La rinuncia all’azione non richiede formule sacramentali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8859.

La rinuncia all’azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell’infondatezza dell’azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all’azione determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte, l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d’ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.

Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8859

Data udienza 26 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità professionale – Risarcimento danni – Presupposti – Impugnazione – Rinuncia ai motivi d’appello – Sopravvenuta carenza di interesse – Cessazione della materia del contendere – Criteri – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9240-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 53/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA depositata il 10/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

che:
Il ricorrente (OMISSIS), commercialista, e’ stato citato in giudizio da un suo cliente per una responsabilita’ professionale.
Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore del cliente (OMISSIS), della somma di 10791,39 Euro, con una sentenza che il (OMISSIS) ha impugnato in appello. Nella pendenza del giudizio di secondo grado, stante la provvisoria esecutivita’ della decisione del Tribunale, il (OMISSIS) ha iniziato una procedura esecutiva per il pagamento della somma oggetto di condanna, ottenendo alla fine ordinanza di assegnazione.
Preso atto di tale avvenuta esecuzione, il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello, in un primo momento, con la precisazione delle conclusioni, ed in seguito, con la comparsa conclusionale, ed ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, dichiarando espressamente di non avere piu’ interesse ad agire.
La corte di appello ha comunque pronunciato nel merito rigettando l’impugnazione.
Propone ricorso il (OMISSIS) con un solo motivo. Non v’e’ costituzione del (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:
§.- Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., e dunque omessa pronuncia sulla domanda rivolta a dichiarare cessata la materia del contendere.
Il motivo e’ fondato.
L’appellante, al momento della precisazione delle conclusioni, e poi con comparsa conclusionale, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con cio’ rinunciando implicitamente alla domanda. Infatti, “la rinuncia all’azione non richiede formule sacramentali, puo’ essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilita’ assoluta tra il comportamento dell’attore e la volonta’ di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell’infondatezza dell’azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all’azione determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte, l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d’ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste piu’ contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi e’ piu’ la necessita’ di affermare la volonta’ della legge nel caso concreto” (Cass. n. 19845/2019).
Nel caso presente, il ricorrente aveva espressamente richiesto che si dichiarasse cessata la materia del contendere, con cio’ lasciando intendere che non v’era piu’ contestazione sul diritto sostanziale.
La corte di appello, pronunciando nel merito, ha invece deciso oltre questa richiesta ossia in modo non conforme alla domanda di parte.
Il ricorso va dunque accolto, con la precisazione che l’appello e’ inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta.
Spese di appello compensate per meta’, in ragione dell’esito del giudizio con condanna del ricorrente al pagamento del residuo di Euro 1300,00 oltre spese generali, compensate quelle di legittimita’ in ragione del peculiare esito procedimentale.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’appello inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa per meta’ le spese del giudizio di secondo grado, ivi liquidate in complessive 2600,00 Euro, oltre spese generali, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dell’altra meta’ in Euro 1300,00 oltre spese generali e compensa quelle della fase di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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