comma 1), sempre che questi ultimi non abbiano partecipato al giudizio (Cass. n. 23422 del 2016, cit.);
2.2.2. tuttavia, in deroga alla previsione dell’articolo 1306 c.c., commi 1 e 2, consente al condebitore estraneo alla sentenza emessa tra il creditore ed altro condebitore, di avvalersene secundum eventum litis ove la stessa sia passata in giudicato (Cass. n. 12766 del 19/06/2015; Cass. n. 9577 del 19/04/2013; Cass. n. 8816 del 01/06/2012), non sia fondata su ragioni personali del debitore (per un’ipotesi di integrazione delle ragioni personali si veda, ad es., Cass. n. 25890 del 23/12/2015) e sia stata sollevata tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 21170 del 19/10/2016; Cass. n. 25401 del 17/12/2015);
2.2.3. peraltro, l’eccezione alla efficacia soggettiva del giudicato opera nei soli rapporti tra creditore e condebitore, non anche in sede di regresso tra condebitori (Cass. n. 16117 del 26/06/2013).
2.2.4. il principio – che opera indiscutibilmente anche in materia tributaria (da ultimo Cass. n. 303 del 2019, cit.), atteso che il processo tributario e’ un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi e, considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento o la rettifica di un atto non puo’ che valere erga omnes (Cass. n. 33436 del 27/12/2018; Cass. n. 3204 del 09/02/2018; per un’applicazione anche all’atto irrogativo di sanzioni cfr. Cass. n. 26008 del 20/11/2013) incontra, peraltro, due limiti: a) il giudicato non puo’ esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (cfr. Cass. n. 19580 del 17/09/2014; Cass. n. 28881 del 09/12/2008. Secondo Cass. n. 14814 del 05/07/2011 e Cass. n. 7255 del 04/08/1994, che ribadiscono il medesimo principio, la norma opera sul piano processuale, sicche’ la sua applicazione, in favore del condebitore d’imposta, non trova ostacolo nell’inerzia di questi, la quale inerisce al rapporto sostanziale e non e’ equiparabile al giudicato; per Cass. n. 2231 del 30/01/2018 e Cass. n. 3105 del 01/02/2019 la norma trova applicazione anche nei confronti di chi abbia adempiuto dopo la notifica della cartella, non trattandosi di pagamento spontaneo); b) il condebitore non deve avere partecipato al giudizio in cui il giudicato si e’ formato, altrimenti operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual e’ quello derivante dalla solidarieta’, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorche’ altri condebitori solidali l’abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l’annullamento o la riforma (Cass. n. 20559 del 30/09/2014; Cass. n. 1779 del 29/01/2007);
2.3. riassumendo quanto finora affermato, il principio di diritto interno per il quale la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale puo’ essere opposta al creditore da altro condebitore solidale e’ applicabile, anche in materia tributaria, alle seguenti quattro condizioni:
1) che la sentenza sia passata in giudicato;
2) che non si sia gia’ formato un giudicato nei rapporti tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore (sia perche’ il condebitore abbia preso parte allo stesso giudizio e non abbia proposto impugnazione, sia perche’ il giudicato sia intervenuto in altro autonomo giudizio). In proposito il giudicato e’ opponibile sia se penda giudizio non ancora definito, sia se il condebitore sia rimasto inerte e non abbia impugnato l’atto impositivo;
3) che, ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in giudizio (nel senso che il giudicato non deve essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto);
4) che il giudicato non si sia formato nei confronti del condebitore solidale in relazione a ragioni personali di quest’ultimo;
2.4. nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, la sentenza di secondo grado intervenuta tra l’Agenzia delle dogane e l’importatore, obbligato solidale di SP, non e’ invocabile da quest’ultima in ragione del fatto che la stessa non e’ passata in giudicato;
2.5. ne consegue che la CTR avrebbe dovuto esaminare nel merito la sussistenza dei presupposti della responsabilita’ di SP, obbligata in solido con l’importatore come ritenuto dalla sentenza di appello, non specificamente impugnata sul punto dalla controricorrente, che si e’ limitata a contestare tale qualifica;
3. in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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