La ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|18 maggio 2021| n. 19635.

Non è nulla né inutilizzabile la ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata, nel corso delle indagini preliminari, ad eseguire (una o più volte) l’individuazione fotografica, in quanto non vietata da alcuna norma di legge.

Sentenza|18 maggio 2021| n. 19635. La ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata

Data udienza 19 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola: Estorsione – Delitto tentato – Circostanze aggravanti – Assoluzione – Presupposti – Elementi probatori – Dichiarazioni della persona offesa – Attendibilità – Valutazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. BORSELLINO Maria D. – rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA;
(OMISSIS), nata a (OMISSIS), parte civile costituita;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova il 2 ottobre 2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Manuali Valentina, che ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Genova.
Letta la memoria depositata dall’avv. (OMISSIS) nell’interesse dell’imputato che ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

La ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova resa il 16 aprile 2019, ha assolto (OMISSIS) dal reato di tentata estorsione aggravata commesso nel (OMISSIS) in danno di (OMISSIS), per non avere commesso il fatto. Il tribunale, pur avendo positivamente valutato la attendibilita’ della persona offesa (OMISSIS), ha ritenuto che la ricognizione personale dalla stessa positivamente eseguita non fosse attendibile, anche perche’ inquinata dalla precedente individuazione fotografica.
2.Avverso la detta sentenza proposto ricorso il procuratore Generale deducendo:
2.1 vizio di motivazione e travisamento della prova poiche’ la corte ha ritenuto che la ricognizione personale eseguita positivamente dalla persona offesa costituitasi parte civile e posta a fondamento della identificazione dell’imputato quale autore della condotta illecita fosse un mero indizio, inficiato dalla precedente individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, che l’avrebbe indotta a formulare ricordi fuorvianti. Dal verbale di ricognizione di persona eseguito l’11 gennaio 2018 emerge che la (OMISSIS) ha riconosciuto in termini di certezza l’imputato e ha anche fornito una descrizione dell’autore della condotta illecita che coincide con le sembianze del (OMISSIS). Inoltre all’udienza del 2 aprile 2019 la teste ha riferito che era le era rimasto impresso il fatto che l’autore dell’estorsione avesse l’orecchio sinistro molto staccato dalla testa e il naso molto aperto. Il teste di P.G. ha riferito di avere chiesto alla persona offesa a quale personaggio dello spettacolo potesse assomigliare l’autore del delitto e di essersi orientato sulla base di tale indicazione nei confronti dell’odierno imputato, gia’ conosciuto per altre indagini, e di avere pertanto inserito la fotografia nell’album da sottoporre alla teste.
In aperto contrasto con quanto emerso la corte ha sottolineato che la teste descrisse sommariamente i due autori della estorsione, mentre invece risulta che forni’ nell’immediatezza indicazioni che si resero poi individualizzanti attraverso il riferimento ad un noto attore.
Lamenta il ricorrente che la corte ha travisato il procedimento logico attraverso cui si e’ pervenuti all’individuazione dell’Imputato e ha ritenuto che i testi di P. G. avessero indirizzato la persona offesa inficiando la genuinita’ dell’atto di individuazione fotografica.
Ricorre peraltro vizio di motivazione poiche’ in ragione di una lettura parziale delle prove si destituisce di valenza probatoria la ricognizione personale mentre la teste sin dall’inizio ha fornito indicazioni coerenti con la successiva ricognizione.
2.2 Propone ricorso anche la parte civile costituita (OMISSIS) deducendo:
2.2.1 vizio di motivazione poiche’ la sentenza, pur affermando la piena attendibilita’ della persona offesa, ritiene che l’esito positivo della ricognizione di persona effettuato positivamente in sede di incidente probatorio sarebbe stato inquinato dalla precedente
individuazione fotografica, cosi’ sostenendo una sorta di rapporto di alternativita’ tra individuazione fotografica e ricognizione personale che non ricorre in realta’, come piu’ volte precisato dalla giurisprudenza di legittimita’, poiche’ l’ipotesi che alla individuazione fotografica faccia seguito la ricognizione di persona e ritenuta fisiologica dallo stesso legislatore. Va pertanto sottolineato che la (OMISSIS) ha riconosciuto senza alcuna esitazione l’imputato quale autore delle condotte illecite denunziata e ha ribadito l’esito positivo del riconoscimento durante l’esame testimoniale in dibattimento; sin dall’inizio la persona offesa ha dettagliatamente descritto l’autore delle condotte fornendo delle caratteristiche che hanno trovato poi riscontro a riprova della genuinita’ delle sue dichiarazioni.

 

La ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e impone l’annullamento della sentenza impugnata.
Occorre premettere che la persona offesa ha svolto dapprima positiva individuazione fotografica dell’imputato, che ha poi riconosciuto personalmente nel corso di incidente probatorio, sempre in termini di certezza. Inoltre va osservato che in ragione delle modalita’ dell’azione estorsiva la persona offesa ha avuto modo di osservare l’aspetto dell’imputato da vicino e per un tempo congruo a memorizzarlo.
La Corte di Appello, tuttavia, ribaltando il giudizio di colpevolezza formulato in primo grado, in forza di varie argomentazioni e’ pervenuta a sminuire il valore probatorio della ricognizione personale, attribuendo a tale mezzo di prova il valore di mero indizio, in se’ inidoneo a fondare il giudizio di colpevolezza, in assenza di ulteriori elementi di riscontro.
Cosi’ facendo la corte e’ incorsa in violazione di legge, poiche’ una ricognizione personale soggettivamente certa ed oggettivamente attendibile e’ prova sufficiente per l’affermazione della responsabilita’; essa puo’ essere inficiata da dati certi idonei a contrastarla, ma non da mere supposizioni, ne’ da un alibi rimasto sfornito di prova e la cui prova sia ritenuta dubbia. (Sez. 3, n. 11282 del 26/09/2000 Rv. 218052).
Inoltre la sentenza e’ affetta da evidente contraddizione logica poiche’, con argomentazioni illogiche, ritiene inattendibile la prima individuazione fotografica, pur riconoscendo la piena attendibilita’ della persona offesa, e afferma che l’avere espletato positivamente una precedente individuazione fotografica ha inficiato la genuinita’ della successiva ricognizione.
Questa corte di legittimita’ ha piu’ volte ribadito che l’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del piu’ generale concetto di dichiarazione, sicche’ la sua forza probatoria non discende dalle modalita’ formali del riconoscimento bensi’ dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalita’ di assunzione previste dall’articolo 213 c.p.p. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice. (Sez. 5 -, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020 Ud. (dep. 29/07/2020) Rv. 279437 – 01).
E’ stato inoltre precisato che non e’ nulla ne’ inutilizzabile la ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata, nel corso delle indagini preliminari, ad eseguire (una o piu’ volte) l’individuazione fotografica. (Sez. 2, Sentenza n. 7337 del 27/01/2009 Ud. (dep. 19/02/2009) Rv. 243298 – 01).
Si consideri che lo stesso articolo 213 c.p.p. nel dettare, a pena di nullita’, in modo puntiglioso le modalita’ con le quali si deve svolgere la ricognizione, precisa che fra le domande che devono essere poste preliminarmente, vi e’ quella in cui il giudice deve chiedere al teste “se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere…”: si tratta di domande che devono essere poste al fine di saggiare l’attendibilita’ del teste. Dal che si evince che, non solo non vi e’ alcuna norma che impedisca di eseguire una ricognizione di persona quando il teste, nella fase delle indagini, sia stato chiamato ad effettuare una individuazione fotografica, ma, al contrario, la suddetta ipotesi e’ prevista come fisiologica dallo stesso legislatore.
Si puo’, pertanto, affermare che la circostanza che a un teste (o alla parte offesa) venga chiesto di procedere prima ad una o piu’ individuazioni e poi ad una ricognizione formale, puo’, al piu’, diventare causa di inattendibilita’ del teste ove, ad esempio, fra le individuazioni e le ricognizioni effettuate nei vari momenti, si mostri contraddittorio, incerto o reticente; nel caso di specie, la (OMISSIS) parte civile costituita non e’ mai stata incerta, ne’ e’ mai caduta in alcuna contraddizione atteso che, fin dalla prima individuazione, riconobbe subito con sicurezza il (OMISSIS), riconoscimento che ha sempre mantenuto fermo, con estrema precisione, anche nella successiva ricognizione; inoltre la persona offesa nell’immediatezza ha fornito specifiche informazioni e dettagli, poi riscontrati nell’aspetto dell’imputato, e in particolare l’elemento particolarmente individualizzante di un orecchio sinistro molto staccato dalla testa, che la corte riconosce essere evidente nella fotografia utilizzata per la individuazione fotografica.
Ma nel caso in esame, pur riconoscendo la piena attendibilita’ della persona offesa, che dalla sentenza di primo grado viene descritta come lucida, precisa e coerente nel proprio racconto, il collegio ha immotivatamente ritenuto l’individuazione fotografica in qualche modo fuorviata dall’intervento del verbalizzante e ha poi negato attendibilita’ alla ricognizione personale effettuata nel corso dell’incidente probatorio, ritenendola inficiata dalla precedente positiva individuazione fotografica, mentre avrebbe dovuto trarne argomenti per sostenere, a contrario, l’attendibilita’ della precedente positiva individuazione.
Per le suesposte argomentazioni si impone l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova che procedera’ ad una rivalutazione delle emergenze processuali nel rispetto dei criteri di legge e delle regole della logica. Si rinvia al giudice del rinvio per la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Spese al definitivo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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