La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 febbraio 2021| n. 2907.

La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l’articolo 232 cod. proc. civ., a differenza dell’effetto automatico di “ficta confessio” ricollegato a tale vicenda dall’abrogato articolo 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.

Ordinanza|8 febbraio 2021| n. 2907

Data udienza 21 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Atti processuali – Interrogatorio formale – Mancata risposta – Omessa considerazione da parte del giudice – Vizio di motivazione – Non sussiste – Art. 232 c.p.c. – Presunzione semplice – Desumibilità di elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale – Censure in sede di legittimità – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28797/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), e con il medesimo elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in (OMISSIS), pec: (OMISSIS);
AVV. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) e con il medesimo elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), pec: (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 821/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) affido’ all’avvocato (OMISSIS) l’incarico di curare i suoi interessi in una complessa vicenda relativa alla costituzione di una societa’ di fatto con (OMISSIS), finalizzata all’acquisto e ristrutturazione di un immobile per la gestione di un bar-discoteca ed alla simulazione assoluta di un atto di vendita dello stesso immobile da (OMISSIS) alla societa’ (OMISSIS) srl ad un prezzo irrisorio, vendita che andava a ledere la garanzia patrimoniale dell’ingente credito maturato dal (OMISSIS) in occasione della stessa operazione. Il (OMISSIS) agi’ in giudizio, con l’assistenza dell’avvocato (OMISSIS), per far accertare il proprio diritto al risarcimento dei danni nella misura di Lire 600.000.000.
Il giudizio, interrotto a causa del decesso di (OMISSIS), avrebbe dovuto essere riassunto nel termine perentorio di sei mesi dall’evento interruttivo ma il (OMISSIS) non curo’ la riassunzione, sicche’ il legale di controparte chiese ed ottenne la declaratoria di intervenuta estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 305 c.p.c., con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. (OMISSIS) resto’ ignaro di tutto e venne a conoscenza del fatto che, poco dopo la trascrizione della domanda giudiziale, l’immobile era stato, per l’appunto, venduto ad un terzo per un prezzo assai vantaggioso. Persa la garanzia dell’anteriorita’ della trascrizione della domanda giudiziale e dunque la possibilita’ di rivalersi per il soddisfacimento del proprio credito sull’unico immobile disponibile, il (OMISSIS) agi’ giudizialmente nei confronti dell’avvocato (OMISSIS) per sentir accertare ai sensi dell’articolo 2236 c.c., la responsabilita’ professionale del medesimo.
Il legale si costitui’ in giudizio chiedendo ed ottenendo la chiamata in garanzia della compagnia di assicurazioni (OMISSIS).
2. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1288 del 4/4/2012, rigetto’ la domanda, ritenendo che l’affermazione della responsabilita’ professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno in concreto subito dal cliente avrebbero presupposto l’accertamento del sicuro o quantomeno altamente probabile fondamento delle richieste azionate in giudizio e, dunque, la ragionevole certezza che gli effetti di un diverso comportamento dell’avvocato difensore avrebbe determinato l’esito vittorioso del giudizio.
3. La Corte d’Appello di Lecce, adita dal (OMISSIS), con sentenza n. 821/2017, ha rigettato l’appello, affermando, per quanto ancora qui di interesse, che l’attore non aveva dato la prova del nesso eziologico tra la condotta omissiva del legale ed il danno, valendo in materia la regola del “piu’ probabile che non” in relazione alla circostanza che, ove il giudizio fosse stato tempestivamente riassunto, avrebbe avuto un esito potenzialmente vittorioso; che il giudizio era rimasto sfornito di prova, essendo insufficiente la sola mancata comparizione a rendere l’interrogatorio formale da parte dei convenuti per poter considerare come ammessi i fatti dedotti nella prova per interpello, non potendo la mancata comparizione essere equiparata alla confessione; che, in ragione delle suestese considerazioni, era superfluo procedere all’esame del secondo motivo di appello relativo alla omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sulla asserita impossibilita’ per il (OMISSIS) di esperire ex novo un’azione e sulla inattuabilita’ di un’azione revocatoria nei confronti degli ultimi acquirenti dell’immobile.
Conclusivamente il Giudice riteneva mancante la prova del danno in ragione del fatto che la domanda formulata, ove fosse stata riassunta, sarebbe stata quasi certamente rigettata
Avverso la sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, l’avvocato (OMISSIS) e la compagnia (OMISSIS) SpA.
4. La trattazione e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 330-bis 1 c.p.c., in vista della quale il ricorrente e l’avvocato (OMISSIS) hanno presentato memoria mentre il Procuratore Generale presso questa Corte non ha depositato conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: Violazione nonche’ falsa ed erronea interpretazione degli articoli 1176, 1218, 2236 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 232 c.p.c., n. 1, in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui viene omessa ogni valutazione delle prove documentali offerte, anche in considerazione della mancata partecipazione al deferito interrogatorio formale, e al conseguente comportamento processuale dei convenuti.
2. Con il secondo motivo solleva omesso esame di un punto controverso e decisivo tra le parti nonche’ violazione e falsa applicazione dell’articolo 2236 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver omesso ogni valutazione della documentazione prodotta.
1-2 Con i primi due motivi, evidentemente connessi, il ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia omesso di valutare le prove acquisite in giudizio, deponenti, a suo avviso, per la probabilita’ di accoglimento della domanda giudiziale e non abbia ritenuto come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale deferito a (OMISSIS) e a (OMISSIS) al quale i due non si presentarono. Il giudice avrebbe dovuto desumere, da tale comportamento processuale, l’ammissione della verita’ di quanto dedotto nei capitoli ai sensi dell’articolo 232 c.p.c., considerare la valenza della documentazione acquisita in giudizio e concludere per la fondatezza della domanda formulata dal (OMISSIS) nei confronti dei (OMISSIS) e della (OMISSIS) srl e dunque per il piu’ che probabile accoglimento della domanda risarcitoria.
Avendo omesso di valutare le prove la Corte d’Appello avrebbe violato l’articolo 115 c.p.c., con cio’ incorrendo anche nella violazione dei principi sulla responsabilita’ professionale secondo i quali, qualora ci sia la ragionevole certezza, e secondo alcune sentenze anche la sola probabilita’, che la diversa attivita’ del professionista avrebbe determinato un esito vittorioso del processo, e’ ipotizzabile un giudizio di responsabilita’ per condotta omissiva. Dunque non ci sarebbe necessita’ di una prova certa del pregiudizio subito ma una valutazione del “piu’ probabile che non”. Il danno, nel caso in esame, deriverebbe con certezza dalla intervenuta estinzione del giudizio e dalla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale necessaria ai fini dell’opponibilita’ del giudizio ai terzi.
I motivi sono inammissibili per plurimi e distinti profili. In linea generale le censure sono di merito e sono entrambe volte a sollecitare questa Corte ad una inammissibile rivisitazione dei fatti e delle prove. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il giudizio prognostico nelle controversie di responsabilita’ professionale rientra in una valutazione di merito che, ove accompagnata da una motivazione non viziata, non puo’ essere censurata in sede di legittimita’.
Il giudizio prognostico legato alla preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non” si applica non solo all’accertamento del nesso causale tra l’omissione e l’evento di danno ma anche all’accertamento del rapporto tra il danno e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di un evento non verificatosi a causa dell’omissione, lo stesso puo’ essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che l’attivita’ professionale avrebbe potuto avere. Tale giudizio non puo’ non assumere i connotati di un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimita’ solo sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., n. 2255 del 2014; Cass., n. 18455 dell 2018; Cass., n. 6862 del 2018), in tal caso precluso dall’articolo 348 ter c.p.c., in presenza di una cd. “doppia conforme”. Come si desume dalle lettura della sentenza e del ricorso, a fronte dell’accertata insussistenza di elementi atti a dimostrare con certezza o quantomeno con ragionevole probabilita’ che il giudizio azionato dal (OMISSIS) contro i (OMISSIS) e la (OMISSIS) srl sarebbe stato accolto, l’unico elemento sul quali i ricorrenti insistono, a sostegno della opposta tesi, e’ quella della mancata comparizione a rendere l’interrogatorio formale. Ma anche tale assunto e’ privo di ogni fondamento in quanto, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la mancata comparizione a rendere l’interrogatorio formale non puo’ essere equiparata, sul piano probatorio, ne’ alla confessione ne’ alla mancata risposta al deferito giuramento. La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non e’ affetta da vizio di motivazione, atteso che l’articolo 232 c.p.c., a differenza dell’effetto automatico di “ficta confessio” ricollegato a tale vicenda dall’abrogato articolo 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facolta’, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non e’ suscettibile di censure in sede di legittimita’ (Cass., 6-2, n. 19833 del 19/9/2014; Cass., 6-2, n. 4837 del 1/3/2018).
3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione di legge omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’esame e alla valutazione circa l’impossibilita’ per il (OMISSIS) di esperire ex novo un’azione contro le parti originarie e l’inattuabilita’ di un’azione revocatoria verso gli ultimi acquirenti del bene immobile, costituente l’unica garanzia patrimoniale del (OMISSIS) – il ricorrente si duole che la Corte d’Appello non abbia rilevato il vizio di motivazione presente nella sentenza di prime cure in ordine alla circostanza che, fin dal momento dell’avvenuta contestazione nei confronti dell’originario difensore, avvocato (OMISSIS), la causa poteva essere riproposta nei confronti degli acquirenti dell’unico bene immobile, non essendo ancora decorsi i termini per la prescrizione. Ad avviso del ricorrente la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che le richieste risarcitorie investivano una responsabilita’ anche di tipo aquiliano ed erano dunque soggette ad un termine di prescrizione quinquennale.
3.1 Il motivo, a prescindere da profili di inammissibilita’ per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non riporta le conclusioni di cui all’atto di citazione non ponendo questa Corte nelle condizioni di poter attingere alla sola formulazione del ricorso per comprendere l’entita’ e la portata della censura, e’ comunque inammissibile perche’ volto a censurare un profilo rimasto assorbito dal giudizio prognostico di infondatezza e di probabile mancato accoglirnento della domanda formulata nell’originario giudizio promosso da (OMISSIS) nei confronti dei (OMISSIS) e della (OMISSIS) srl. In ogni caso la Corte e’ sollecitata ad un nuovo esame del merito delle questioni e a scrutinare un vizio motivazionale del tutto precluso in presenza di una cd. “doppia conforme” dall’articolo 348 ter c.p.c..
4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo. Si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in favore dell’avvocato (OMISSIS) in Euro 5.200 ed in favore di (OMISSIS) in Euro 4.200, in entrambi i casi oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%. Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *