La rinuncia al ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 22 maggio 2019, n. 13923.

La massima estrapolata:

La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso.

Sentenza 22 maggio 2019, n. 13923

Data udienza 5 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18920/2014 proposto da:
(OMISSIS) Sas (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) dell’Avvocatura Comunale, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1559/2012 del Tribunale di Pescara, depositata il 29/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’ per sopravvenuta carenza di interesse;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello dell’Aquila con ordinanza depositata il 20 maggio 2014 ha dichiarato, ai sensi e nei termini di cui degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c., nell’apprezzato difetto di una ragionevole probabilita’ di accoglimento, l’inammissibilita’ dell’appello principale proposto da (OMISSIS) S.a.S. – titolare di concessione demaniale di autorizzazione a mantenere per la durata di sei anni una struttura turistico-ricettiva in (OMISSIS), presso il (OMISSIS) – avverso la sentenza del Tribunale di (OMISSIS), depositata il 29 novembre 2012.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di annullamento proposta da (OMISSIS) S.a.S. contro il Comune di Pescara e (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) S.p.A., concessionaria per l’accertamento e la riscossione, dell’atto di recupero emesso per mancato o parziale pagamento del Cosap relativo all’anno 2008, notificato dalla concessionaria per complessivi Euro 3.638,00 comprensivi di sanzioni ed accessori.
Nell’intervenuta declaratoria di inammissibilita’ dell’appello, (OMISSIS) S.a.S. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado nei termini di cui all’articolo 348-ter c.p.c., comma 3, affidato a sei motivi.
Resisteva con controricorso il Comune di Pescara che depositava memoria ex articolo 378 c.p.c..
Nelle more del giudizio e’ intervenuto atto di rinuncia datato 28 febbraio 2019 della societa’ ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio di quest’ultima, benche’ non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29/07/2014 n. 17187).
La rinuncia non risulta notificata alla controparte essendo allegato all’atto abdicativo la sola ricevuta di spedizione dell’inoltro a mezzo del servizio postale.
Sull’indicato estremo puo’ pertanto trovare applicazione il distinto corollario per il quale, la’ dove la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione non risulti notificata alla controparte ex articolo 390 c.p.c., comma 3, essa non e’ capace di produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, ma rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e’, come tale, idonea a determinarne la declaratoria di inammissibilita’.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilita’ del ricorso proposto da (OMISSIS) Sas (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, per sopravvenuta carenza di interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimita’, liquidate in favore del Comune di Pescara in Euro 1.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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