La rinuncia al giudizio non ha carattere cosiddetto accettizio

Corte di Cassazione, sezioni unite civili civile, Ordinanza 13 marzo 2020, n. 7216.

La massima estrapolata:

La rinuncia al giudizio non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede cioè per essere produttiva di effetti processuali l’accettazione della controparte, ma ha soltanto carattere recettizio ed impone la declaratoria di estinzione del giudizio in virtù dell’art. 391 del codice di procedura civile.

Ordinanza 13 marzo 2020, n. 7216

Data udienza 11 febbraio 2020

Tag – parola chiave: icorso contro decisioni di giudici speciali – Rinuncia – Estinzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f.

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29772-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. in proprio e quale capogruppo mandataria del (OMISSIS) con (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
COMUNE DI ORTONA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2689/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/05/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia;
uditi gli avvocati (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1.- La (OMISSIS) s.r.l. impugno’ dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo di Pescara la determinazione del Comune di Ortona del 27/1/2016, con cui era stato aggiudicato in via definitiva all’ATI (OMISSIS) s.r.l. – (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. (d’ora in poi solo (OMISSIS) s.r.l.) l’appalto avente ad oggetto l’affidamento, da parte del Comune, della “progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di opere di escavazione e approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona”.
2.- Con sentenza n. 181/2016, il Tar Abruzzo, in accoglimento del primo motivo di ricorso della (OMISSIS) S.r.l., dichiaro’ l’illegittimita’ dell’ammissione alla gara dell’aggiudicataria, per carenza dell’offerta tecnica “sotto il profilo dello studio di impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda la relazione geologica”.
3.- Il Consiglio di Stato, investito dell’appello da (OMISSIS) S.r.l., nella suddetta qualita’, lo ha accolto e ha rigettato l’appello incidentale spiegato dalla (OMISSIS) s.r.l.
3.1- Il giudice amministrativo dell’appello, dopo aver disposto due consulenze tecniche d’ufficio – la seconda espletata da un collegio di docenti – ha condiviso le osservazioni contenute nella prima consulenza, in cui si era dato atto che la relazione e gli elaborati progettuali tecnici prodotti da (OMISSIS) s.r.l. contenevano informazioni idonee a valere come studio di impatto ambientale e come relazione geologica.
3.2.- Circa l’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS), il Consiglio di Stato lo ha rigettato ritenendo che tutti gli ulteriori vizi, denunciati nel ricorso, ma non valutati dal Tar, erano insussistenti o rientranti nella discrezionalita’ tecnica della pubblica amministrazione.
4.- Contro la sentenza la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e articolo 362 c.p.c., articolato in due motivi, al quale ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.r.l., mentre il Comune di Ortona non ha svolto attivita’ difensiva.
5.- In prossimita’ dell’udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta per adesione anche dai procuratori e difensori della (OMISSIS) s.r.l..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve dichiararsi l’estinzione del processo.
In data 7/2/2020 i difensori costituiti per la ricorrente, (OMISSIS) s.r.l., hanno depositato presso la cancelleria di questa Corte un atto di rinuncia al ricorso per cassazione; l’atto risulta sottoscritto anche dai legali rappresentanti della societa’ ai sensi dell’articolo 390 c.p.c.; esso, inoltre, e’ stato sottoscritto per adesione dal legale rappresentante del (OMISSIS) S.r.l. e dai suoi procuratori e difensori.
La sopravvenuta rituale rinuncia al giudizio – la quale, come e’ noto, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioe’, per essere produttiva di effetti processuali l’accettazione della controparte, ma solo carattere recettizio (da ultimo, Cass. 24/12/2019, n. 34460) impone la declaratoria di estinzione del presente giudizio, in vidi dell’articolo 391 c.p.c..
Le spese del presente giudizio devono essere compensate in coerenza con i termini della rinuncia e della espressa accettazione della stessa da parte della controricorrente anche con riguardo alle spese (articolo 391 c.p.c., comma 4).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, poiche’ e’ intervenuta la detta rinuncia e la conseguente accettazione ed il giudizio e’ stato dichiarato estinto, si da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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