La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 gennaio 2024| n. 2233.

La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte

La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali ma ha carattere recettizio, dato che l’art. 390 c.p.c. richiede esplicitamente che essa sia comunicata alle parti; quando alla rinuncia per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione della controparte, il processo quindi si estingue, ma non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c. che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti.

Sentenza|22 gennaio 2024| n. 2233. La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte

Data udienza 24 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Carattere recettizio – Mancata accettazione della controparte – Effetti in merito alla condanna alle spese in danno del rinunciante

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente Aggiunto

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di Sezione

Dott. PATTI Adriano Pietrogiovanni – Consigliere

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Rel. Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere
ORDINANZA

sul ricorso 825/2023 proposto da:

Provincia di Foggia, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, (…), presso lo studio dell’avvocato D’I. Vi., rappresentata e difesa dall’avvocato De. Vi. Ra.

– ricorrente –

contro

(…) Srl, (…) Srl, (…) Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, (…), presso lo Studio Legale Gr., rappresentate e difese dagli avvocati Ia. Fl., Ma. Be. Gi. e Sc. Fr. Associazione (…), (…) Srl, (…) Srl, (…) Srl, (…) Srl, (…) Spa, (…) Srl, (…) Srl, (…) Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, (…), presso lo studio dell’avvocato Ra. Ma. – Studio Ge. So. e As., che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati Pe. Pi. Lu. e Sc. Fr. Ga.

– controricorrenti –

contro

(…) Srl;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9697/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 04/11/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliere CRUCITTI ROBERTA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, il quale conclude per il dichiararsi l’estinzione del giudizio.

La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte

Rilevato che:

la Provincia di Foggia ha proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Consiglio di Stato aveva dichiarato improcedibili i ricorsi di primo grado (proposti da (…). e altre Società operanti nel settore) e gli appelli proposti dalla Provincia di Foggia avverso le sentenze, n. 260/22 e n. 3580/22, con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia aveva accolto i ricorsi, proposti dalle attuali controricorrenti, contro la delibera del Consiglio provinciale n. 9 del 25 maggio 2021 recante “regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale l.n.160/2019”, nella parte relativa al canone per l’occupazione del sottosuolo con condotte e altre infrastrutture di rete necessarie a collegare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alla rete elettrica e tutti gli atti connessi;

l’Associazione Nazionale Energia del Vento e altre sei società del settore hanno resistito con controricorso;

altro controricorso è stato depositato da (…) Srl, (…) Srl, (…) Srl mentre (…) Srl non ha svolto attività difensiva;

il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ. alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la Provincia di Foggia ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

il P.G. ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio;

(…) e le altre sei Società, con lei controricorrenti, hanno depositato memoria con la quale, preso atto della rinuncia del ricorso, hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto, con condanna, in ogni caso, della ricorrente alle spese.

La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte

Considerato che:

1. la ricorrente ha depositato, a mezzo del suo difensore a ciò espressamente autorizzato, atto di rinuncia al ricorso chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese legali;

la rinuncia è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ. a tutte le controparti le quali non hanno manifestato accettazione; per giurisprudenza di questa Corte la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 5 maggio 2011 n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015 n.3971) ma ha carattere recettizio, esigendo l’art.390 cod. proc. civ. che essa sia comunicata alle parti costituite (Cass. Sez. Un. 18 febbraio 2010 n.3876; Cass.31 gennaio 2013 n.2259);

quando alla rinuncia per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione della controparte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 3971 del 26/02/2015; Cass.n.9484/2020);

2. ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non ricorrano circostanze idonee a derogare alla regola generale della condanna alle spese essendo il ricorso inammissibile;

2.1 in ordine al primo motivo di ricorso – con il quale si è dedotta la violazione dell’art.133 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 ed eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per violazione del limite esterno con invasione nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario- va, infatti, rilevato che, a norma dell’art. 5 cod. proc. civ., la giurisdizione e la competenza si determinano con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo;

nel caso in esame, lo ius superveniens che avrebbe fissato il canone normativo non determina, pertanto, lo spostamento della giurisdizione, che resta, quindi, individuata in base alla legge vigente al tempo della domanda introduttiva;

2.2 a eguale sanzione di inammissibilità soggiace il secondo motivo di ricorso con il quale la Provincia di Foggia ha dedotto un difetto di attribuzione con invasione da parte del giudice amministrativo del potere attribuito alla pubblica amministrazione laddove, secondo la prospettazione difensiva, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, si era sostituito a essa Provincia nella determinazione del canone unico patrimoniale.

Il mezzo è, invero, inammissibile perché non attiene alla giurisdizione risolvendosi, in realtà e nella sostanza, in una censura dell’interpretazione fornita dal Giudice amministrativo della norma sopravvenuta e, quindi, dell’esplicazione interna del potere giurisdizionale a tale giudice devoluto.

Il Consiglio di Stato, infatti, ritenuto applicabile al caso sottoposto al suo esame, l’art. 4, comma 14 quinquies del d. l. n. 146 del 2021(norma avente natura interpretativa), ha rilevato che fosse venuto meno l’interesse a ricorrere delle Società, con conseguente improcedibilità dell’appello. Così statuendo il Giudice amministrativo di appello si è contenuto entro i limiti interni della propria giurisdizione, limitando il proprio sindacato alla sussistenza dei presupposti processuali necessari a giungere a una pronuncia sul ricorso.

In ipotesi similari, queste Sezioni Unite hanno già espresso il principio, cui si ritiene dare continuità, secondo cui ” tanto la legittimazione quanto l’interesse ad agire costituiscono requisiti intrinseci alla domanda, la cui decisione rientra nei limiti interni di giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il profilo del difetto di giurisdizione, non investendo una questione di superamento dei limiti esterni della giurisdizione” (v. Cass. Sez. U. 4 ottobre 2019 n. 475; Cass. Sez. U 14 gennaio 2015 n.475; Cass. Sez. U., 8 febbraio 2013, n.3037; id. 16 aprile 2012 n. 5942);

3 in conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio con condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese come liquidate in dispositivo.

La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente, in persona del Presidente pro tempore, alla refusione in favore delle parti controricorrenti delle spese che liquida, per ciascun gruppo, in euro 3.200,00, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre

2023.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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