La sentenza emessa ante tempus dal giudice del merito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 novembre 2022| n. 33219.

La sentenza emessa ante tempus dal giudice del merito

La sentenza emessa “ante tempus” dal giudice del merito (di primo grado o di appello) senza attendere la scadenza dei termini concessi, ex art. 190 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (o anche di uno solo di essi) – e, “a fortiori”, in ipotesi di mancata concessione dei suddetti termini – è affetta da nullità per il solo fatto di impedire alle parti di esercitare con completezza il diritto di difesa, senza necessità che venga accertato in concreto il pregiudizio effettivo subìto dalla parte che si duole della violazione: per un verso, infatti, siffatta violazione incide direttamente sugli strumenti previsti dalla legge processuale per l’attuazione del contraddittorio, che costituiscono non solo il contenuto di poteri processuali ma anche l’oggetto di facoltà riconducibili al diritto inviolabile di difesa; per altro verso, la garanzia del contraddittorio non deve essere limitata al momento introduttivo del giudizio, ma, trovando fondamento nel diritto di difesa, deve potersi attuare in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al preavviso di fermo amministrativo emesso sul presupposto del mancato pagamento, da parte del ricorrente, di una somma di dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per violazioni del Codice della Strada, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da quest’ultimo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, il cui deposito era stato effettuato dal giudice d’appello prima della scadenza del termine concesso alle parti per lo scambio degli scritti difensivi conclusivi e, in particolare, di quello concesso per il deposito delle memorie di replica) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 novembre 2021, n. 36596).

Ordinanza|10 novembre 2022| n. 33219. La sentenza emessa ante tempus dal giudice del merito

Data udienza 6 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Decisione del giudice – Controversia – Decisione senza l’attesa della scadenza dei termini concessi alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Nullità della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13279/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), quale titolare della ditta ” (OMISSIS)”, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’ di
COMUNE di CATANIA, in persona del Sindaco in carica; rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 3573/2019 del Tribunale di Catania, depositata il 4 settembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 6 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Dott. Paolo SPAZIANI.

La sentenza emessa ante tempus dal giudice del merito

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), in qualita’ di titolare della ditta ” (OMISSIS)”, convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Catania, (OMISSIS) s.p.a., societa’ concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Catania, nonche’ il Comune medesimo, proponendo opposizione al preavviso di fermo amministrativo di cinque autovetture di sua proprieta’, emesso sul presupposto del mancato pagamento, da parte sua, della somma di Euro 150,15, dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per violazioni del Codice della Strada.
Il Giudice di pace accolse l’opposizione, attribuendo rilevanza alla notevole sproporzione tra il valore della sanzione e il valore dei beni sottoposti a fermo; compenso’, tuttavia, interamente tra le parti le spese del giudizio.
2. Il Tribunale di Catania – adito dall’opponente con appello principale diretto a censurare la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione accessoria sulle spese; e dalla societa’ opposta con appello incidentale volto a sindacare la statuizione principale sul merito dell’opposizione – ha accolto l’impugnazione incidentale, ha rigettato l’opposizione e ha condannato l’opponente alle spese di entrambi i gradi del giudizio, rilevando, da un lato, che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura, non gia’ di misura preordinata all’espropriazione forzata, ma di procedura afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento; e ritenendo, dall’altro lato, che in tale materia e’ irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 86, non prevede alcun limite di proporzionalita’ o di valore del credito tra i presupposti di applicabilita’ della misura.
3. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS), in qualita’ di titolare della ditta ” (OMISSIS)”, sulla base di quattro motivi. Rispondono con distinti controricorsi sia (OMISSIS) s.p.a. che il Comune di Catania.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 24 e 111 Cost., nonche’ dell’articolo 190 c.p.c..
Il ricorrente deduce che il giudice di appello ha emesso la sentenza impugnata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Osserva che la causa era stata rimessa in decisione all’udienza del 20 maggio 2019, cosicche’ il termine per il deposito delle comparse conclusionali sarebbe scaduto il 19 luglio 2019 e quello per le memorie di replica – tenuto conto della sospensione per il periodo feriale – sarebbe scaduto il successivo 9 settembre 2019. Evidenzia che il Tribunale catanese, in violazione di questo secondo termine, dopo che egli aveva debitamente provveduto al deposito della comparsa conclusionale, ha pubblicato la sentenza in data 4 settembre 2019, senza consentirgli di depositare la memoria di replica. Sostiene che da tale violazione processuale sarebbe derivato un vizio di nullita’ della sentenza per lesione del suo diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
1.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 113 c.p.c. e articolo 339 c.p.c., comma 3.
Il ricorrente sostiene che l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) s.p.a. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto le ragioni dell’impugnazione non rientravano tra i “motivi limitati” a cui e’ subordinata l’appellabilita’ delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita’.
1.3. Il terzo motivo denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 86, nonche’ degli articoli 24, 41, 52, 53 e 97 Cost..
Il ricorrente assume che, nel ritenere legittimo un fermo amministrativo iscritto su cinque autoveicoli a fronte di un debito di soli 150,15 Euro, il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalita’ che troverebbe espressione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, citato articolo 86, e fondamento nelle richiamate norme costituzionali.
1.4. Il quarto motivo denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ degli articoli 3, 24 e 111 Cost..

La sentenza emessa ante tempus dal giudice del merito

Il ricorrente sostiene che il Tribunale, mentre avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello incidentale di (OMISSIS) s.p.a. (in quanto le ragioni poste a suo fondamento non rientravano tra i “motivi limitati” di cui all’articolo 339 c.p.c., comma 3), avrebbe, invece, dovuto ritenere ammissibile ed accogliere il suo appello principale, con cui aveva censurato la statuizione di compensazione delle spese, immotivatamente resa dal giudice di primo grado non ostante la soccombenza dei convenuti.
2. Il primo motivo, avente carattere pregiudiziale, va accolto, con assorbimento delle altre doglianze.
1.2. Non e’ controverso tra le parti – e risulta inoltre dalla sentenza impugnata – che il giudice di appello aveva rimesso la causa in decisione, sulle conclusioni delle parti, all’udienza del 20 maggio 2019.
Da questa data decorrevano, dunque, il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e quello di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica (articoli 189, 190, 352 c.p.c.).
Il primo termine sarebbe dunque scaduto il giorno 19 luglio 2019; il secondo, avuto riguardo alla sospensione per il periodo feriale, sarebbe invece scaduto il 9 settembre 2019.
1.3. In proposito, non puo’ condividersi il rilievo formulato dai controricorrenti, secondo il quale, rientrando la presente controversia nel paradigma delle opposizioni all’esecuzione, non sarebbe applicabile l’istituto della sospensione dei termini per il periodo feriale, con conseguente necessita’ di fissare la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica al giorno 8 agosto 2019.
Va, infatti, osservato che l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo, e non una opposizione all’esecuzione (Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15354; Cass. 03/10/2018, n. 24092; Cass. 04/07/2019, n. 18041), restando cosi’ soggetta alla regola generale della sospensione feriale dei termini processuali (da ultimo, Cass. 30/09/2022, n. 26177).
Deve quindi ritenersi che effettivamente il deposito della sentenza impugnata (effettuato in data 4 settembre 2019) sia intervenuto prima della scadenza del termine concesso alle parti per lo scambio degli scritti difensivi conclusivi e, in particolare, di quello concesso per il deposito delle memorie di replica, che sarebbe scaduto solo il successivo 9 settembre 2019.
1.4. Occorre dunque chiedersi quali siano gli effetti di tale violazione.
Al riguardo, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, componendo il precedente contrasto, hanno statuito che la sentenza emessa “ante tempus” dal giudice del merito (di primo grado o di appello) senza attendere la scadenza dei termini concessi, ex articolo 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (o anche di uno solo di essi) – e, a fortiori, in ipotesi di mancata concessione dei suddetti termini – e’ affetta da nullita’ per il solo fatto di impedire alle parti di esercitare con completezza il diritto di difesa, senza necessita’ che venga accertato in concreto il pregiudizio effettivo subito dalla parte che si duole della violazione: per un verso, infatti, essa violazione incide direttamente sugli strumenti previsti dalla legge processuale per l’attuazione del contraddittorio, che costituiscono non solo il contenuto di poteri processuali ma anche l’oggetto di facolta’ riconducibili al diritto inviolabile di difesa; per altro verso, la garanzia del contraddittorio non deve essere limitata al momento introduttivo del giudizio, ma, trovando fondamento nel diritto di difesa, deve potersi attuare in piena effettivita’ durante tutto lo svolgimento del processo (Cass., Sez. Un., 25/11/2021, n. 36596).
1.5. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS), quale titolare della ditta ” (OMISSIS)”, e dal suo accoglimento restano assorbiti gli altri motivi.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *