La semilibertà dal regime carcerario accordata al condannato

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 9 luglio 2020, n. 20512.

Massima estrapolata:

La semilibertà dal regime carcerario accordata al condannato o all’internato non può essere revocata solo sulla presa d’atto di avvenute violazioni del regime. Non basta, ad esempio, la denuncia dei carabinieri che rilevano la mancata presenza del semilibero a casa, in occasione di un controllo, e che segnalano l’assenza di due/tre giorni dal lavoro apparentemente ingiustificata. Tali presupposti di fatto non possono far scattare da parte del giudice la decisione assunta de plano della cancellazione del beneficio. La revoca, infatti, si giustifica con un giudizio ad hoc e completo di inidoneità del condannato a godere del trattamento di favore.

Sentenza 9 luglio 2020, n. 20512

Data udienza 1 luglio 2020

Tag – parola chiave: Detenuto – Semilibertà dal regime carcerario – Condannato o internato – Revoca della misura – Presa d’atto di avvenute violazioni del regime – Insufficienza – Mancata presenza del semilibero a casa in occasione di un controllo – Assenza di due/tre giorni dal lavoro apparentemente ingiustificata – Decisione assunta de plano della cancellazione del beneficio – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/03/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROCCHI GIACOMO;
lette le conclusioni del PG CANEVELLI Paolo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno revocava la misura della semiliberta’ nei confronti di (OMISSIS).
Il provvedimento veniva adottato in quanto i Carabinieri avevano riferito che (OMISSIS) era stato denunciato per i delitti di cui agli articoli 392, 610 e 612 c.p., non era stato trovato in casa in occasione di un controllo operato l'(OMISSIS), in tre occasioni non si era presentato sul posto di lavoro senza produrre certificato medico e, infine, era stato denunciato per il delitto di cui all’articolo 393 c.p..
Secondo il Tribunale, si trattava di comportamento tale da determinare la revoca del beneficio.
2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo violazione di legge ed erronea valutazione di una prova decisiva.
La misura era stata adottata per le denunce presentate contro (OMISSIS), per l’assenza dall’abitazione in occasione di un controllo e per l’assenza ingiustificata dal lavoro in due occasioni.
Il ricorrente osserva che le denunce proposte non erano sufficienti per ritenere (OMISSIS) autore di condotte illecite e che, in occasione del controllo operato il (OMISSIS), (OMISSIS) non era in casa perche’ si trovava con i propri familiari a festeggiare il Capodanno: in ogni caso, nessun reato era stato commesso; infine, l’assenza dal lavoro era derivato da un malessere transitorio che era stato riferito sia al datore di lavoro che ai Carabinieri.
Secondo il ricorrente, per la revoca della misura della semiliberta’ non e’ sufficiente la mera violazione delle prescrizioni del programma di trattamento, essendo necessario accertare anche l’atteggiamento psicologico del soggetto per verificare se lo stesso sia o meno idoneo al trattamento.
In un secondo motivo il ricorrente deduce illogicita’ e scarnezza della motivazione e, in un terzo sottolinea le informazioni positive della Direzione del Carcere.
3. Il Procuratore generale, Dott. Canevelli Paolo, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e determina l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
L. n. 354 del 1975, articolo 50, comma 1, prevede che il provvedimento di semiliberta’ possa essere revocato in ogni tempo “quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento”: quindi, la legge esclude qualsiasi automatismo in presenza di violazioni alle prescrizioni o condotte non positive del condannato (salvo il caso, previsto dai commi successivi, di un’assenza dall’istituto per un tempo maggiore di dodici ore), affidando al Tribunale di Sorveglianza una valutazione che colleghi tali condotte ad un giudizio di non idoneita’ al trattamento.
Questa Corte, infatti, ha piu’ volte affermato che, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semiliberta’, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalita’ di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l’inidoneita’ al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019 – dep. 18/11/2019, OCORO VELASQUEZ ROIMER ALEXIS, Rv. 27745201; Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010 – dep. 12/08/2010, Farouq, Rv. 248357).
La lettura del provvedimento impugnato dimostra che il Tribunale di Sorveglianza non ha proceduto a tale necessaria valutazione: in effetti, la motivazione contiene soltanto l’elenco degli eventi “negativi” a carico di (OMISSIS), cui segue l’affermazione – sostanzialmente immotivata – secondo cui il comportamento del soggetto era stato tale da determinare la revoca del beneficio.
La valutazione di cui si e’ detto presuppone, invece, una verifica della consistenza e della gravita’ delle condotte menzionate.
Quanto alle denunce presentate contro (OMISSIS), da una parte il Tribunale di Sorveglianza non e’ tenuto ad attendere un’affermazione di responsabilita’ definitiva del giudice penale, dall’altra puo’ e deve valutare incidentalmente il contenuto degli atti in base a principio generale stabilito dall’articolo 2 c.p.p., comma 2: in effetti, la mera presentazione di una denuncia non fornisce garanzie in ordine ad una probabile responsabilita’ del denunciato, mancando una valutazione da parte di un altro giudice (come avviene, invece, ad esempio, quando nei confronti del soggetto viene emessa una misura cautelare).
Il Tribunale, inoltre, deve valutare la gravita’ delle condotte e anche le giustificazioni addotte dal semilibero: ancora una volta, non e’ il numero degli “eventi” avversi a determinare la decisione (anche se un numero elevato puo’ risultare significativo), ma la loro gravita’ e, in definitiva, la loro capacita’ di dimostrare l’inidoneita’ del semilibero al trattamento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza n. 432 del 13 – 15 marzo 2019 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha revocato la misura della semiliberta’ nei confronti di (OMISSIS) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza suddetto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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