Al fine di stabilire il carattere liquido del credito

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19894.

La massima estrapolata:

Al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell’attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi, quando l’ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero quando, in base ad esso, sia determinato dal Giudice nel decreto ingiuntivo con un semplice calcolo aritmetico.

Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19894

Data udienza 4 marzo 2020

Tag/parola chiave: COMPETENZA – COMPETENZA PER TERRITORIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. MARCHES BESSO Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13013-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS)
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 733/2019 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere quale giudice competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.

RITENUTO

che:
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato (OMISSIS), in qualita’ di titolare dell’omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto n. 1433/2018 con cui il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 6,378,22 in favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l., a titolo di corrispettivo della vendita di materiale edile, dovuto per la fornitura n. (OMISSIS); l’opponente preliminarmente eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso in favore di quello di Santa Maria di Capua Vetere, non essendo il credito azionato ne’ liquido ne’ determinato ex articolo 1182 c.c., comma 3.
Il Tribunale di Treviso – con sentenza 28 marzo 2019, n. 733, resa ex articolo 281-sexies c.p.c., – riteneva fondata l’eccezione e dichiarava la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere; in accoglimento dell’opposizione dichiarava la nullita’ del decreto opposto.
2. Contro la sentenza propone ricorso per regolamento necessario di competenza la societa’ (OMISSIS) s.r.l., che ha depositato altresi’ memoria ex articolo 378 c.p.c.
(OMISSIS) ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

che:
I. Il ricorso contesta violazione degli articolo 1182 c.c., comma 3, e articolo 1498 c.c., comma 3, per “errato collegamento, nell’individuazione del giudice territorialmente competente, alla norma generale dell’articolo 1182 c.c., comma 3, in luogo di quella speciale dell’articolo 1498 c.c., comma 3, in fattispecie connotata da versamento di prezzo non contestuale alla consegna, senza alcuna previsione convenzionale del luogo di pagamento”.
Il ricorso e’ fondato. Il Tribunale di Treviso, nell’accogliere l’eccezione di incompetenza, ha rilevato che (OMISSIS), convenuto sostanziale, ha residenza in provincia di Caserta, che l’obbligazione dedotta in giudizio, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di materiale edile, e’ sorta presso la sede della sua impresa individuale e che analoga considerazione vale per l’ulteriore criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione. Perche’ valga l’applicazione del combinato disposto dell’articolo 1183 c.c., comma 3, e dell’articolo 20 c.p.c. (in base al quale il luogo di adempimento si identifica con il domicilio del creditore) e’ necessario – ha proseguito il Tribunale – che l’obbligazione dedotta in giudizio sia liquida, ovvero che il suo ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato con un semplice calcolo, principio che vale anche per la previsione di cui all’articolo 1498 c.c., comma 3. Nel caso in esame, ha concluso il Tribunale, non e’ stato dedotto che nel contratto di vendita fosse indicato l’ammontare del credito dell’attrice sostanziale o i criteri per determinarlo, ne’ puo’ essere considerato titolo negoziale la fattura depositata dalla societa’ (OMISSIS), con la conseguente inapplicabilita’ dell’articolo 1182, comma 3, e l’applicazione del medesimo art., comma 4, cosi’ che la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il ragionamento del Tribunale di Treviso e’ erroneo. Anzitutto, trattandosi di vendita di cose mobili, va seguito l’orientamento di questa Corte secondo cui “ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis”, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l’acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell’ipotesi dell’adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex articolo 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore” (cosi’ Cass. 648/2004; v. anche Cass. 2361/2007, per cui ai sensi dell’articolo 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all’atto della consegna; ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore).
Nel caso in esame, pertanto, in cui risulta (v. la fattura posta alla base della richiesta del decreto ingiuntivo e riprodotta alle pp. 3-6 della memoria della ricorrente) che il pagamento fosse previsto successivamente alla consegna della merce e ove, in ogni caso, il venditore ha agito in via giudiziale per ottenere l’adempimento all’obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio dell’articolo 1498 c.c., comma 3, ossia il domicilio del venditore. D’altro canto il riferimento operato dal Tribunale di Treviso alla necessita’ che il credito per il quale si agisce sia liquido non porta ad escludere la competenza del medesimo Tribunale. E’ vero, come afferma il Tribunale, che le sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 17989/2016, hanno affermato (seguendo l’orientamento piu’ restrittivo) che, al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non e’ sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell’attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi (quando l’ammontare, cioe’, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico). Nel caso in esame, pero’, il carattere liquido del credito e’ stato accertato dal medesimo Tribunale, quando ha concesso il decreto ingiuntivo, che puo’ essere pronunciato solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro (articolo 633 c.p.c.).
II. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Treviso, davanti al quale si rimettono le parti nei termini di legge.
Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Treviso, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge. Spese al definitivo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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