La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7405.

La massima estrapolata:

La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria sicché, ponendosi la questione di giurisdizione solo in funzione di tale accertamento, essa non può essere sollevata in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato interno, esplicito o implicito, ma, trattandosi di una questione di merito, può essere sottoposta all’esame del giudice di legittimità solo se sia stata dibattuta e decisa come motivo di nullità del lodo.

Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7405

Data udienza 18 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Arbitrato – Casa di cura – Convenzione Asl – DRG – Indebito oggettivo – Ripetizione – Impugnazione lodo – Compromettibilità in arbitri – Questioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17800/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso e nello studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende, in unione all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Azienda U.S.L. n. (OMISSIS) di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ccntroricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1160/2014 della Corte di appello di Roma, depositata il 21/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/02/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da (OMISSIS) a r.l. nei confronti dell’Azienda USL n. (OMISSIS) di Firenze avverso i due lodi arbitrali, l’uno non definitivo in data 22 febbraio 2007 e l’altro definitivo del 3 agosto 2007, con cui il collegio arbitrale, ritenuta la propria competenza ed accertato l’indebito oggettivo, ha condannato la Casa di Cura alla restituzione in favore della Asl della somma di Euro 3.465.242,63 oltre ad interessi, corrisposta a titolo di DRG (Diagnosis related groups ovvero Raggruppamenti omogenei di diagnosi, sistema di retribuzione degli ospedali per l’attivita’ di cura, secondo cui gli interventi vengono retribuiti non piu’ in base alle giornate di degenza, ma a prestazione ed a corrispettivo predeterminato), percepito dalla casa di cura per l’attivita’ svolta in regime di convenzione attraverso l’intervento di medico scelto dal paziente con oneri a suo carico, sulla base di tre distinte convenzioni, nel periodo 1997-2001.
2. La (OMISSIS) S.r.l. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con otto motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Azienda USL n. (OMISSIS) di Firenze.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’articolo 112 c.p.c. e, ancora, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4.
La (OMISSIS) S.r.l., d’ora in poi per brevita’ Casa di Cura, aveva eccepito l’incompetenza del collegio arbitrale, esorbitando le questioni dedotte dai contenuti della clausola compromissoria.
La Convenzione del 1997, su cui gli arbitri erano chiamati a decidere, aveva ad oggetto “la determinazione dei tetti di ricovero, dei tetti finanziari e dei progetti speciali per gli anni 1997 e 1998” ed essendo la clausola compromissoria riferita alle “eventuali controversie in merito all’applicazione della presente convenzione” (articolo 12), l’oggetto del giudizio arbitrale non avrebbe potuto che essere quello della determinazione dei “tetti” e della ripetizione di quanto eventualmente pagato in piu’ rispetto agli stessi, con esclusione di qualsiasi altra controversia connessa al rapporto di accreditamento.
Sarebbe rimasta in tal modo esclusa la domanda di restituzione dell’indebito dell’Azienda USL n. (OMISSIS) di Firenze, d’ora in poi solo Asl, perche’ riferita non all’eccedenza dei tetti numerici e finanziari, ma al potere del concedente di vietare implicitamente attivita’ convenzionata svolta da personale medico in regime libero-professionale, a richiesta del paziente.
Cioe’ di vietare, escludendone il pagamento, quella attivita’ che era invece espressamente regolamentata e consentita dalla convenzione stipulata dalla Casa di cura con la Regione Toscana del 1977 non modificata da quella del 1997 e diversamente disciplinata solo dalla successiva del 2001.
La convenzione sarebbe stata in vigore al momento dell’introduzione del nuovo sistema di remunerazione ex L. n. 724 del 1994, a corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa (DRG), in luogo della retribuzione a diaria giornaliera sino ad allora in vigore giusta Decreto Legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal Decreto Legislativo n. 517 del 1993 e quindi per un sistema definito, previa accettazione, da un pagamento basato su corrispettivi predeterminati, secondo tariffe regionali, a fronte di prestazioni rese da presidi privati accreditati purche’ rispettosi dei requisiti minimi di struttura, organizzazione e tecnologia.
Il lodo non definitivo non avrebbe pronunciato su di una siffatta incompetenza la’ dove si era limitato ad affermare che l’oggetto della clausola avrebbe ricompreso “ogni questione di applicazione (e non di applicabilita’ astratta) della convenzione e dunque ogni controversia che possa insorgere tra le parti quanto alla sua esecuzione”.
La questione della incompetenza sarebbe stata trattata in risposta alla diversa prospettiva guidata da altra eccezione di nullita’ della clausola sollevata con riferimento alla disciplina applicabile al tempo della stipula della convenzione.
La Corte di appello, investita della eccezione di nullita’ per omessa pronuncia in violazione dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 4 e articolo 829 c.p.c., comma 2, con riferimento all’articolo 112 c.p.c. ed al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si era limitata a richiamare quanto sottolineato dal collegio arbitrale a pagina 31, senza dare spiegazione idonea a dimostrare come nell’affermazione ivi contenuta potesse essere ricompreso l’esame dell’eccezione di incompetenza dedotta dalla ricorrente.
Tanto sarebbe valso la’ dove si riconosce che la clausola compromissoria ricomprende la domanda di ripetizione di indebito, ma solo nei limiti dell’oggetto della convenzione e quindi riferita unicamente al tetto numerico e finanziario delle prestazioni.
Il punto della motivazione del lodo avrebbe ricompreso la diversa ipotesi di nullita’ della clausola sotto il profilo del difetto di giurisdizione e la Corte di appello, poi, con il motivare dal principio per il quale non si ha omessa pronuncia la’ dove il rigetto della domanda sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza, neppure avrebbe dato alcuna spiegazione per consentire di comprendere come la denunciata omessa pronuncia di armonizzasse con l’impostazione logico-giuridica della decisione.
La motivazione per relationem richiede infatti che il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima le ragioni della conferma della decisione appellata ed e’ nulla quella sentenza che, formulata in termini di mera adesione, non consenta di ritenere che alla condivisione delle ragioni del giudice di primo grado quello di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi gravame.
1.1. Il motivo e’ inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
A premessa di ogni successiva valutazione ed in risposta alle deduzioni difensive di identico contenuto reiterate dalla controricorrente in risposta ai vari motivi di ricorso, va precisato sin d’ora che alla formazione del giudizio di inammissibilita’, da valere per tutte le censure articolate in ricorso, sfugge la pure impropria formulazione dei motivi, nella parte in cui si fa valere la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con richiamo dell’error in iudicando ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non dell’error in procedendo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La tassativita’ dei motivi di ricorso per cassazione non implica infatti la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi e pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’articolo 112 c.p.c., purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione (ex multis: Cass. 07/05/2018 n. 10862; Cass. SU 24/07/2013 n. 17931).
Cio’ posto, nel resto.
Questa Corte di legittimita’, con consolidato indirizzo, ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma e’ necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la precisazione che cio’ non si verifica quando, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.
Deve infatti ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 21/07/2006 n. 16788; Cass. 08/03/2007 n. 5351; Cass. 06/12/2017 n. 29191; Cass. 12/07/2018 n. 18491). La sentenza di appello, in corretta applicazione dell’indicato principio, ha ritenuto l’inammissibilita’ del motivo con cui l’odierna ricorrente denunciava l’omessa pronuncia del collegio arbitrale sull’eccezione di incompetenza per difetto di potestas iudicandi, esorbitando il decisum dall’oggetto della clausola arbitrale.
La Corte di merito ha apprezzato di quella eccezione l’implicito rigetto in ragione dell’intervenuto accoglimento da parte della terna arbitrale della domanda di ripetizione di indebito, nella incompatibilita’ logico-giuridica di siffatta pronuncia con l’indicata pretesa.
Il giudizio di incompatibilita’ logico-giuridica che e’ destinato a sostenere la reiezione di una domanda, eccezione a carattere pregiudiziale per implicita sua ricomprensione nella decisione sul merito della controversia adottata dal giudice, la’ dove ad essere denunciata sia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio arbitrale, resta correttamente scrutinato dalla Corte di appello ove essa apprezzi la necessitata ricomprensione nella decisione arbitrale della questione pregiudiziale, senza che rilevino ad integrare il dedotto vizio i contenuti in concreto adottati a sostegno della decisione di merito.
La Corte di appello da’ conto, altresi’, del positivo scrutinio della pregiudiziale questione da parte del collegio arbitrale sostenendo in tal modo con motivazione ancipite la sentenza impugnata, passaggio motivatorio che non attinto dalla proposta critica denuncia di quest’ultima la non concludenza.
1.1.2. Il motivo evidenzia, ancora, una diversa ragione di sua inammissibilita’ la’ dove si deduce dalla ricorrente la nullita’ della sentenza impugnata per mancanza di motivazione ex articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
L’utilizzo nella sentenza della Corte di appello, a mezzo della tecnica della motivazione per relationem, delle argomentazioni sul punto rese nel lodo impugnato non e’ capace di segnalare, di contro all’assunto del ricorrente, una nullita’ della sentenza per l’impossibilita’ di individuarne, in ragione dell’estrema concisione osservata nella motivazione e della mancanza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa, il tema e le ragioni della decisione (Cass. 05/10/2018 n. 24452; Cass. 26/06/2017 n. 15884).
La nullita’ della sentenza per difetto della motivazione intesa quale elemento di struttura del provvedimento e diretta, come tale, a rappresentare, con il fatto esaminato, le ragioni della decisione attraverso lo scrutinio delle censure portate nell’atto di impugnazione, e’ figura di stretta definizione che non ricorre nella specie a fronte delle motivazioni, contenute alle pagine 9 e 10 della sentenza, con cui la Corte capitolina, con duplice ratio decidendi, ha ritenuto l’inammissibilita’ dell’impugnazione del lodo arbitrale proposta dalla Casa di Cura.
Tanto e’ valso, da una parte, nel rilievo operato dalla Corte di appello che il collegio arbitrale si era comunque pronunciato sulla eccezione di propria incompetenza, o di difetto di potestas decidendi per l’eccedenza dell’adottata pronuncia rispetto all’oggetto della clausola compromissoria (p. 9) e dall’altra nella ritenuta evidenza che, in ogni caso, la motivazione arbitrale conteneva, per implicito, la valutazione dell’eccezione di incompetenza (p. 10).
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullita’ dell’impugnata sentenza per omessa motivazione e quindi per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e, ancora, per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte di appello in adesione alla motivazione del lodo impugnato non avrebbe fornito una sia pure sintetica risposta alle censure formulate con l’atto di citazione sulla circostanza che erroneamente gli arbitri avessero ritenuto che la controversia fosse relativa a questioni meramente economiche sulla debenza o meno del corrispettivo relativo a prestazioni sanitarie in convenzione.
I giudici di appello non avrebbero dato ragione del perche’ le critiche mosse dall’impugnante non involgessero, invece, l’accertamento, a carattere pregiudiziale, sul potere dell’Amministrazione di vietare determinate modalita’ di svolgimento delle prestazioni sanitarie rese dalla Casa di Cura, integrate dall’avvalersi di personale medico in regime libero-professionale.
Potere dedotto come estraneo al rapporto in essere tra le parti giusta convenzione del 1997 i cui contenuti dovevano intendersi riferiti alla nuova e diversa, rispetto alla pregressa convenzione del 1977, previsione di tetti numerici e finanziari all’attivita’ delle case di cura convenzionate.
L’appellante aveva dedotto l’estraneita’ alla convenzione del 1997 della prestazione sanitaria resa da un medico in regime libero-professionale a richiesta del paziente che – ricompresa nella precedente convenzione del 1977 e poi modificata solo con la convenzione del 2001, la quale avrebbe disciplinato diversamente sotto il profilo economico tale modalita’ senza prevedere una clausola compromissoria – non si sarebbe comunque risolta, nella sua operativita’, in un semplice automatismo tra prestazione e corrispettivo legittimante, L. n. 1034 del 1971, ex articolo 5, la giurisdizione ordinaria in punto di corrispettivi e canoni.
Essa, piuttosto, involgendo l’accertamento pregiudiziale del potere da parte dell’Amministrazione di escludere dalla convenzione determinate modalita’ di svolgimento delle prestazioni sanitarie e quindi di vietarne il pagamento, si sarebbe sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente esclusione della possibilita’ di compromettere in arbitri le relative controversie.
1.2.1. Ferme le ragioni evidenziate nello scrutinio del primo motivo quanto alla violazione dell’articolo 112 c.p.c., la denunciata nullita’ della motivazione per relationem adottata dalla Corte di merito e’ inammissibile.
L’omessa valutazione dell’effettivo contenuto del motivo volto a censurare, per violazione degli articoli 1362 c.c. e segg. e articolo 1418 c.c., con riferimento alla L. n. 1034 del 1971, articolo 5, il lodo per avere il collegio arbitrale ritenuto la propria competenza nonostante i corrispettivi reclamati dalla Asl non riguardassero il superamento dei tetti, ma i corrispettivi dovuti ad una casa di cura per l’esercizio di prestazioni sanitarie rese avvalendosi di medici in regime libero-professionale, quasi che la convenzione del 1997, oggetto di cognizione arbitrale, avesse modificato la precedente del 1977 in punto di esercizio dell’attivita’ sanitaria, sfugge al sindacato di questa Corte di legittimita’.
Come rilevato dalla Corte di appello con l’impugnata sentenza, attraverso il proposto motivo l’appellante introduceva censure di merito con il denunciare la motivazione arbitrale che in quanto adottata, anche se per contenuti di segno contrario a quelli delle formulate richieste, non poteva definirsi come mancante.
Il motivo e’ inammissibile anche perche’ manca di autosufficienza non consentendo a questa Corte di legittimita’, per puntale allegazione dei motivi di appello, di verificare che la parte abbia dato conto della dedotta omissione con riguardo sia al ragionamento osservato dal collegio arbitrale che, in quanto ripreso per adesione, a quello della Corte di appello.
1.2.2. D’altra parte la questione e’ manifestamente infondata.
Come rilevato dalla Corte romana la controversia sottesa non riguarda il potere della concedente amministrazione di vietare implicitamente attivita’ convenzionata svolta da personale medico strutturato in regime libero professionale, afferendo invece la prima al diritto della struttura sanitaria ad ottenere il rimborso del DRG proporzionato a detta attivita’.
Per siffatta vicenda la fattispecie in esame resta assoggettata alla previsione di cui alla L. n. 1034 del 1971, articolo 5, comma 2, ratione temporis vigente, e quindi alla giurisdizione del giudice ordinario sulle “controversie concernenti indennita’, canoni ed altri corrispettivi” secondo consolidata giurisprudenza di legittimita’ (ex multis: Cass. SU n. 151/1999; Id., n. 16385/2011).
Vale poi l’ulteriore rilievo che non vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la circostanza che per poter decidere sulla pretesa al pagamento della concessionaria, casa di cura privata, occorra procedere alla ricognizione della portata applicativa della convenzione e di eventuali atti ulteriori, poiche’ tanto non implica alcun accertamento in via principale, e non meramente incidentale o delibativo, del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione ne’ si risolve in una valutazione sul modo in cui la pubblica amministrazione ha esercitato il proprio potere autoritativo (Cass. SU n. 2865 del 2009, p. 13 della motivazione che richiama SS.UU. n. 24785/08, n. 17929/08, n. 12640/08 e n. 2273/08).
Si tratta di principio destinato a valere sia in ordine alla versione dell’articolo 5 legge T.a.r. vigente all’epoca della stipula della convenzione del 1997 sia nella versione del Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 33, modificato dall’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, nel rilievo di un mancato coinvolgimento di un’azione autoritativa della p.A. sul rapporto sottostante o di un esercizio di poteri discrezionali dalla prima goduti nella determinazione dei canoni o altri corrispettivi, nell’ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto la debenza dei corrispettivi richiesti e non l’accertamento dell’esistenza o del contenuto del rapporto di accreditamento (Cass. SU n. 3046 del 2007).
1.2.3. Il ricorso non si confronta, inoltre, denunciando anche per tale profilo la propria inammissibilita’, con l’ulteriore motivazione spesa dall’impugnata sentenza sulla compromettibilita’ in arbitri, per sopravvenienza della L. n. 205 del 2000, articolo 6, comma 2, per il quale “le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”, per il mero fatto della inerenza della lite a diritti soggettivi, ancorche’ sussista la giurisdizione esclusiva, con conseguente devoluzione alla Corte di appello della decisione sul merito della domanda ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 830 c.p.c., comma 2 (Cass. SU n. 14545/2005).
1.3. Con il terzo motivo la ricorrente fa valere omessa motivazione, violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
A fronte della censura sollevata dalla ricorrente sull’omessa pronuncia da parte del collegio arbitrale circa la condotta implicita posta in essere dalle parti e diretta a rinunciare ad avvalersi della clausola compromissoria, la Corte di appello non si sarebbe pronunciata.
1.3.1. Il motivo e’ inammissibile quanto al dedotto difetto di motivazione e quindi quanto alla violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per le ragioni indicate sub n. 1.1.2. cui si rimanda.
1.3.2. La censura e’ del pari inammissibile nella parte in cui non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, in cui la Corte di appello a sostegno della inammissibilita’ del motivo fa valere l’assorbimento della sua portata con la decisione nel merito assunta dal collegio arbitrale, evidenza a cui si accompagna la preliminare valutazione della non capacita’ dell’eccezione di frapporsi alla decisione.
1.3.3. La deduzione e’ ancora inammissibile la’ dove non tiene in considerazione che la Corte di merito pronuncia sulla impugnativa con cui si denunciava dalla ricorrente l’omissione arbitrale sull’eccezione relativa alla rinuncia delle parti ad avvalersi della clausola.
I giudici della Corte di appello richiamano la condotta concludente adottata dalla USL di Firenze che sulla medesima vicenda di lite aveva adito il T.a.r. e tanto fanno sia per riferimento alla parte “espositiva” del lodo non definitivo, per le ragioni ivi riportate dell’impugnazione, che alla parte motiva, in cui gli arbitri escludono la dedotta rinuncia.
La Corte di appello segnala che l’eccezione era ben presente agli arbitri che la enunciano e la valutano la’ dove essi affermano che “il comportamento e tutti gli atti dell’Azienda sanitaria sono stati, ab origine, caratterizzati dalla volonta’ di usufruire della clausola compromissoria, fondandosi ovviamente sulla sua validita’ (p. 31 del lodo non definitivo)” (p. 11 sentenza di appello).
Sugli indicati passaggi, quanto poi sul punto deduce la ricorrente circa l’inesistenza nel lodo di quella motivazione come riportata nella sentenza della Corte di merito – evidenza che sarebbe in modo inequivoco segnalata dall’utilizzo, da parte della Corte di appello, del termine “rammentato” in luogo di quello “esaminato” – e’ inammissibile la’ dove diretto a contestare una motivazione che, in quanto presente, sfugge al rilievo di nullita’ per omessa pronuncia o, ancora, per motivazione omessa o apparente.
Ogni successivo rilievo tocca, ormai, l’atteggiarsi in concreto delle ragioni della decisione a soddisfazione di un interesse alla “migliore motivazione” che non trova tutela nell’ordinamento, destinato, come e’, a collocarsi oltre quel minimo motivatorio a previsione costituzionale (articolo 111 Cost., comma 6; Cass. SU 07/04/2014 n. 8053).
1.3.4. E’ inammissibile anche il profilo di nullita’ con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche’ quanto viene in valutazione per la portata censura non e’ un fatto storico mancato alla valutazione della Corte di merito, ma la valutazione datane.
L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 2, riguarda, infatti, un vizio specifico denunciabile per cassazione e relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicche’ sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 06/09/2019 n. 22397; Cass. 18/10/2018 n. 26305).
1.4. Con il quarto motivo la ricorrente fa valere violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’articolo 44 c.p.c., in relazione, rispettivamente, all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
La Corte di appello non avrebbe motivato sulla pretesa formazione di un giudicato esterno “di merito” avutosi sulla sentenza del T.a.r. Toscana n. 1553/2003 emessa inter partes e, quindi, sull’eccezione di incompetenza formulata per siffatti contenuti dalla ricorrente.
La convenuta nel giudizio arbitrale non aveva sollevato dinanzi al T.a.r. eccezione di compromesso, in tal modo ribadendo la propria intenzione di deferire la soluzione della controversia all’autorita’ giudiziaria.
1.4.1. Il primo profilo del quarto motivo di ricorso, sulla nullita’ per mancanza assoluta e radicale della motivazione, e’ inammissibile per quanto supra rilevato sub sub n. 1.1.2.
La Corte di merito ha motivato sulle ragioni della decisione arbitrale riprendendo il passaggio della motivazione con cui gli arbitri, escludendone la fondatezza, hanno espressamente statuito sulla censura al loro scrutinio portata circa la natura di giudicato processuale e non di merito della sentenza del T.a.r. in punto di competenza arbitrale.
1.4.2. Il motivo si presta anche ad una valutazione di inammissibilita’ la’ dove per esso si deduce la violazione dell’articolo 44 c.p.c. in relaziore all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mancando poi la ricorrente di illustrarne i contenuti.
1.4.3. Nel resto il motivo e’ manifestamente infondato per la contestazione portata alla sentenza del T.a.r. Toscana sopra indicata nella parte in cui essa afferma, in termini di giudicato esterno e di merito, la competenza arbitrale.
La Corte romana ha correttamente motivato sul punto, rigettando la censura, rilevando nella sentenza del giudice amministrativo una espressa valutazione dei contenuti della clausola compromissoria, con conseguente esclusione della sua valenza di mero rito e con correlata formazione del giudicato di merito esterno sulla efficacia e validita’ inter partes della convenzione sottoscritta nel 1997 e sulla clausola compromissoria ivi ricompresa, non avendo le parti impugnato dinanzi al Consiglio di Stato quella statuizione.
Appartiene a consolidata affermazione di principio di questa Corte di legittimita’ quella per la quale “la non deferibilita’ della controversia al giudizio arbitrale per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimita’ o esclusiva del giudice amministrativo non da’ luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensi’ ad una questione di merito attinente all’esistenza e alla validita’ del compromesso” sicche’ “ponendosi la questione di giurisdizione solo in funzione dell’accertamento della validita’ del compromesso o della clausola compromissoria nell’ambito delle previsioni di cui all’articolo 829 c.p.c., n. 1, essa non puo’ essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio col solo limite del giudicato interno, esplicito o implicito, ma trattandosi di questione di merito, puo’ essere sottoposta all’esame del giudice di legittimita’ solo se sia stata dibattuta e decisa nel giudizio di merito come motivo di nullita’ del lodo” (Cass. SU n. 17205 del 14/11/2003; in termini: Cass. SU n. 9070 del 06/06/2003; Cass. SU n. 7858 del 11/06/2001).
La mancata impugnazione su esistenza e validita’ della clausola arbitrale, nella valutazione comunque diffusamente e pianamente condotta dal giudice amministrativo, ha determinato la vincolativita’ con efficacia di giudicato di quell’accertamento tra le parti, la cui natura di merito rileva nel successivo e distinto giudizio arbitrale.
Che la ricorrente, convenuta dinanzi al g.a., non avesse ivi sollevato eccezione di compromesso manifestando invece la volonta’ di affidare al giudice amministrativo la definizione della lite e’ evidenza processuale portata per la prima volta alla cognizione di legittimita’ che, in ogni caso, non riesce a dare conto della estraneita’ al giudizio introdotto dinanzi al g.a. della questione della necessaria definizione della lite ad opera di un collegio arbitrale, nella, si ripete, pienezza dell’accertamento sul punto spiegato dal T.a.r..
1.4.4. L’ulteriore profilo di nullita’ per violazione dell’articolo 44 c.p.c., e’ nuovo e come tale inammissibile.
La deduzione difensiva svolta dinanzi a questa Corte di legittimita’ non da’ conto della sua tempestiva proposizione davanti alla Corte di appello e tanto la’ dove quest’ultima nel riportare e dare contenuto alla deduzione di parte richiama la natura processuale della pronuncia del T.a.r. con la prima fatta valere, con l’ulteriore inciso che l’eccezione avrebbe ricompreso “non certo quella di cui all’articolo 44 c.p.c.” (p. 11 sentenza di appello).
1.5. Con il quinto motivo si fa valere la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
L’ulteriore eccezione di competenza dedotta dinnanzi al collegio arbitrale relativa al profilo temporale e per la quale la clausola sarebbe valsa per il periodo 1997-1998 e non anche per gli anni successivi, nella non configurabilita’ di una ultrattivita’ della convenzione, non sarebbe stata valutata dal collegio arbitrale.
La Corte di appello, chiamata a pronunciare sulla relativa omissione per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avrebbe ritenuto non integrata l’omissione denunciata perche’ il collegio arbitrale non avrebbe mancato di pronunciare il provvedimento necessario alla soluzione del caso concreto, comunque apprezzando che “i rapporti convenzionali tra le parti erano, al tempo dei fatti di causa, ancora in regime di proroga”. L’indicato principio avrebbe potuto trovare applicazione ove vi fosse stata una statuizione implicita di rigetto invece non presente nella specie.
Il motivo e’ inammissibile.
La Corte di merito provvede a dare corretto scrutinio alla eccezione di incompetenza che si vorrebbe omessa nelle valutazioni del collegio arbitrale in applicazione del principio dell'”omesso provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto” richiamando la decisiore del Collegio con cui, per implicito, la questione dedotta, sulla vigenza della convenzione ben oltre la scadenza del 31 dicembre 1998, ha trovato definizione.
La corretta applicazione del principio per il quale non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di merito quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto, lascia superata la prospettiva adottata dalla ricorrente della necessita’ di uno stretto raccordo tra singolo motivo di censura ed omessa pronuncia.
Per l’indicato principio, piuttosto, l’esistenza o meno dell’omissione va scrutinata in relazione ad un piu’ ampio giudizio esteso alla verifica dell’esistenza di una decisione sul punto, locuzione, quest’ultima, che evoca dell’accertamento il piu’ ampio respiro da condursi sulla motivazione nel suo complesso adottata per un esito conservativo della decisione che e’ ratio applicativa del principio.
1.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ancora violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
La Corte territoriale non avrebbe pronunciato sul sesto motivo di impugnazione del lodo – relativo all’affermazione di estraneita’ al rapporto convenzionale dell’ipotesi in cui la Casa di cura avesse messo a disposizione la propria struttura, ma non avesse pagato il medico prescelto – limitandosi a richiamare il lodo arbitrale.
Il motivo e’ inammissibile.
Valga quanto rilevato in ordine alla censura proposta ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, supra, sub 1.1.2., cui si rimanda.
Nel resto, la Corte di appello ha richiamato la motivazione adottata dal Collegio arbitrale (cosi’ alle pp. 13 e 14 della sentenza di appello) per poi escludere la sussistenza del denunciato vizio di motivazione, in applicazione del principio che vuole che “In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’articolo 829 c.p.c., n. 5, in relazione all’articolo 823 c.p.c., n. 3, e’ ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si’ da risolversi in una non-motivazione” (Cass. 22/03/2007 n. 6986; Cass. 01/04/2011 n. 7573; Cass. 18/05/2018 n. 12321).
Ogni censura, come ancora ritenuto dalla Corte di merito, sotto la copertura della dedotta violazione di legge, e’ destinata a tradursi in una diretta inammissibile incursione nel merito.
1.7. Con il settimo motivo si fa valere la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il lodo, all’esito della disposta c.t.u. sulle ragioni di dare ed avere tra le parti, di contro agli importi indicati nella relazione di consulenza tecnica, avrebbe erroneamente determinato il debito restitutorio (comprensivo sia dell’attivita’ pagata anche dalla Casa di cura che di quella pagata dal solo paziente al personale medico prescelto in regime libero professionale in qualita’ di primo operatore) della Casa di cura in misura pari ad Euro 3.465.242,63 e quindi maggiore rispetto a quella quantificata dal tecnico, pari, invece, ad Euro 3.211.198,71.
Il collegio arbitrale non avrebbe speso neppure un cenno di motivazione che avrebbe consentito di cogliere l’iter logico seguito per discostarsi dalla differenti conclusioni del c.t.u. e la decisione sarebbe stata nulla nella parte in cui aveva disatteso la domanda riconvenzionale, errando nell’interpretare l’accordo transattivo del 2001 che per la decisione arbitrale assunta avrebbe ricompreso le questioni relative alle prestazioni rese in regime libero-professionale.
Vi sarebbe stata contraddittorieta’ tra capi del dispositivo ed apparente motivazione.
La Corte di appello diversamente ritenendo aveva apprezzato come plausibile la motivazione ed inammissibile il motivo.
Nella nullita’ del lodo la sentenza impugnata sarebbe stata censurabile per le violazioni indicate.
Il motivo e’ inammissibile perche’ la Corte di appello, ha correttamente escluso la mancanza di motivazione nel lodo arbitrale per il principio che vuole che l’indicata censura resti integrata dalla ipotesi, di radicale contenuto, che non consente di ricostruire la ratio dell’adottato percorso argomentativo, e la censura, con il reiterare la critica, soffre di inconcludenza (Cass. 24/09/2018 n. 22478; Cass. 31/08/2015 n. 17330).
Ogni altra deduzione, piu’ squisitamente afferente al merito, resta estranea al paradigma della portata censura risolvendosi in alternative e piu’ favorevoli letture del primo, come rilevato dalla Corte di merito la’ dove evidenzia l’utilizzo della denunciata violazione di legge per contestare le conclusioni di merito raggiunte dal collegio arbitrale.
1.8. Con l’ottavo motivo la ricorrente fa valere la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La ricorrente aveva chiesto al Collegio arbitrale in via riconvenzionale, subordinata e condizionata, di condannare la USL n. 10 a risarcire i costi di organizzazione sostenuti per le prestazioni rese in regime libero-professionale per le quali fosse stata condannata al rimborso del DRG, domanda respinta perche’ ritenuta estranea all’oggetto della clausola arbitrale.
Con l’atto di appello la casa di cura ha dedotto la contraddittorieta’ del dispositivo perche’ o la clausola compromissoria si sarebbe riferita a quanto espressamente disciplinato nella convenzione del 1997, e quindi ai tetti numerici e finanziari ed ai progetti speciali, e pertanto la domanda di indebito della USL n. (OMISSIS) sarebbe stata estranea a tale clausola, o se siffatta clausola poteva essere estesa al rapporto di accreditamento nella sua interezza, come ritenuto dal collegio degli arbitri, allora essa non avrebbe potuto non ricomprendere anche la domanda della casa di cura di rimborso dei costi di organizzazione sostenuti per prestazioni rese in favore di persona assistita dal SSN e di cui l’azienda si era avvantaggiata senza alcun costo.
La Corte di merito ritenendo l’inammissibilita’ del motivo, perche’ esso non sarebbe valso a contestare la inconciliabilita’ di diverse componenti del dispositivo, non avrebbe colto i contenuti propri della censura proposta, definita dalla duplice e contrastante motivazione sui contenuti della clausola compromissoria.
Il motivo e’ inammissibile.
In tema di arbitrato, la sanzione di nullita’ prevista dall’articolo 829 c.p.c., n. 4, per il lodo contenente disposizioni contraddittorie dev’essere intesa nel senso che detta contraddittorieta’ deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorieta’ tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullita’ del lodo, puo’ assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilita’ assoluta di ricostruire l'”iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. 21/02/2006 n. 3768; Cass. 22/03/2007 n. 6986; Cass. 01/04/2011 n. 7573; Cass. 18/05/2018 n. 12321).
In corretta applicazione dell’indicato principio la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilita’ del motivo non esponendosi a censura in sede di legittimita’ cosi’ risolvendosi il motivo proposto in una inconcludente reiterazione della critica.
In ogni caso avverso siffatta decisione il ricorrente ha mancato di allegare, con puntuale richiamo al lodo arbitrale, quel contrasto tra le parti del dispositivo che, ivi presente, ne avrebbe legittimato la censura, rendendo erronea ogni diversa conclusione sul punto raggiunta dalla Corte di merito.
2. Il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a rifondere alla USL n. 10 di Firenze le spese di lite che si liquidano in Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello definito a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla USL n. (OMISSIS) di Firenze le spese di lite che liquida in Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello definito a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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