CTU e messa a disposizione delle parti di eventuali osservazioni scritte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2021| n. 26992.

CTU e messa a disposizione delle parti di eventuali osservazioni scritte.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell’art. 195 c.p.c. ad opera della legge n. 69 del 2009, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una “bozza” della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d’ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d’ufficio, ma soltanto all’accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità – ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa – la consulenza tecnica d’ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell’incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa.

Ordinanza|5 ottobre 2021| n. 26992. CTU e messa a disposizione delle parti di eventuali osservazioni scritte

Data udienza 6 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Consulenza tecnica d’ufficio – Consulente – Messa a disposizione delle parti di eventuali osservazioni scritte prima del deposito della relazione – Omissione – Violazione del diritto di difesa – Non sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26584-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
ASL AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS), PERSIA MARCO, IANNUZZI ANTONIO, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1115/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 04/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

CTU e messa a disposizione delle parti di eventuali osservazioni scritte

RILEVATO

che:
(OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia con atto di citazione del 3 ottobre 2002 l’Azienda Sanitaria Locale 5 “spezzino” ed i medici (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo il risarcimento del danno per il decesso del congiunto (OMISSIS) da ascrivere alla condotta negligente dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di La Spezia. Intervenne volontariamente Drago Loredana. Il Tribunale adito, previa CTU, rigetto’ la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Con sentenza di data 4 luglio 2018 la Corte d’appello di Genova, previa nuova CTU, rigetto’ l’appello.
Osservo’ la corte territoriale, in ordine all’eccezione di nullita’ della CTU per mancata sottoposizione della bozza ai consulenti di parte, che l’articolo 195 c.p.c., comma 1, cosi’ come modificato dalla L. n. 60 del 2009, articolo 46, si applicava ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e che comunque la parte, dopo il deposito della relazione aveva potuto controbattere alle considerazioni del CTU. Aggiunse che, come da conclusioni del CTU, non ricorreva il nesso causale fra la morte del (OMISSIS), avvenuta a seguito di infarto miocardico, e la condotta del sanitario.
Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilita’ del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
CONSIDERATO
che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 201 c.p.c., comma 2, degli articoli 194 e 101 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Osserva la parte ricorrente che la CTU disposta in grado di appello e’ nulla perche’ non e’ stato rispettato il contraddittorio endoprocedimentale nell’ambito del procedimento di acquisizione materiale dei dati da elaborare e che dalla relazione di consulenza non emerge alcuna traccia ne’ della convocazione dei consulenti di parte, ne’ della loro effettiva partecipazione all’attivita’ materiale di acquisizione dei dati da elaborare, risultando cosi’ violata la disposizione che prevede la partecipazione del consulente di parte alle operazioni del consulente del giudice. Aggiunge che anche l’omessa acquisizione delle osservazioni critiche all’elaborato peritale in sede endoprocedimentale costituisce violazione del principio del contraddittorio, di cui sono attuazione le norme introdotte con la L. n. 69 del 2009, e che la nuova disposizione ha solo individuato le scansioni temporali da rispettare, ma non ha introdotto un principio che doveva ritenersi non preesistente.
Il motivo e’ inammissibile. La censura contiene due sub-motivi.
Con il primo sub-motivo i ricorrenti denunciano la violazione della regola che dispone che i consulenti di parte siano convocati alle operazioni che compie il CTU e possano prendervi parte. Trattasi di censura inammissibile, e pertanto non scrutinabile, perche’ i ricorrenti hanno omesso di indicare specificatamente, cosi’ violando l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, se e quando tale eccezione sia stata sollevata nel processo di merito. In sede di esposizione dei fatti di causa si precisa che all’udienza successiva al deposito della CTU e’ stata eccepita la nullita’ della consulenza, ma non si indica quale sia stato il contenuto dell’eccezione. Trattasi di esigenza ancora piu’ avvertita ove si consideri che nella decisione impugnata si legge che l’eccezione di nullita’ della CTU ha avuto ad oggetto la mancata sottoposizione della bozza ai consulenti di parte.
Sul punto va rammentato che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullita’ del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attivita’ deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimita’ e’ investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purche’ la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformita’ alle regole fissate al riguardo dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (fra le tante da ultimo Cass. 134 del 2020).
Il secondo sub-motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, perche’ il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento. La censura mira a contrastare la statuizione sulla eccezione di nullita’ di cui vi e’ menzione nella motivazione della decisione. L’orientamento di questa Corte, richiamato peraltro nella decisione impugnata, e’ nel senso che nel regime precedente la modifica dell’articolo 195 c.p.c. ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una “bozza” della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d’ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che e’ atto riservato al consulente d’ufficio, ma soltanto all’accertamento materiale dei dati da elaborare; ne deriva che non e’ affetta da nullita’ – ma da mera irregolarita’, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa – la consulenza tecnica d’ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell’incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa (Cass. n. 5897 del 2011, n. 24792 del 2010).
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione della parte intimata.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1 – quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilita’ del ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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