In tema di rapporti tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8876.

In tema di rapporti tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria l’onere di attivarsi per promuovere il procedimento, in ottemperanza al combinato disposto dall’articolo 5, commi 1-bis e 4, lett. a), del Dlgs n. 28 del 2010, spetta all’opposto e l’attribuzione a quest’ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l’onere è allocato in capo a quest’ultimo il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l’onere è fatto gravare sull’opponente l’ingiunzione diventa irrevocabile.

Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8876

Data udienza 11 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Recupero crediti – Ingiunzione di pagamento – Opposizione – Provvisoria esecutorietà – Presupposti – Legge 28 del 2010 – Mediazione civile obbligatoria – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 19596 del 2020 – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34870-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3230/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

Che:
1. – (OMISSIS) ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato dall’INPS, per crediti maturati nei confronti del ricorrente. L’opponente ha contestato la legittimazione di (OMISSIS) che agiva in rappresentanza dell’ente, mentre quest’ultimo ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione.
Dopo aver disposto il mutamento del rito, il giudice di primo grado ha concesso termine alle parti per l’instaurazione della procedura di mediazione, ma nessuna delle due ha provveduto, cosi’ che il giudice ha dichiarato improcedibile l’opposizione.
2. – Avverso tale decisione ha proposto appello il (OMISSIS), assumendo che l’onere di provvedere alla mediazione spetti all’opposto e non all’opponente, ma l’impugnazione e’ stata rigettata con conferma della decisione di primo grado.
3. – Ricorre il (OMISSIS) con un motivo. V’e’ controricorso dell’INPS.

CONSIDERATO

Che:
4. – Con l’unico motivo si denuncia violazione della L. n. 28 del 2010, articolo 5.
I ricorrenti assumono che, contrariamente a quanto statuito dai giudici di merito, l’onere di iniziare la procedura di mediazione spetta all’opposto, in quanto sostanziale attore alla luce della disciplina della L. n. 28 del 2010 la quale prevede, per l’appunto, che l’onere di iniziare la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, segno che e’ interesse di chi agisce in giudizio (attore sostanziale) quello di avviare la procedura.
5. – In ragione della circostanza che il dispositivo e’ comunque conforme a diritto, nel senso che nessuna delle due parti ha provveduto ad attivare la procedura di mediazione, e dunque correttamente e’ stata pronunciata l’improcedibilita’, il dispositivo stesso puo’ essere oggetto di riforma in questa sede, ma solo con riguardo alla sorte del decreto ingiuntivo.
Va evidenziato infatti come, dopo la proposizione del ricorso, e’ stata pubblicata la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 19596 del 2020, che, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, ha statuito che le disposizioni della L. 28 del 2010 sono univoche nel senso che l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all’opposto (p. 12) e che l’attribuzione a quest’ultimo non e’ irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilita’ in ogni caso, se l’onere spetta all’opposto il decreto ingiuntivo e’ revocato, mentre se l’onere e’ fatto gravare sull’opponente l’ingiunzione diventa irrevocabile.
Si intende che, per quanto ci occupa, e per quanto detto prima, questa conseguenza ulteriore della pronuncia di improcedibilita’ e’, per l’appunto, ulteriore e non rende la decisione della corte difforme dal diritto (che pretende che sia dichiarata improcedibile l’opposizione in ogni caso), e dunque serve ai fini dell’accoglimento del ricorso solo quanto alla sorte e decreto ingiuntivo, posto che la dichiarazione di improcedibilita’ e’ ferma.
In sostanza, il ricorso va accolto in quanto, sebbene la decisione di dichiarare improcedibile l’opposizione e’ conforme a diritto, non potendosi decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le parti nell’attivazione della procedura di mediazione, tuttavia, premesso che l’onere di attivare la mediazione compete all’opposto anziche’, come ritenuto dai giudici di merito, all’opponente, va dato atto che la conseguenza della inerzia di quest’ultimo e’ la revoca del decreto. Ossia, poiche’ gli effetti che l’improcedibilita’ ha sul decreto ingiuntivo cambiano a seconda del soggetto che si ritiene tenuto ad instaurare la mediazione, in quanto l’onere compete, come visto, all’opposto, e non e’ stato da questi assolto, il decreto ingiuntivo va revocato.
In ragione del sopravvenuto chiarimento da parte delle Sezioni Unite, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto ingiuntivo. Compensa le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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