Il delitto di violazione dei sigilli

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|6 settembre 2021| n. 32889.

Il delitto di violazione dei sigilli di cui all’art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l’obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell’avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene.

Sentenza|6 settembre 2021| n. 32889. Il delitto di violazione dei sigilli

Data udienza 29 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Sequestro preventivo – Reati edilizi – Distinzione tra il reato di costruzione abusiva e quello di lottizzazione abusiva – Configurabilità del concorso – Censure di mero fatto – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ANDRONIO A. M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il provvedimento dei 29/01/2021 dei Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDRONIO Alessandro Maria;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

Il delitto di violazione dei sigilli

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza di riesame, proposta nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) – indagati entrambi per reati di cui ami articoli 81 e 110 c.p. e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera c) (capo A), (OMISSIS) anche per il reato di cui all’articolo 349 c.p., comma 2, (capo B) e (OMISSIS) altresi’ per il reato di cui agli articoli 110, 48 e 480 c.p. (capo C) – avverso il decreto del Gip presso il Tribunale di Lecce del 22/12/2020, con cui era stato disposto il sequestro preventivo dell’area e di tutte le strutture e manufatti costituenti l’intero complesso edilizio a vocazione esclusivamente residenziale, realizzato in (OMISSIS), oggetto dell’imputazione.
2. Avverso l’ordinanza gli indagati hanno proposto, tramite difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con una prima doglianza, si deduce la violazione dell’articolo 324 c.p.p., comma 6, in relazione all’inosservanza del termine a comparire per il secondo difensore, che costituirebbe una nullita’ di ordine generale, codificata dall’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La difesa contesta la motivazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui e’ onere dell’indagato avvisare per tempo il proprio difensore della data di udienza. A parere della difesa, il Tribunale del riesame, avendo ricevuto la nomina del secondo difensore tardivamente, non per negligenza dell’indagato ma per la sua tradiva trasmissione da parte del pubblico ministero, e avendo l’obbligo di rispettare il termine dilatorio di tre giorni ex articolo 324 c.p.p., comma 6, avrebbe dovuto concedere un ulteriore termine per la comparizione delle parti.

 

Il delitto di violazione dei sigilli

2.2. Con una seconda censura, si lamenta la violazione degli articoli 405, 406 e 407 c.p.p., in relazione al mancato rispetto del termine massimo di durata delle indagini, pari a sei mesi, e alla conseguente inutilizzabilita’ degli atti investigativi compiuti dopo il 16/12/2017, limite temporale per lo svolgimento di tali indagini. La difesa contesta la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale del riesame, in merito ai termini di chiusura delle indagini, ritenendo errato il termine massimo di diciotto mesi, indicato nell’ordinanza impugnata, sul rilievo che, in assenza della concessione di due valide proroghe, risulta nel caso di specie operante l’inferiore limite temporale di sei mesi. La difesa opera una dettagliata ricostruzione dei fatti, dalla data di iscrizione dei due procedimenti, inizialmente separati, nel registro delle notizie di reato per (OMISSIS) (RGNR 4401/2017) e (OMISSIS) (RGNR 7077/2018), in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, alla successiva riunione operata dal pubblico ministero il 31/05/2019 in unico procedimento n. 4401/2017, dopo che era stata richiesta archiviazione per il procedimento n. 7077/2018, relativo a (OMISSIS) – per estinzione del reato a seguito di intervenuta autorizzazione in sanatoria – al Gip del Tribunale di Lecce, presso il quale si trovava il fascicolo nelle more della decisione. La difesa censura, anzitutto, la riunione dei due procedimenti operata dal pubblico ministero prima della pronunaia dei Gip sulla precedente richiesta di archiviazione e dopo il decorso del termine massimo per la chiusura delle indagini, che il Tribunale ha ritenuto erroneamente legittima. La difesa, a sostegno della ritenuta violazione del limite temporale di cui all’articolo 405 c.p.p., rileva l’operativita’ nel caso di specie della deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti per reati di criminalita’ organizzata e per quelli aventi ad oggetto misure cautelari reali. Inoltre, la difesa, richiamando la circostanza dell’apertura, nel gennaio 2014, di un fascicolo contro ignoti per reati edilizi, contenente un’informativa del luglio 2014 che identificava compiutamente il (OMISSIS), lamenta sia il ritardo della Procura della Repubblica nell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato avvenuta solo in data 16/05/2017 – che la maturata prescrizione del reato da questi commesso, in quanto relativo a opere edilizie che risalgono al piu’ tardi all’anno 2013 e che, successivamente, non hanno subito alcuna trasformazione o modifica, come emergerebbe dalla perizia dell’architetto (OMISSIS).

 

Il delitto di violazione dei sigilli

Dunque, la difesa, lamentando la violazione del termine massimo per la durata delle indagini, deduce l’inutilizzabilita’ degli atti investigativi, quali la consulenza dell’ingegnere (OMISSIS) depositata il 07/06/2018, l’integrazione della consulenza depositata il 07/12/2018, la seconda consulenza del 28/09/2020, i verbali di sopralluogo del 22/02/2019, del 06/06/2019, del 24/11/2020 e del 30/10/2019, le informative del 22/09/2020 e dei 03/12/2020. Inoltre, a parere della difesa, proprio il contenuto della perizia dell’ingegnere (OMISSIS), ritenuta inutilizzabile, ha determinato il pubblico ministero ad iscrivere il reato di lottizzazione abusiva a carico di (OMISSIS) il 13/03/2019, e a carico di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) il 21/03/2019, con violazione dell’articolo 335 c.p.p., comma 2. La difesa, invero, lamenta l’illegittimita’ della nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, sul rilievo che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale del riesame, non si tratta di un nuovo fatto, ma della riqualificazione giuridica del medesimo fatto contestato nell’ambito dei procedimenti riuniti (nn. 4401/2017 e 7077/2018), che avrebbe dovuto determinare un mero aggiornamento della notizia di reato gia’ iscritta. Si afferma che gli abusi edilizi contestati, al momento della nuova iscrizione del reato di lottizzazione abusiva, erano gli stessi di quelli oggetto dei procedimenti riuniti, gia’ prescritti per (OMISSIS) e in parte sanati per (OMISSIS).
Infine, la difesa, in relazione al capo B) dell’imputazione, lamenta la violazione dell’articolo 349 c.p., sul rilievo che non possa configurarsi il reato di violazione di sigilli in assenza della loro materiale apposizione sui beni oggetto di sequestro, nella fattispecie non apposti. inoltre, e’ censurata la contestata realizzazione di nuove opere abusive da parte dell’indagato (OMISSIS), sul rilievo che quest’ultimo ha completato esclusivamente il fabbricato dell’impianto fotovoltaico, che risulta legittimo in quanto preventivamente autorizzato. La difesa contesta, altresi’, l’imputazione di nuove opere di installazione degli infissi sui locali, ritenendo questi gia’ presenti in epoca antecedente al disposto sequestro probatorio, e riguardo al riempimento della piscina con acqua pulita e alla presenza di alcune sdraio ritenuto sintomatico della violazione dei sigilli – lamenta l’impossibilita’ di chiudere una piscina dall’esterno senza riempirla con acqua, con l’apposizione di un telone galleggiante di copertura, attivita’ necessaria per adempiere agli obblighi di custode.
3.

 

Il delitto di violazione dei sigilli

In data 12/04/2021, i ricorrenti hanno presentato memorie, con le quali ribadiscono, in replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale: in merito al primo motivo di ricorso, che la nomina del secondo difensore e’ stata depositata presso la cancelleria del pubblico ministero prima della notifica del decreto di fissazione dell’udienza del riesame; in relazione alla seconda doglianza, che il richiamato procedimento penale n. 710/2014 e la censurata inesistenza di richieste di proroga del termine massimo delle indagini non costituiscono circostanze nuove, essendo ben note al Tribunale del riesame; in relazione al reato di violazione di sigilli, l’inconsistenza delle residue condotte contestate, comprovanti la effettiva conservazione dei beni da parte dell’indagato (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.
1.1. Il primo motivo di impugnazione – con cui si lamenta la violazione dell’articolo 324 c.p.p., comma 6, in relazione all’inosservanza del termine a comparire per il secondo difensore – e’ infondato. La difesa, nell’eccepire la conseguente nullita’ assoluta ex articolo 178 c.p.p., lettera c) e nel censurare l’imputabilita’ del ritardo della nomina del secondo difensore alla negligenza dei pubblico ministero, che ha tardivamente trasmesso li relativo atto al Tribunale del riesame, non contesta la circostanza indicata nell’ordinanza impugnata, secondo cui la nomina del secondo difensore dell’indagato (OMISSIS) risale a 22/01/2021, data successiva al deposito dell’istanza di riesame dei 18/01/2021.
Secondo gli insegnamenti di questa Corte, al difensore di fiducia dell’imputato, che sia stato nominato in data successiva a quella della richiesta di riesame senza che il tribunale ne abbia avuto conoscenza, non spetta l’avviso della data fissata per l’udienza, gravando sull’indagato un onere di attivazione e diligenza per consentire al difensore di svolgere il proprio mandato (Sez. 6, n. 30781 del 29/09/2020; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018). Inoltre, in relazione al carattere della nullita’ derivante dalla violazione dell’articolo 324 c.p.p., comma 6 e’ consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui, in tema di riesame, la violazione dei tre giorni liberi di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 8, e articolo 324 c.p.p., comma 6, non determina una nullita’ di carattere assoluto, con la conseguenza che essa e’ assoggettata ai termini di deducibilita’ di cui all’articolo 182 c.p.p. e alla sanatoria di cui all’articolo 184 c.p.p., e che tale vizio non puo’ essere comunque eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa (Sez. 3, n. 44075 del 10/07/2014). Dunque, l’omesso avviso della data dell’udienza fissata per la trattazione del riesame a uno dei due difensori di fiducia, nominato prima dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, e’ causa di nullita’ a regime intermedio, che non puo’ essere dedotta dall’indagato qualora egli abbia concorso a darvi causa non essendosi attivato per portare il nuovo difensore a conoscenza della data dell’udienza (Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019).

 

Il delitto di violazione dei sigilli

Tali principi di diritto risultano correttamente applicati dal Tribunale che, con sufficiente, coerente e logica motivazione, ha ritenuto che fosse onere dell’indagato (OMISSIS), gia’ assistito da un difensore di fiducia, a cui era stato tempestivamente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza, informare il secondo difensore della data di udienza per consentirgli di esplicare il suo mandato. Il Tribunale osserva, inoltre, che l’atto di nomina del nuovo difensore era stato depositato ad un Giudice incompetente, quale il Gip, che non aveva la materiale disponibilita’ del fascicolo e, nei caso in esame, rileva altresi’ l’applicazione della regola dettata dall’articolo 182 c.p.p., comma 1, secondo la quale le nullita’ diverse da quelle assolute e insanabili non possono essere eccepite da chi vi ha dato o concorso a darvi causa.
1.2. Il secondo motivo di censura – con cui si lamenta la violazione degli articoli 405, 406 e 407 c.p.p., in relazione al mancato rispetto del termine massimo di durata delle indagini preliminari e alla conseguente inutilizzabilita’ degli atti investigativi compiuti dopo il limite temporale del 16/12/2017 – e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
1.2.1. La difesa propone una ricostruzione dei fatti – dalle date di iscrizione dei due procedimenti inizialmente separati, alla successiva riunione dei medesimi e alla nuova iscrizione dei procedimenti per lottizzazione abusiva – diversa rispetto a quella operata dal Tribunale del riesame, comprendente anche il richiamo a circostanze fattuali che appaiono nuove rispetto all’ordinanza impugnata, come il riferimento al procedimento contro ignoti n. 710/2014 e all’assenza di richieste di proroga del termine di durata delle indagini preliminari. Tale doglianza, muovendo da una ricostruzione di fatti alternativa a quella accertata nell’ordinanza impugnata, risulta inammissibile in quanto viola i imiti posti dall’articolo 325 c.p.p., comma 1, non prospettando alcun vizio di violazione di legge o di mancanza integrale della motivazione. Va ricordato, sul punto, che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’articolo 325 c.p.p. ammette il sindacato di legittimita’ solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicita’ manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003).

 

Il delitto di violazione dei sigilli

Dunque, in tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 02/02/2017).
Inoltre, le censure di inosservanza del termine massimo della durata delle indagini preliminari e di inutilizzabilita’ degli atti investigativi rappresentano la mera ripetizione di doglianze gia’ esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di riesame. E’ sufficiente richiamare la motivazione dell’ordinanza impugnata, che risulta comunque priva di vizi di manifesta illogicita’ o contraddittorieta’, nella parte in cui confuta la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa con istanza di riesame, in quanto non corretta, ed evidenzia come i procedimenti n. 4401/2017 per (OMISSIS) e n. 7077/2018 per (OMISSIS), inizialmente separati, riguardassero il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera b). Il Tribunale evidenzia, inoltre, che sia (OMISSIS), in data 13/03/2019, che (OMISSIS), in data 21/03/2019, venivano iscritti per il diverso reato di lottizzazione abusiva del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 44, comma 1, lettera c), dai cui momenti temporali iniziavano a decorrere i termini massimi per la chiusura delle indagini preliminari. Successivamente, in data 24/11/2020, (OMISSIS) era stato iscritto nel registro degli indagati anche per il reato di cui all’articolo 349 c.p., comma 2, a seguito del sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria, con cui erano state accertate la prosecuzione dei lavori e la violazione dei sigilli apposti con precedente sequestro probatorio.
Pertanto, come ben evidenziato dall’ordinanza impugnata, gli atti indiziari risultano ampiamente utilizzabili in quanto tempestivi, al contrario di quanto censurato dalla difesa. In species, la consulenza dell’ingegnere (OMISSIS) depositata il 07/06/2018 e la sua integrazione del 07/12/2018 sono antecedenti all’iscrizione delle notizie di reato di lottizzazione abusiva in capo agli indagati, mentre le ulteriori informative e i verbali di sopralluogo dell’anno 2019 e 2020 sono utilizzabili in quanto riferibili al reato di violazione di sigilli di cui al capo B) dell’imputazione, per il quale (OMISSIS) e’ stato iscritto nel registro degli indagati in data 24/11/2020.
Inoltre, la doglianza di inutilizzabilita’ dei succitati atti indiziari risulta comunque inammissibile, in quanto formulata in termini non specifici, senza alcuna prospettazione ed evidenza, da parte della difesa, della possibile incidenza probatoria di tali atti di indagine ai fini del sequestro preventivo. Per quanto attiene, invece, la specifica censura della motivazione dell’ordinanza impugnata con cui si considera applicabile il termine di diciotto mesi, ritenuto errato dalla difesa, essa risulta irrilevante ai fini dell’utilizzabilita’ degli atti indiziari suelencati, in ragione della circostanza fattuale, ricostruita dal Tribunale del riesame, delle nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato, risalenti al 13/03/2019 per (OMISSIS) e al 21/03/2019 per (OMISSIS).

 

Il delitto di violazione dei sigilli

1.2.2. La difesa solleva, con il secondo motivo di ricorso, ulteriori censure in ordine alla nuova iscrizione degli indagati per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera c), e alla riunione dei due procedimenti inizialmente separati, operata dal pubblico ministero, dopo aver richiesto l’archiviazione al Gip per il procedimento n. 7077/2018 relativo a (OMISSIS), le quali risultano infondate.
Per quanto attiene alla prima, il Tribunale del riesame ha osservato, con motivazione sufficiente e logicamente coerente, come non vi sia stata alcuna nuova iscrizione previa riqualificazione giuridica dei fatti gia’ iscritti nel registro degli indagati – come erroneamente sostenuto dalla difesa gia’ con istanza di riesame – ma come il pubblico ministero abbia, invece, proceduto all’iscrizione di un autonomo reato costituito dalla lottizzazione abusiva. Il Tribunale, evidenziando la diversita’ ontologica sussistente tra il reato di costruzione abusiva e quello di lottizzazione abusiva, ha rilevato che risulta diverso il fatto storico inizialmente contestato con riferimento alla costruzione in assenza o in difformita’ dai titoli ablativi, dall’ipotesi di lottizzazione abusiva, che implica che la costruzione – che determina una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio in zona non adeguatamente urbanizzata – sia stata posta in essere in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 30. Il Tribunale ha evidenziato, invero, che e’ ipotizzabile un concorso tra la fattispecie di lottizzazione abusiva e quella di costruzione posta in essere in assenza di permesso di costruire, in conformita’ agli insegnamenti di questa Corte, secondo cui il reato di lottizzazione abusiva, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, comma 1, lettera c), puo’ concorrere materialmente con le altre violazioni edilizie previste dalle lettera a) e b) del medesimo articolo (Sez. 3, n. 46478 del 04/05/2017; Sez. 3, n. 9307 dei 24/02/2011).
Per quanto attiene alla censura relativa alla riunione dei procedimenti operata dal pubblico ministero, dopo la richiesta al Gip di archiviazione del procedimento n. 7077/2018, il Tribunale ha rigettato la medesima doglianza sollevata con istanza di riesame, rilevando la legittimita’ di tale riunione in ragione del fatto che il Gip, in data 31/05/2019, non si era ancora pronunciato sulla richiesta. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimita’, nella parte in cui considera ammissibile la revoca da parte del pubblico ministero della richiesta di archiviazione, sulla quale il giudice non si sia ancora pronunciato, e ritiene, al contrario, abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in presenza di detta revoca, disponga invece l’archiviazione (ex plurimis, Sez. 5, n. 17634 del 06/12/2019). Il Tribunale ha, dunque, evidenziato che la revoca del pubblico ministero puo’ essere espressa o tacita, in quanto cio’ che rileva e’ che essa sia univoca (Sez. 6, n. 11379 del 29/01/2018). Nel caso in esame, come correttamente motivato dall’ordinanza impugnata, il pubblico ministero, chiedendo la restituzione degli atti del procedimento n. 7077/2018 e procedendo alla riunione con altro procedimento, aveva manifestato in maniera univoca la volonta’ di revocare la richiesta di archiviazione.

 

Il delitto di violazione dei sigilli

1.2.3. L’ulteriore censura, sollevata dalla difesa, sull’operativita’ nel caso di specie della deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini massimi di durata delle indagini preliminari e’ inammissibile per manifesta infondatezza. sufficiente richiamare la motivazione dell’ordinanza impugnata che, nel ritenere applicabile nel caso di specie la sospensione del termine di chiusura delle indagini per il periodo feriale, risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui, invero, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 2, prevede che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalita’ organizzata, e che tale deroga riguarda anche quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali (ex plurimis, Sez. 4, n, 146 del 19/12/2018, dep. 03/01/2019). Dunque, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la deroga alla sospensione nel periodo feriale opera solo nel caso di misure cautelari connesse con reati di criminalita’ organizzata, i quali risultano assenti nella fattispecie in esame.
1.2.4. La doglianza riferita alla maturata prescrizione dei reato di lottizzazione abusiva contestato all’indagato (OMISSIS), relativo a opere edilizie che risalgono all’anno 2013 e che, secondo il consulente di parte (OMISSIS), non hanno subito successivamente alcuna trasformazione o modifica, e’ riammissibile in quanto viola i limiti posti dall’articolo 325 c.p.p. al ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali. La difesa, invero, propone una ricostruzione alternativa dei fatti, diversa da quella realizzata dall’ordinanza impugnata, senza prospettare vizi di violazione di legge o di mancanza integrale della motivazione.
Il Tribunale, nel rigettare la medesima censura sollevata con istanza di riesame, evidenzia la natura di reato permanente della contravvenzione di lottizzazione abusiva, che viene a perfezionarsi con il compimento dell’ultimo atto lottizzatorio che, nel caso di lottizzazione meramente negoziale, e’ normalmente rappresentato dall’ultimo atto di vendita e, nella lottizzazione materiale, dall’ultima opera materiale realizzata. Il Tribunale, pertanto, osserva che le conclusioni del consulente di parte, richiamate dalla difesa, sono smentite dalle indagini della polizia giudiziaria che, in data 24/11/2020, ha accertato che le opere, allo stato rustico al momento del sequestro probatorio, erano state completate alla data del sopralluogo. Dunque, il Tribunale ha evidenziato che termine di prescrizione decorrera’ dalla data del decreto del sequestro preventivo e cioe’ dal 22/12/2020, a meno che non si accerti che gli indagati, oltre che utilizzare gli immobili dopo il predetto sequestro preventivo, abbiano compiuto anche ulteriori opere, nel qual caso il termine di prescrizione iniziera’ a decorrere dall’esaurimento dell’attivita’ edilizia.
Tale motivazione rappresenta una corretta applicazione degli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la fattispecie di lottizzazione abusiva e’ reato progressivo nell’evento che giunge a compimento solo con l’ultimazione delle costruzioni, sicche’ anche quando le attivita’ di edificazione siano portate a termine da persone diverse da quelle che hanno proceduto alla lottizzazione, la permanenza cessa solo quando l’intero programma di lottizzazione viene attuato e cioe’ all’epoca di ultimazione della ultima opera, sia essa una costruzione abusiva o un’urbanizzazione primaria o secondaria; conseguentemente solo da tale momento puo’ computarsi il termine necessario per a prescrizione del reato (ex plurimis, Sez. 3, n. 48346 del 20/09/2017).
1.2.5. Infine, l’ultima censura, sollevata dalla difesa con il medesimo motivo di ricorso, in ordine all’insussistenza del reato ex articolo 349 c.p., contestato all’indagato (OMISSIS) nel capo B) dell’imputazione, per l’assenza della materiale apposizione dei sigilli sui beni oggetto di sequestro probatorio, e’ inammissibile per manifesta infondatezza e perche’ contraria ai limiti posti dall’articolo 325 c.p.p., al ricorso per cassazione.
La difesa prospetta mere asserzioni fattuali – in ordine alle nuove opere di installazione degli infissi sui locali, all’attivita’ di riempimento della piscina con acqua pulita e alla sua copertura con telo – che sono dirette a sollecitare una sostanziale valutazione di merito, preclusa alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p.. Inoltre, tale censura si traduce in una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dal Tribunale del riesame, senza la previsione di alcun vizio di violazione di legge o di mancanza radicale di motivazione dell’ordinanza impugnata.

 

Il delitto di violazione dei sigilli

Il Tribunale, in ogni caso, ha rilevato l’infondatezza della censura difensiva che esclude la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 349 c.p., in assenza di sigilli o segni esteriori materialmente apposti ai beni sequestrati. Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, che nel caso di specie a (OMISSIS) era stato notificato il decreto di sequestro probatorio, a mani proprie, in data 06/06/2019, dal cui verbale di esecuzione emerge altresi’ che, alla presenza del medesimo, era stato apposto anche un cartello indicante l’avvenuto sequestro e il divieto di accesso a persone non autorizzate. Il Tribunale ha osservato che, nonostante cio’, (OMISSIS) aveva continuato ad ultimare gli interventi edilizi essendo pienamente consapevole della loro illiceita’, come verificato in data 24/11/2020 dal personale della Polizia provinciale. E tale motivazione risulta conforme al principio di diritto espresso pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il delitto di violazione dei sigilli di cui all’articolo 349 c.p. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l’obbligo di immodificabilita’ del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell’avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene (Sez. 3, n. 43169 dei 15/05/2018).
2. I ricorsi, per tali motivi, devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

Il delitto di violazione dei sigilli

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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