La sentenza di patteggiamento inferiore a due anni

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 11 settembre 2019, n. 37556.

Massima estrapolata:

La sentenza di patteggiamento inferiore a due anni non rientra tra le tipologie di condanna che devono essere menzionate nel certificato generale, così come nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Sentenza 11 settembre 2019, n. 37556

Data udienza 30 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALFREDO MANTOVANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA GIANLUIGI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 25/09/2017 la CORTE di APPELLO di ANCONA, decidendo sull’appello del P.M. contro la sentenza in data 1/03/2016 del GUP del TRIBUNALE di PESARO, che aveva assolto (OMISSIS) dai delitti di falso e di truffa aggravata a lui contestati, commessi tra (OMISSIS), riformava la pronuncia di primo grado e condannava (OMISSIS) a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di falsa attestazione in una domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2011-2014 per il personale A.T.A. di non aver riportato condanne penali, mentre invece a suo carico vi era un precedente definitivo di applicazione di pena su richiesta, e di truffa aggravata, poiche’ la predetta falsa attestazione aveva indotto in errore l’Ufficio scolastico regionale competente, che aveva inserito (OMISSIS) fra i soggetti idonei a ricevere incarichi scolastici per la provincia di Pesaro-Urbino, e a seguito di cio’ egli aveva ricevuto un incarico di lavoro a tempo determinato.
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione per quanto segue:
– come primo motivo, deduce violazione dell’articolo 606 lettera c) c.p.p. in relazione all’articolo 444 c.p.p. poiche’ nell’autocertificazione in ordine all’assenza di precedenti condanne, egli le aveva escluse a proprio carico in quanto la sentenza di patteggiamento non e’ in senso proprio una sentenza di condanna, come si evince leggendo gli effetti dell’applicazione di pena su richiesta descritti dall’articolo 445 c.p.p. A tale conclusione era peraltro pervenuto in modo articolato il GUP;
– come secondo motivo, deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione agli articolo 640 e 483 c.p. poiche’ la dichiarazione che il modulo sottoposto al ricorrente esigeva di compilare faceva riferimento esclusivo alla presenza o alla assenza di condanne penali, senza menzionare il differente genus del patteggiamento, e dunque non poteva pretendersi dal dichiarante nulla di diverso dall’interpretazione letterale della domanda a lui sottoposta. Cio’ per concludere per l’assenza di dolo quanto meno a causa di un errore che – ammesso che di errore si possa parlare – era giustificabile;
– come terzo motivo, deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione agli articolo 163 e 164 c.p. per la mancata concessione del beneficio della sospensione della pena, nella specie negato dalla CORTE territoriale sulla scorta della pregressa fruizione del medesimo beneficio, senza tuttavia spiegare perche’ esso non era riconoscibile all’interno del limite complessivo di cui all’articolo 163 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento. Dalla sentenza della Corte di Appello si ricava che (OMISSIS) ha sottoscritto una dichiarazione sostituiva di atto notorio, disciplinata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 46, comma 1, lettera aa) che testualmente indica come “comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni (…) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione (…) ai sensi della vigente normativa”. Tale dichiarazione era formata contestualmente alla domanda che (OMISSIS) ha presentato per far parte del personale A.T.A. delle scuole della Regione Marche.
La questione controversa e’ se egli avrebbe dovuto dichiarare anche l’essere stata applicata nei suoi confronti con sentenza passata in giudicato la pena di quattro mesi di reclusione, ai sensi degli articolo 444 c.p.p. e ss.; premesso che la disciplina attualmente in vigore – e cioe’ il Decreto Legislativo n. 122 del 2018 – e’ successivo ai fatti per cui e’ giudizio, le disposizioni operanti in quel momento, mentre imponevano di iscrivere sempre nel casellario giudiziale la sentenza di patteggiamento, come desumibile dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 3 stabilivano articolo 24 cit. Decreto del Presidente della Repubblica – che tale tipologia di sentenza non fosse da menzionare ne’ nel certificato generale, quello che riassume il certificato penale e il certificato civile, del casellario giudiziale richiesto dall’interessato, ne’ – articolo 25 idem – nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato, che riporta solo le condanne penali definitive.
L’articolo 175 c.p. dispone che “se, con una prima condanna, e’ inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a Euro 516, il giudice (…) puo’ ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati (…)”. A contrario tale disposizione fa ritenere che la non menzione non riguardi i certificati chiesti dalla pubblica amministrazione: questa esegesi e’ rafforzata dal coordinamento col testo del previgente (fino a marzo 2003) articolo 688 c.p.p., comma 1, per il quale “ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato e’ necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce”.
L’insieme delle due norme fa concludere che, allorche’ le pubbliche amministrazioni avevano necessita’ di un certificato quali quelli in discussione per provvedere a un atto delle loro funzioni, avevano il diritto di conoscere se la persona interessata avesse o meno riportato una condanna definitiva; dunque, la non menzione riguardava solo i certificati chiesti dai privati.
Tale normativa e’ notevolmente mutata con l’introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, che con l’articolo 52 ha abrogato, fra gli altri, l’articolo 688 c.p.p..
Norma di riferimento e’ oggi l’articolo 28, per il quale “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno il diritto di ottenere i certificati di cui all’articolo 23 e all’articolo 27, relativo a persone maggiori di eta’, quando tale certificato e’ necessario per l’esercizio delle loro funzioni” (detto articolo e’ stato a sua volta sostituito dal Decreto Legislativo n. 122 del 2018). La differenza rispetto all’abrogato articolo 688 c.p.p. sta nel fatto che e’ venuta meno l’equiparazione tra la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi e “ogni organo avente giurisdizione penale” che “ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona”.
L’attuale normativa mantiene in capo all’autorita’ giudiziaria – articolo 21, comma 1 Decreto del Presidente della Repubblica citato – il potere per ragioni di giustizia di acquisire dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite a un determinato soggetto, senza i limiti della non menzione di cui all’articolo 175 c.p., ma riconosce alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi il potere di ottenere soltanto “i certificati di cui all’articolo 23 e all’articolo 27”, cioe’ il certificato generale di cui all’articolo 24, quello penale di cui all’articolo 25, il certificato civile di cui all’articolo 26 e quello dei carichi pendenti di cui all’articolo 27: sia il certificato di cui all’articolo 24 sia quello di cui all’articolo 25 escludono pero’ in modo espresso che in essi siano riportati “i provvedimenti previsti dall’articolo 445 c.p.p. “.
Dall’insieme di tali disposizioni si ricava che allorche’ (OMISSIS) redigeva la dichiarazione con l’atto sostitutivo di atto notorio non era tenuto a dichiarare nulla di piu’ di quanto sarebbe risultato dal certificato penale, con la non menzione ex lege della sentenza di applicazione di pena. Tale ricostruzione esegetica e’ ora espressamente confermata dalla nuova versione dell’articolo 28, comma 8 Decreto del Presidente della Repubblica citato, non in vigore all’epoca dei fatti per cui vi e’ giudizio: “L’interessato che, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 46 e 47 rende dichiarazioni sostitutive all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e’ tenuto a indicare la presenza di quelle di cui (…) all’articolo 24, comma 1”. Dunque, non e’ tenuto a indicare le iscrizioni dei “provvedimenti previsti dall’articolo 445 c.p.p. quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria”: e’ cio’ che e’ accaduto nel presente processo, avendo (OMISSIS) concordato l’applicazione della pena di quattro medi di reclusione.
A cio’ consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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