Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2021| n. 26995.
La sentenza d’appello che statuisce in via preliminare sulla competenza.
Quando la sentenza d’appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi – ritenuta sussistente quest’ultima – decida il merito del gravame, la parte la quale intenda impugnare la decisione solo sulla competenza e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest’ultimo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una banca ed i ricorrenti per la declaratoria di inefficacia di un atto di donazione immobiliare ex art. 2901 cod. civ., il giudice di legittimità, rilevato che con tutti e tre i motivi di ricorso i ricorrenti avevano inteso censurare unicamente il capo di sentenza con cui la corte territoriale aveva rigettato l’eccezione di incompetenza “ratione loci”, ha dichiarato inammissibile il ricorso a motivo della sua tardiva proposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 settembre 2007, n. 19271; Cassazione, sezione civile L, sentenza 27 novembre 1987, n. 8830; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 maggio 1984, n. 3238; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 giugno 1976, n. 3238).
Ordinanza|5 ottobre 2021| n. 26995. La sentenza d’appello che statuisce in via preliminare sulla competenza
Data udienza 6 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Competenza per territorio – Donazione – Crediti bancari – Sottrazione possibilità di soddisfazione – Revocatoria ex art. 2901 c.c. – Regolamento facoltativo – Termini di proponibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4761-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SCARL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5064/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata l’08/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
La sentenza d’appello che statuisce in via preliminare sulla competenza
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2015 la (OMISSIS) soc. coop. p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), esponendo che:
-) (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano garantito la (OMISSIS) per il credito da questa vantato nei confronti delle societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.;
-) (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano donato un immobile ciascuno alle due figlie (OMISSIS) e (OMISSIS);
-) l’atto di donazione era stato compiuto al fine di sottrarre alla banca la possibilita’ di soddisfarsi sugli immobili donati.
Chiese pertanto dichiararsi l’inefficacia del suddetto atto ai sensi dell’articolo 2901 c.p.c..
2. Con sentenza 2800 del 2016 il Tribunale accolse la domanda. La sentenza venne appellata dai soccombenti.
3. Con sentenza 8 novembre 2018 n. 5064 la Corte d’appello di Napoli rigetto’ il gravame.
La Corte d’appello ritenne in via preliminare che la causa era stata correttamente radicata ratione loci presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; e nel merito che l’azione revocatoria poteva essere proposta anche a garanzia di crediti contestati: pertanto nulla rilevava nel caso di specie che i crediti vantati dalla banca scaturissero da decreti ingiuntivi oggetto di opposizione.
4. Ricorrono per cassazione avverso la suddetta sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 33 c.d.c.. Sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha escluso l’applicabilita’, al caso di specie, del foro del consumatore.
1.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione del Testo Unico Bancario, articolo 122.
Espongono che la Corte d’appello ha escluso l’applicabilita’ del foro del consumatore ritenendo di dovere fare applicazione dell’articolo 122 TUB, il quale per l’appunto esclude l’applicabilita’ della disciplina relativa al foro del consumatore alle controversie relative ai finanziamenti di importo complessivo superiore ad Euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca su beni immobili.
Deducono che tale norma sarebbe stata falsamente applicata, in quanto nessun contratto di finanziamento era mai stato stipulato tra la Banca e gli odierni ricorrenti, i quali avevano unicamente garantito le obbligazioni della societa’ (OMISSIS) s.r.l..
1.2. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 20 c.p.c., e articolo 1182 c.c..
Deducono che il credito preteso dalla Banca non era liquido; che pertanto la relativa obbligazione andava adempiuta al domicilio del debitore; che di conseguenza il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non era il giudice del locus destinatae solutionis.
2. Il ricorso e’ inammissibile.
Con tutti e tre i motivi di ricorso, infatti, i ricorrenti come s’e’ visto hanno censurato unicamente il capo di sentenza con cui la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di incompetenza ratione loci.
Quando la sentenza d’appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi – ritenuta sussistente quest’ultima – decida il merito del gravame, la parte la quale intenda impugnare la decisione solo sulla competenza e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest’ultimo (Sez. 3, Ordinanza n. 19271 del 14/09/2007, Rv. 599065 – 01; ma cosi’ gia’ Sez. L, Sentenza n. 8830 del 27/11/1987, Rv. 456191
– 01; Sez. 2, Sentenza n. 3238 del 25/05/1984, Rv. 435283 – 01).
2.1. Il regolamento facoltativo di competenza va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende impugnare (articolo 47 c.p.c., comma 2), o, a fortiori, dalla notificazione di esso a cura della controparte (Sez. 3, Sentenza n. 2407 del 26/06/1976, Rv. 381189 – 01).
Nel caso di specie la sentenza d’appello e’ stata notificata agli odierni ricorrenti il 30 novembre 2018, con la conseguenza che il ricorso si sarebbe dovuto proporre entro il 30 dicembre 2018.
La notifica del ricorso, per contro, e’ avvenuta il 28 gennaio 2019, e dunque tardivamente.
Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, alla rifusione in favore di (OMISSIS) soc. coop. p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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