La sentenza del giudice di pace resa secondo equità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24943.

La sentenza del giudice di pace, resa secondo equità su controversia non eccedente il valore di millecento euro ed avente ad oggetto non l’accertamento di un regolamento contrattuale predisposto ex articolo 1342 del codice civile, bensì l’esistenza stessa del contratto, è soggetta ai limiti di appellabilità previsti dall’articolo 339, comma 3, del codice di procedura civile. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice del gravame che aveva dichiarato inammissibile l’appello in quanto l’attore aveva agito sul presupposto dell’esistenza di un contratto di trasporto aereo attestato dal relativo biglietto e la ricorrente compagnia aerea convenuta si era costituita per far accertare l’assenza del contratto dedotto dall’attore: nella circostanza, quindi, osserva la Corte, l’oggetto del giudizio era l’accertamento dell’esistenza di un contratto, non già l’accertamento di un regolamento contrattuale unilateralmente predisposto in un contratto la cui esistenza avrebbe dovuto essere indiscussa; pertanto, non vertendo la “res iudicanda” sull’applicabilità o meno di un contratto concluso secondo le modalità di cui all’articolo 1342 cod. civ., bensì sulla stessa esistenza di un contratto, conclude il giudice di legittimità, risulta infondata la censura e la tesi dell’appellabilità proposta dalla ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 giugno 2016, n. 12736).

Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24943. La sentenza del giudice di pace resa secondo equità

Data udienza 2 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di trasporto – Inadempimento contrattuale – Pagamento somme – Risarcimento danni – Presupposti – Articolo 246 cpc – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Legge 63 del 2003 – Criteri – Articolo 1342 cpc – Impugnazione – Articolo 339 cpc – Limiti di appellabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25692-2019 proposto da:
(OMISSIS) LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1359/2019 del TRIBUNALE di NOLA, depositata l’11/06/2019.

La sentenza del giudice di pace resa secondo equità

RILEVATO

che:
con atto di citazione del 2 novembre 2012, (OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS) LTD davanti al Giudice di pace di Pomigliano d’Arco per sentir dichiarare il grave inadempimento della compagnia, con condanna della stessa al pagamento del costo del biglietto aereo relativo alla tratta Parigi – Napoli, oltre interessi e spese, per l’ingiustificato negato imbarco e i danni ulteriori, da liquidare in via equitativa, entro il limite di competenza del giudice adito. Esponeva di avere acquistato il biglietto di andata e ritorno per Parigi. Si costituiva (OMISSIS) rilevando che l’attore, che pure aveva acquistato il biglietto per il volo di andata Napoli-Parigi, non aveva mai comperato quello di ritorno e per tale motivo gli era stato negato l’imbarco, per l’inesistenza di un contratto di trasporto;
il Giudice di pace di Pomigliano d’Arco, con sentenza n. 713 del 2014, condannava la compagnia a corrispondere l’importo di Euro 250, per la compensazione pecuniaria, Euro 169, per le spese sostenute ed Euro 400 per il risarcimento dei danni, oltre interessi dalla domanda e spese di lite;
avverso tale decisione proponeva appello (OMISSIS) censurando l’accertamento dei fatti e deducendo l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, la violazione dell’articolo 246 c.p.c., oltre che l’errata considerazione dei presupposti del danno lamentato. Si costituiva in giudizio (OMISSIS) eccependo l’inammissibilita’ dell’impugnazione per violazione dell’articolo 339 c.p.c., comma 3, trattandosi di decisione adottata secondo equita’, nonche’ ai sensi dell’articolo 342 c.p.c. e, nel merito, deduceva l’infondatezza del gravame; il Tribunale di Nola, con sentenza dell’11 giugno 2019, dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’articolo 339 c.p.c., comma 3, trattandosi di controversia di valore non superiore ad Euro 1100, che doveva considerarsi emessa secondo equita’, indipendentemente dalle norme applicate, con conseguente impugnabilita’ davanti alla Corte di Cassazione. Con l’atto di citazione, nel caso di specie, la richiesta era stata espressamente contenuta entro l’importo di Euro 1032;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) LTD affidandosi ad un motivo. La parte intimata non svolge attivita’ processuale in questa sede.

 

La sentenza del giudice di pace resa secondo equità

 

CONSIDERATO

che:
con il ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 1342 c.c., dell’articolo 113 c.p.c., comma 2 e dell’articolo 339 c.p.c., comma 3. Secondo la sentenza impugnata il Giudice di pace avrebbe pronunziato una sentenza secondo equita’. Al contrario, soltanto il danno non patrimoniale sarebbe stato quantificato sulla base di criteri equitativi. Sotto altro profilo, sarebbe errato il richiamo al valore della causa perche’ la controversia si riferiva ad un contratto di massa, concluso presso un’agenzia di viaggi con le modalita’ previste dall’articolo 1342 c.c. Pertanto, ai sensi dell’articolo 113 c.p.c., comma 2, le controversie relative a contratti di massa sono sottratte al potere del giudice di decidere secondo equita’;
questa Corte ritiene necessario inquadrare correttamente la vicenda processuale, richiamando la disciplina in materia. L’acquisto di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalita’ dell’articolo 1342 c.c., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare una serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, gia’ predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. Come rilevato dalla ricorrente le relative controversie, ove rientranti nella competenza del Giudice di pace, sarebbero pertanto sottratte al potere di quest’ultimo di decidere secondo equita’, anche se aventi valore non eccedente millecento Euro, ai sensi dell’articolo 113 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dal Decreto Legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11361 del 11/05/2010, Rv. 613363 – 01);
la questione richiede, pero’, di essere meglio puntualizzata. Il testo dell’articolo 113 c.p.c. applicabile al caso di specie prevede che “nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita’. Il Giudice di pace decide secondo equita’ le cause il cui valore non eccede millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita’ di cui all’articolo 1342 c.c.”;
pertanto, il giudice deve decidere le controversie applicando le norme di diritto, in virtu’ del principio costituzionale della soggezione del giudice alla legge. Questo rende eccezionali i casi in cui il giudice puo’ decidere secondo equita’ e non secondo diritto. Tale principio subisce alcune eccezioni, una delle quali e’ quella enunciata nella parte iniziale del comma 2, laddove e’ previsto che “il Giudice di pace decide secondo equita’”. La norma, poi, prevede una sorta di eccezione all’eccezione (che ripristina il regime ordinario), che e’ quella contenuta nella seconda parte del comma 2, secondo cui -come rilevato dalla odierna ricorrente- sono decise secondo diritto le controversie relative a contratti conclusi con moduli o formulari, anche se di competenza del Giudice di pace e di minimo valore economico;
per individuare l’ambito di operativita’ di tale ipotesi assume rilievo specifico la forma di conclusione del contrato, perche’ la disposizione si riferisce al contratto concluso “mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali”; la questione posta dalla ricorrente avrebbe rilievo nell’ipotesi di controversia avente ad oggetto l’interpretazione o l’applicazione di un contratto concluso con le modalita’ ivi indicate. Infatti, come evidenziato in premessa, questa Corte ha affermato che l’acquisto di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalita’ dell’articolo 1342 c.c., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare una serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto. Le relative controversie, ove rientranti nella competenza del Giudice di pace, sarebbero pertanto sottratte al potere di quest’ultimo di decidere secondo equita’, anche se aventi valore non eccedente 1.100 Euro, ai sensi dell’articolo 113 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dal Decreto Legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 (Cass. 11 maggio 2010, n. 11361); la conseguenza di quanto precede e’ che “costituisce pronuncia secondo diritto, ex articolo 113 c.p.c., comma 2, quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita’ di cui all’articolo 1342 c.c. tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l’acquisto “on line” di un biglietto aereo” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17080 del 10/07/2013 – Rv. 627678 – 01);
ma tale ricostruzione non riguarda il caso in esame in cui l’oggetto della lite non e’ il significato delle clausole negoziali, ma l’oggetto del giudizio e l’accertamento dell’esistenza di un contratto, cioe’ del biglietto di trasporto aereo;
in particolare, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, questa Corte ha affermato che la sentenza del Giudice di pace, resa secondo equita’ su controversia non eccedente il valore di millecento Euro e avente ad oggetto, non l’accertamento di un regolamento contrattuale predisposto ex articolo 1342 c.c., bensi’ l’esistenza stessa del contratto, e’ soggetta ai limiti di appellabilita’ previsti dall’articolo 339 c.p.c., comma 3 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12736 del 21/06/2016, Rv. 640338 – 01)
come emerge dall’esame del ricorso, (OMISSIS), con atto di citazione del 2 novembre 2012, deduceva di aver acquistato un biglietto aereo per il volo con destinazione finale Parigi ed il relativo rientro in patria. Tale profilo (cioe’ l’esistenza stessa del contratto di trasporto relativo alla tratta Pagini-Napoli) era stato contestato dalla compagnia, sostenendo che il cliente non aveva “mai acquistato un biglietto per il volo di ritorno”. Pertanto l’imbarco era stato negato perche’ il (OMISSIS) era privo di biglietto. Cio’ si traduceva in una eccezione della compagnia convenuta di “assoluta carenza di titolo e dunque di legittimazione dell’allora attore a fronte dell’inesistenza di un qualsiasi contratto di trasporto stipulato tra la (OMISSIS) e (OMISSIS)”. Nella comparsa si aggiungeva che quest’ultimo non aveva prodotto in giudizio alcun documento proveniente da (OMISSIS) (“ne’ il biglietto elettronico, ne’ la carta di imbarco o la e-mail di conferma della prenotazione”) relativo al volo 4253 da Parigi a Napoli Capodichino;
pertanto, dinanzi al giudice di primo grado le parti hanno discusso dell’esistenza o meno di un “regolamento contrattuale” unilateralmente predisposto e, quindi, del biglietto di trasporto che, secondo l’assunto della ricorrente non sarebbe mai stato concluso;
l’attore -in questo caso come in quello esaminato nella sentenza di questa Corte del 21 marzo 2016- ha agito sul presupposto dell’esistenza di un contratto di trasporto attestato dal relativo biglietto aereo e la convenuta, odierna ricorrente, si e’ costituita per fare accertare l’assenza del contratto dedotto dall’attore. Quindi, l’oggetto del giudizio e’ l’accertamento dell’esistenza di un contratto, non l’accertamento di un regolamento contrattuale unilateralmente predisposto in un contratto la cui esistenza avrebbe dovuto essere indiscussa. Pertanto, non vertendo la res iudicanda sull’applicabilita’ o meno a un contratto concluso secondo le modalita’ di cui all’articolo 1342 c.c., bensi’ sulla stessa esistenza di un contratto, risulta infondata la censura e la tesi dell’appellabilita’ proposta dalla attuale ricorrente;
ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; nulla per le spese atteso che la parte intimata non ha svolto attivita’ processuale in questa sede. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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