La sentenza penale di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti di imputato minorenne non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4152.

La massima estrapolata:

La sentenza penale di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti di imputato minorenne non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, perche’ esula dalle ipotesi previste negli articoli 651 e 652 c.p.p., non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile. Ne consegue che il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall’attore.

Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4152

Data udienza 28 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25339/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DEILA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 140/2016 del TRIBUNALE di URBINO, depositata il 30/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi principale e incidentale.

RITENUTO

che:
1. (OMISSIS) ricorre, affidandosi a nove motivi illustrati anche da memoria ex articolo 380 bis c.p.c., per la cassazione della sentenza del Tribunale di Urbino che, riformando la pronuncia di inammissibilita’ della domanda del giudice di pace, lo aveva condannato – rigettando l’appello principale sulla compensazione delle spese di lite ed accogliendo quello incidentale proposto da (OMISSIS) – al risarcimento del danno in favore della stessa, bidella di un liceo di (OMISSIS), per le scritte ingiuriose che il figlio (OMISSIS), minore all’epoca dei fatti, aveva vergato sulla sua scrivania con un pennarello, durante una illegittima incursione nella scuola con altri ragazzi minorenni.
2. Gli intimati hanno resistito e (OMISSIS) ha proposto ricorso incidentale sulla scorta di otto motivi e memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO

che:
Sul ricorso principale di (OMISSIS).
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., nn. 3 e 4.
Contesta l’impostazione logica della motivazione del Tribunale che aveva dapprima esaminato la capacita’ di intendere e di volere del figlio minore con riferimento al fatto commesso e, solo dopo, gli aveva attribuito la materiale responsabilita’ di esso, con percorso argomentativo viziato ed invertito anche in relazione alla fattispecie concreta individuata, ricondotta all’articolo 2048 c.c. e non articolo 2047 c.c..
1.2. Con il secondo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 115, nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1988, articolo 10, in relazione agli articoli 40, 43 e 594 c.p.: censura la progressione logica della sentenza, fondata sulla erronea applicazione delle norme di diritto richiamate in quanto la dichiarazione “di non doversi procedere” pronunciata in sede penale pur consentendo una complessiva rivalutazione del fatto e della responsabilita’ del minore non poteva prescindere dall’osservanza dell’ordinario criterio di ripartizione degli oneri probatori in relazione al quale il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la (OMISSIS) non aveva dedotto alcuna prova.
Aggiunge, al riguardo, che la sentenza penale era stata emessa a seguito di udienza preliminare e, quindi, senza un’istruttoria dibattimentale svolta nel contraddittorio delle parti.
1.3. Con il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 132, n. 4 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1988, articolo 10: lamenta che il giudice d’appello aveva indicato solo genericamente gli elementi su cui era fondato il proprio convincimento ed in base ai quali il figlio (OMISSIS) sarebbe stato autore del fatto.
1.4. Con il quarto motivo, deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2046 e 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c.: contesta la valutazione del Tribunale circa la sussistenza della capacita’ di intendere e di volere del minore in assenza di prova.
1.5. Con il quinto motivo,lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli articoli 2048 e 2729 c.c. e degli articoli 183 e 115 c.pc.., per l’immotivato rigetto dell’ammissione delle prove da lui dedotte che erano state ingiustamente ritenute superflue.
1.6. Con il sesto motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2059, 2697, 2729, 115 e 132 c.p.c., anche in relazione all’articolo 594 c.c.: contesta, al proposito, la valutazione di offensivita’ dello scritto statuita dal Tribunale.
1.7. Con il settimo motivo, lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1126 c.c., con riferimento alla liquidazione equitativa del danno, in totale assenza di prova.
1.8. Con l’ottavo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione dell’articolo 116 c.p.c., in relazione agli articoli 1126, 2046, 2048, 2059 c.c., ed all’articolo 594 c.p.: lamenta la mancata ammissione delle prove dedotte.
1.9. Con il nono motivo, infine, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta la violazione dell’articolo 91 c.p.c., con riferimento alla condanna alle spese di cui chiede la riforma, in vista dell’accoglimento del ricorso.
Sul ricorso incidentale di (OMISSIS).
2. Con il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.c., articolo 2047 c.c., comma 2 e articolo 2048 c.c.: contesta l’esistenza dell’ interesse ad agire della (OMISSIS) nei suoi confronti, visto che era stata ritenuta la sussistenza del presupposto di cui all’articolo 2048 c.c., per il quale era sufficiente la vocatio in ius dei genitori; lamenta, inoltre, la violazione dell’articolo 2047 c.c., comma 1, perche’ la domanda di indennita’ prevista dalla norma non poteva ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda di risarcimento ne’ poteva intendersi proposta in difetto dell’esperimento dell’azione risarcitoria di cui alla norma teste’ richiamata.
2.1. Con il secondo motivo, deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., nn. 3 e 4: contesta l’impostazione logica della motivazione che aveva dapprima esaminato la sua capacita’ di intendere e di volere con riferimento al fatto e solo dopo gli aveva attribuito la materiale responsabilita’ di esso.
2.3. Con il terzo ed il quarto motivo, lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2697 c.c., articolo 115 c.p.c. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1988, articolo 10, anche in relazione agli articoli 40, 43 e 594 c.p.c., nonche’ ex articolo 360, nn. 3 e 4, la violazione dell’articolo 132, n. 4 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1988, articolo 10: si duole, ricalcando il terzo motivo del ricorso principale, del fatto che il Tribunale aveva reso una motivazione apparente, in quanto non aveva compiutamente indicato gli elementi in base ai quali aveva ritenuto che fosse stato proprio lui l’autore del fatto.
2.4. Con il quinto motivo, deduce la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli articoli 2046 e 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c.: contesta la valutazione del giudice d’appello concernente la sussistenza della sua capacita’ di intendere e di volere, in assenza di prova e senza alcuna indagine sull’elemento psicologico del reato.
2.5. Con il sesto motivo, lamenta ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articoli 2059, 2697, 2729, 115 e 132 c.p.c., anche in relazione all’articolo 594 c.c.: assume la totale assenza di valutazione circa la concreta offensivita’ dello scritto ed assume che il Tribunale aveva statuito sul punto sulla base di un “fatto notorio”.
2.6. Con il settimo motivo, deduce ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione articolo 116 c.p.c., in relazione agli articoli 2046, 2048, 2059 c.c. ed all’articolo 594 c.p.: assume che l’affermazione di responsabilita’ a suo carico era stata fondata non su elementi concreti ma sulla base di un apprezzamento discrezionale ed opinabile.
2.7 Con l’ottavo motivo, infine, lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione alla liquidazione delle spese a suo carico, non essendo stata avanzata alcuna domanda nei suoi confronti in relazione alla quale potesse essere valutato il principio di soccombenza.
3. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso incidentale per tardivita’, sollevata dalla controricorrente (OMISSIS) che, ritenendo che l’impugnazione di (OMISSIS) abbia natura adesiva, assume che l’ordinario termine per la proposizione del ricorso sarebbe spirato, essendo stato notificato il 5.12.2016, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza in data 31.10.2016.
3.1. Il rilievo e’ fondato.
Il ricorrente incidentale, infatti, con il primo motivo contesta la propria legittimazione passiva, assumendo che la (OMISSIS) non aveva interesse ad agire nei suoi confronti, visto che l’azione, ricondotta dal Tribunale all’articolo 2048 c.c., legittimava passivamente solo i suoi genitori; e con gli altri motivi proposti aderisce espressamente alle critiche avanzate dal padre nel ricorso principale, di cui ricalca integralmente i contenuti.
Conseguentemente, deve desumersi che il suo interesse all’impugnazione non sia sorta per effetto del ricorso principale ma abbia natura autonoma.
Il ricorso incidentale doveva, quindi, essere proposto entro il termine di decadenza ordinario, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 334 c.p.c..
3.2. Questa Corte ha affermato, sulla specifica questione, che “le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli articoli 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioe’, proveniente dalla parte contro cui e’ stata proposta l’impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell’articolo 325 c.p.c., cui e’ altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo che abbia valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (cfr. Cass. 20040/2015); ed, ancora, che “l’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale” (cfr. Cass. 12387/2016; Cass. 6156/2018).
3.3. Il Collegio intende dare seguito all’orientamento sopra riportato, con la conseguenza che il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
4. In ordine all’impugnazione principale si osserva che i primi tre motivi proposti devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica e la sostanziale sovrapponibilita’ di molti argomenti prospettati.
Con essi il ricorrente contesta, deducendo in primis la nullita’ della motivazione (cfr. il richiamo all’articolo 360, comma 1, n. 4, contenuto nel primo e nel terzo motivo), l’illogico percorso argomentativo del giudice d’appello e l’omes a rivalutazione delle emergenze processuali, sia in ordine all’ascrivibilita’ al figlio (OMISSIS) (allora minore) dell’evento dannoso, sia in ordine all’esistenza di validi e concreti elementi che potessero essere contrapposti alle valutazioni, sostenute dalle relazioni dei servizi sociali e dalle certificazioni mediche, del Tribunale per i Minorenni e del giudice di pace che si era pronunciato in sede civile in primo grado, affermando entrambi la sua incapacita’ di intendere e di volere al momento del fatto.
4.1. Tutti e tre i motivi sono infondati.
Il ricorrente, infatti, non ha colto la ratio decidendi della pronuncia impugnata che, con motivazione sintetica ma sufficiente, ha affermato che il fatto per il quale era stata avanzata la domanda risarcitoria riguardava la responsabilita’ dei genitori regolata dall’articolo 2048 c.c., ed in particolare del padre convivente con il figlio, tenuto conto della sicura ascrivibilita’ al minore (OMISSIS) di una condotta ingiuriosa, caratterizzata da disvalore sociale.
4.2. Il Tribunale ha applicato il principio secondo il quale, in sede civile,il giudice di merito ha il potere di rivalutare in piena autonomia il medesimo fatto gia’ vagliato nella sede penale minorile, dove, notoriamente, e’ preclusa la costituzione di parte civile (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 10) e, conseguentemente, non e’ applicabile la previsione dell’articolo 652 c.p.p., riguardante i rapporti fra giudizio penale e giudizio civile nelle cause in cui si controverta di risarcimento danni.
4.3. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che “la sentenza penale di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti di imputato minorenne non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, perche’ esula dalle ipotesi previste negli articoli 651 e 652 c.p.p., non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile. Ne consegue che il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall’attore (cfr. Cass. 24475/2014).
4.4. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati che possono certamente essere estesi al caso in esame in cui la dichiarazione di non doversi procedere e’ stata determinata dalla mancanza di imputabilita’ per incapacita’ di intendere e di volere di un soggetto ultraquattordicenne.
La motivazione criticata resiste, pertanto, alle censure proposte: il giudice d’appello, infatti, dopo aver precisato che la pronuncia del Tribunale per i Minorenni, pur non avendo efficacia di giudicato, e’ liberamente apprezzabile (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) afferma anche che “a fronte di precisi riferimenti contenuti nella sentenza e negli altri atti prodotti, le altre parti si sono limitate a contestazioni generiche in ordine ” alla sussistenza del fatto”; ed aggiunge che la stessa circostanza “che anche nel presente giudizio si continui a sminuire l’operato di (OMISSIS) definendolo una “goliardata” testimonia che, rispetto alla specifica condotta contestata, non vi e’ stata sufficiente educazione del figlio a concetti elementari quali quelli del rispetto del prossimo e dell’intima connessione fra i concetti di liberta’ e responsabilita’” (cfr pag. 10 della sentenza) con cio’ desumendo – con una motivazione che, sia pur sintetica, risulta essere logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale – che non fosse stato messo in discussione neanche dal genitore che il figlio minore fosse l’autore del fatto dal quale erano derivate le richieste risarcitorie della (OMISSIS).
5. E, tanto premesso in ordine alle prime tre censure, si osserva che quelle formulate dal quarto all’ottavo motivo si risolvono in reiterate ed inammissibili richieste di rivalutazione di merito della controversia su questioni di fatto gia’ vagliate dal giudice d’appello che ha reso una decisione supportata da argomentazioni congrue e logiche, sia in ordine all’imputabilita’ del minore (quarto motivo, in relazione al quale la sentenza argomenta a pag. 7 u. cpv, pag. 8 e pag. 9 primo cpv.), sia in relazione all’offensivita’ della scritta ingiuriosa (sesto motivo, in relazione al quale cfr. pag. 11, primo, secondo e terzo cpv.), sia in ordine alla liquidazione equitativa del danno (settimo motivo, in relazione al quale cfr. pag. 11 quarto e printo cpv.): quanto, poi, al quinto ed all’ottavo motivo, contenenti censure sulla mancata ed immotivata ammissione delle prove che secondo il ricorrente sono state ritenute “ingiustamente” superflue, si osserva che le doglianze violano il principio di autosufficienza regolato dall’articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6, non essendo state specificamente indicate le richieste istruttorie che sarebbero state pretermesse dal giudice d’appello.
6. Infine il nono motivo (concernente la condanna alle spese di lite), condizionato all’esito degli altri, deve ritenersi logicamente assorbito.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza del ricorrente principale e di quello incidentale.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Condanna il ricorrente principale e quello incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente (OMISSIS), spese che liquida, a carico di ciascuno, in Euro 1500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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