La sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 marzo 2021| n. 11412.

La sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, è, nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

Sentenza|24 marzo 2021| n. 11412

Data udienza 19 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE – MINACCIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/05/2020 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Epidendio Tomaso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del 29 marzo 2019 del Tribunale di Bergamo che ha affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato continuato di minaccia grave per avere, in concorso con altro soggetto, spedito dal carcere ove era detenuto in data (OMISSIS) ed in data (OMISSIS) tre lettere contenenti minacce anche di morte a (OMISSIS) per avere questa deposto come testimone in un processo a carico del (OMISSIS) conclusosi con la condanna di quest’ultimo.
In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di minaccia commesso con la lettera del (OMISSIS) per difetto di querela, riducendo conseguentemente la pena inflitta con la sentenza di primo grado.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento per un unico motivo con il quale deduce la nullita’ assoluta della sentenza per violazione dell’articolo 517 c.p.p..
Al (OMISSIS) si contesta di avere piu’ volte minacciato gravemente (OMISSIS) facendole pervenire tre lettere e nel capo di imputazione si precisa che le minacce sono gravi poiche’ come male ingiusto e’ stata prospettata la morte della destinataria.
All’udienza del 5 novembre 2018 la (OMISSIS) aveva dichiarato di voler rimettere la querela e, sebbene anche il Pubblico ministero avesse chiesto che fosse dichiarata l’estinzione dei reati per tale motivo, l’imputato era stato condannato perche’ il reato era stato ritenuto procedibile d’ufficio in quanto le minacce erano state attuate mediante uno scritto anonimo ed era applicabile l’articolo 339 c.p., comma 1, richiamato dall’articolo 612 c.p., comma 3.
Risulta quindi violato l’articolo 517 c.p. sotto due diversi profili.
In primo luogo, non risulta rispettato l’iter previsto da tale disposizione per la contestazione suppletiva della circostanza aggravante all’imputato, non avendo il Pubblico ministero modificato l’imputazione che non menziona il carattere anonimo delle missive. Il Tribunale ha usurpato un potere spettante esclusivamente al Pubblico ministero che richiedendo che il reato fosse dichiarato estinto) aveva implicitamente manifestato la volonta’ di non contestare l’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio.
Inoltre, la contestazione era avvenuta non per effetto di una mera sua constatazione, ma a seguito di una valutazione discrezionale del contenuto delle lettere. La circostanza che queste fossero anonime non era affatto pacifica ed aveva costituito oggetto di ampia discussione che aveva condotto la Corte di appello a ritenere non anonima la lettera del (OMISSIS) e a dichiarare estinto il corrispondente reato di minaccia.
La violazione delle norme relative alla iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale determina una nullita’ assoluta e come tale insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
La nullita’ puo’, pertanto, essere eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3 e articolo 609 c.p.p., comma 2.
Peraltro, il vizio e’ stato eccepito anche con il primo motivo dell’atto di appello con il quale si era dedotto che doveva dichiararsi non doversi procedere per difetto di querela.
Il difensore non aveva potuto depositare note di udienza per approfondire tale questione perche’ la Cancelleria della Corte di appello aveva omesso di comunicare le modalita’ con le quali poter trasmettere telematicamente i documenti e neppure era stato possibile accedere fisicamente presso la Cancelleria per effettuare il deposito.
Il tema era stato comunque ampiamente affrontato all’udienza di discussione, sebbene la circostanza non fosse stata verbalizzata nella sentenza.
Pertanto, anche laddove si fosse trattato di una nullita’ a regime intermedio, essa avrebbe potuto essere dedotta e rilevata di ufficio fino al momento della deliberazione della sentenza di secondo grado, trattandosi di nullita’ verificatasi durante il giudizio di primo grado.
La nullita’ della contestazione si e’ trasmessa alla sentenza ai sensi dell’articolo 185 c.p.p., comma 1.
Il secondo profilo di invalidita’ derivante dalla violazione dell’articolo 517 c.p.p. attiene ai presupposti per la modifica dell’imputazione.
Ai sensi della citata disposizione, la contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, di cui non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, e’ ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso dell’istruttoria dibattimentale; di conseguenza quando concerne contestazioni effettuate sulla base di elementi gia’ noti nella fase delle indagini preliminari la sentenza e’ nulla, ai sensi dell’articolo 522 c.p.p., comma 2, nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante (Sez. 6, n. 10125 del 22/02/2005, Arico’, Rv. 231225).
Nel caso di specie era sufficiente leggere le lettere per constatare se esse fossero anonime, cosicche’ la circostanza aggravante non poteva dirsi emersa per la prima volta nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha dedotto che la nullita’ eccepita nel ricorso ha carattere assoluto e che anche laddove si ritenesse una nullita’ generale a regime intermedio, essa sarebbe stata rilevabile entro la deliberazione della sentenza di appello.
Poiche’ il vizio era stato dedotto all’udienza di discussione in appello, l’eccezione doveva essere ritenuta tempestiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
Nel capo di imputazione viene contestata l’aggravante della gravita’ della minaccia, ma si specifica che essa deriva dall’essere stata prospettata alla persona offesa, quale male ingiusto, la sua morte.
Non si fa alcuna menzione del carattere anonimo delle missive che hanno veicolato le minacce alla vittima, sebbene esso gia’ integrasse una particolare forma di gravita’ della minaccia ancor prima che l’articolo 612 c.p. subisse le modifiche stabilite dal Decreto Legislativo 10 aprile 2018, articolo 1, comma 1, per effetto delle quali il reato e’ procedibile d’ufficio solo se commesso in uno dei modi indicati dall’articolo 339 c.p., tra i quali vi e’ anche lo scritto anonimo.
Ne consegue che non risulta contestata l’aggravante di cui all’articolo 612 c.p., comma 3 aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) citato D.Lgs..
Il Tribunale ha invece applicato la suddetta aggravante, sia pure al limitato scopo di farne discendere la procedibilita’ d’ufficio del reato.
Deve allora osservarsi che questa Corte di cassazione ha gia’ affermato che la mancata contestazione di un’aggravante, poiche’ concerne l’iniziativa del P.M. nell’esercizio dell’azione penale, comporta una nullita’ assoluta ed insanabile, che puo’ essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’articolo 17 c.p.p., lettera b) e articolo 179 c.p.p. (Sez. 1, n. 156 del 13/01/1994, Curcas, Rv. 196646).
Tale principio e’ stato ribadito da questa Corte di cassazione anche in tempi recenti in relazione ad una fattispecie in cui il pubblico ministero aveva contestato una circostanza aggravante dopo che l’imputato era stato ammesso al giudizio abbreviato non condizionato; in particolare, pur affermando che in tale ipotesi non sono consentite contestazioni suppletive e che non puo’ trovare applicazione l’articolo 423 c.p.p., questa Corte di cassazione ha rilevato “l’impossibilita’ di qualificare la nullita’ in questione come nullita’ di ordine generale ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., lettera b) siccome dipendente alla violazione di norme concernenti “l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale” (la sola violazione – tra quelle di cui alla lettera b) relative all’attivita’ del pubblico ministero – richiamata dall’articolo 179 c.p.p. per individuare le figure di nullita’ assoluta)” (Sez. 2, n. 11953 del 29/01/2014, D’Alba, Rv. 258067).
Ne consegue che nel caso di specie, in cui e’ stata applicata un’aggravante mai contestata, neppure in fatto, dal Pubblico ministero, ricorre un’ipotesi di nullita’ assoluta, come tale non soggetta a sanatoria o a termini di decadenza.
Deve, quindi, essere rilevata la nullita’ della sentenza nella parte in cui e’ stata applicata la aggravante della commissione mediante scritto anonimo.
2. Non potendo trovare applicazione la suddetta aggravante, i due reati di diffamazione per i quali il (OMISSIS) ha riportato condanna risultano procedibili a querela e, essendo questa stata oggetto di remissione gia’ in primo grado, essi si sono estinti ai sensi dell’articolo 152 c.p..
Conseguentemente la sentenza deve in parte qua essere annullata senza rinvio perche’ i due reati sono estinti, non risultando evidente la sussistenza di una delle cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2.
Le spese del procedimento devono essere poste a carico del (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 340 c.p.p., comma 4.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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