Intercettazioni autorizzate per reati diversi 

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 luglio 2021| n. 26847.

Intercettazioni autorizzate per reati diversi

Secondo la disciplina applicabile ai procedimenti penali iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessione sostanziale rilevante ai sensi dell’articolo 12 c.p.p., ma solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilita’ previsti dall’articolo 266 c.p.p.

Sentenza|14 luglio 2021| n. 26847. Intercettazioni autorizzate per reati diversi

Data udienza 30 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. – Truffa aggravata continuata – Gravi indizi di colpevolezza – Intercettazioni autorizzate per reati diversi – Utilizzabilità dei risultati solo se i reati rientrano nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p. – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI G. – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfre – Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINO – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergi – Consigliere

Dott. COSCIONI G. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 26/11/2020 del TRIBUNALE DI BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Piero MESSINI D’AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. TRONCONE Fulvio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Intercettazioni autorizzate per reati diversi 

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 26/11/2020 il Tribunale di Bari, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di (OMISSIS), confermava il provvedimento in data 26/10/2020 con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all’indagata le misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di truffa aggravata continuata.
Secondo l’ipotesi accusatoria, (OMISSIS) era stata assunta fittiziamente quale lavoratrice agricola da una societa’ cooperativa facente capo a (OMISSIS), sottoposto a indagini per il reato ex articolo 416 c.p., il quale aveva denunciato all’I.N.P.S. che la stessa aveva lavorato per un certo numero di giornate, negli anni 2016, 2017 e 2018, consentendole cosi’ di conseguire dall’Istituto l’indennita’ di disoccupazione per quegli stessi anni.
2. Ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base dei seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del reato di truffa inerente all’anno 2016, che il Tribunale, con una inammissibile inversione dell’onere della prova, ha ritenuto consumato e non tentato.
2.2. Violazione della legge penale (articoli 56 e 640 c.p.), in quanto gli atti contestati non erano idonei a trarre in inganno l’I.N.P.S., che non erogo’ le prestazioni richieste e non iscrisse neppure la lavoratrice negli elenchi anagrafici.
2.3. Violazione della legge penale processuale (articolo 266 c.p.p.) in ordine all’utilizzabilita’ delle intercettazioni, affermata dal Tribunale in aperto contrasto con il principio statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Cavallo.
2.4. Violazione della legge penale processuale (articolo 63 c.p.p.) in relazione all’utilizzabilita’ delle dichiarazioni dell’indagata, rese quale persona informata sui fatti in un momento in cui erano gia’ emersi a suo carico indizi di reita’.
2.5. Contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione quanto alla ritenuta gravita’ indiziaria: escluse la utilizzabilita’ delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese dall’indagata e la rilevanza dell’incontro svoltosi presso il commercialista, “rimangono le sole accuse della (OMISSIS), assai diffuse se riguardate nella parte relative al marito ( (OMISSIS)), ma necessariamente telegrafiche quanto alle indicazioni nominative, immotivate ed ingiustificate, delle operaie coinvolte”. Dette dichiarazioni sono “generiche e di minima sostanza descrittiva, prive del tutto di qualsivoglia conferma indiziaria”.

 

Intercettazioni autorizzate per reati diversi 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, in relazione al motivo inerente alla inutilizzabilita’ delle risultanze delle intercettazioni, e conseguentemente l’ordinanza va annullata con rinvio.
2. In ordine al primo motivo, riguardante la lamentata qualificazione giuridica del fatto commesso nel 2016 quale truffa consumata e non tentata, va richiamato il consolidato principio espresso da questa Corte, secondo il quale non sussiste interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate, tenuto conto della fase incidentale in cui e’ promossa l’impugnazione, quando sia dedotta l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma questa sia del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l’impugnazione esperita, poiche’ il mutamento invocato non inciderebbe sulla possibilita’ di adottare o mantenere la misura (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata Rv. 269783; Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015 Mazzariello, Rv. 264762; Sez. 6, n. 7468 del 28/11/2013, Pisano, Rv. 259468; da ultimo Sez. 3, n. 11213 del 19/01/2021, Conteduca, non mass.).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure dedotto quale utilita’ pratica deriverebbe dall’accoglimento del motivo di ricorso sul punto, neppure dopo lo specifico rilievo del Tribunale (“ad ogni buon conto la diversa qualificazione giuridica invocata dalla difesa nel caso di specie non determina alcun effetto utile per l’indagata, che pertanto non ha interesse a farla valere”).
E’ poi priva di ogni fondamento la deduzione difensiva proposta con il secondo motivo, relativa anche agli anni 2017 e 2018, secondo la quale gli atti compiuti sarebbero stati inidonei, in ragione della mancata iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici dell’I.N.P.S., circostanza non ricollegabile ad una condotta della stessa.
Dalla esposizione della vicenda, peraltro, risulta che per detti anni la lavoratrice presento’ anche ricorso amministrativo, “giudicato improcedibile con conseguente ricorso giudiziario” (pag. 14).
L’idoneita’ degli atti, infatti, va valutata ex ante in relazione alla condotta originaria dell’agente e non con riferimento alle circostanze impreviste che abbiano impedito il verificarsi dell’evento o il compimento dell’azione: essa e’ criterio di determinazione dell’adeguatezza causale, intesa come attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto, di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice.
Pertanto, l’inidoneita’ dell’azione che rende impossibile l’evento dannoso o pericoloso esige che l’incapacita’ di produrre l’evento sia assoluta, intrinseca e originaria secondo una valutazione oggettiva da compiersi ex ante, risalendo al momento iniziale del suo compimento, e cio’ indipendentemente da ogni circostanza successiva che abbia impedito la realizzazione di tale evento (Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Rv. 279036, in motivazione; Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv. 264567; Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Rv. 257063; Sez. 5, n. 30139 del 27/05/2011, Agostino, Rv. 250413).
3. Il Tribunale, poi, ha ritenuto irrilevante il motivo proposto dalla difesa con la richiesta di riesame, relativo alla inutilizzabilita’ delle s.i.t. rese dalle indagate, ritenendo che la gravita’ indiziaria potesse essere compiutamente desunta da altre fonti di prova. Pertanto, anche il quarto motivo e’ privo di pregio: diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, nell’ordinanza impugnata dette dichiarazioni non sono state utilizzate, a differenza, pero’, degli esiti delle intercettazioni (pag. 18).

 

Intercettazioni autorizzate per reati diversi 

Fondata, in proposito, e’ la doglianza sull’utilizzabilita’ di tale ultime risultanze, proposta con il terzo motivo di ricorso.
Il Tribunale si e’ posto in consapevole contrasto con il principio di recente enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale l’utilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni per la prova di reati diversi da quello per il quale sono state autorizzate, legati da una connessione sostanziale, presuppone che i reati diversi, anche nell’ambito del medesimo procedimento, rientrino nei limiti di ammissibilita’ previsti dall’articolo 266 c.p.p. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395).
Le Sezioni unite hanno precisato che, al di la’ degli eccezionali casi, tassativamente previsti dalla legge e inerenti all’accertamento di reati di maggiore gravita’ presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, l’autorizzazione del giudice costituisce non solo il fondamento di legittimazione del ricorso all’intercettazione, ma anche il limite all’utilizzabilita’ probatoria dei relativi risultati ai soli reati riconducibili alla stessa autorizzazione; il giudice, pertanto, nella verifica della esistenza dei presupposti legittimanti il ricorso al mezzo di ricerca della prova, esercita “una funzione di controllo e di garanzia, essendogli riservato il potere di autorizzare l’atto, ovvero di convalidarlo, nel caso peculiare in cui l’urgenza non consenta un suo intervento preventivo”.
In questo contesto, in un apposito paragrafo (n. 8), la sentenza Cavallo ha affrontato il “problema della necessita’ o meno che il reato accertato sulla base dell’intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato rientri nei limiti di ammissibilita’ del mezzo di ricerca della prova” e ha affermato che “consentire, in caso di connessione dei reati o di emersione del nuovo reato nel procedimento ab origine iscritto, l’utilizzazione probatoria dell’intercettazione in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilita’ fissati dalla legge si tradurrebbe….nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti, con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall’articolo 266 c.p.p. che intende porre un limite alla interferenza nella liberta’ e segretezza delle comunicazioni in conformita’ all’articolo 15 della Costituzione”. Cio’, dunque, ha giustificato l’enunciazione del principio secondo il quale l’utilizzabilita’ dei risultati di intercettazioni disposte nell’ambito di un medesimo procedimento presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova e’ stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilita’ delle intercettazioni stabiliti dalla legge.
Questo principio ha costituito una ragione del decidere e non puo’ essere considerato, come si legge nell’ordinanza impugnata, un mero obiter dictum.
Anche sulla base di questo rilievo, questa Corte ha di recente ribadito che, “secondo la disciplina applicabile ai procedimenti penali iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessione sostanziale rilevante ai sensi dell’articolo 12 c.p.p., ma solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilita’ previsti dall’articolo 266 c.p.p.” (cosi’ Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 28032602; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3 n. 9369 del 04/02/2020, Lavecchia, non mass., nonche’, da ultimo, Sez. 6, n. 23244 del 20/01/2021, Urso, non mass.).
Ritiene il Collegio di aderire a questo principio, enunciato dalle Sezioni unite sulla base di solide argomentazioni, condivise anche dalla successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici.
Sussiste, quindi, la denunciata violazione di legge, non essendo utilizzabile ai fini della decisione il contenuto delle intercettazioni.
4. La ricorrente ha dedotto che, senza l’utilizzo delle risultanze delle intercettazioni, la gravita’ indiziaria verrebbe meno e si e’ confrontata con i residui elementi probatori, nel rispetto, pertanto, del consolidato principio espresso da questa Corte, anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), secondo il quale, “nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilita’ o la nullita’ di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilita’ per aspecificita’, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento” (cosi’ Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; in senso conforme, ex plurimis, cfr. Sez. 2, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).
L’ordinanza, invero, ha indicato una serie di altre fonti di prova, fra le quali, in primis, le dichiarazioni di (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), oltre alle s.i.t. dei lavoratori e agli accertamenti svolti sulle societa’ riconducibili allo stesso (OMISSIS) (pagg. 18-19).
Il Tribunale, dunque, in sede di rinvio, dovra’ valutare, fornendone poi adeguata motivazione, se le residue risultanze, espunte quelle delle intercettazioni, inutilizzabili, siano sufficienti al fine di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti della ricorrente.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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