Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 5 maggio 2016, n. 8954
I fatti
L’Avv. I.S.G. proponeva opposizione al precetto notificatogli dall’avv. Balistreri per conto di Serit Sicilia s.p.a., Agente per la riscossione per la provincia di Enna, assumendo che il precetto non contenesse alcun mandato rilasciato dalla Serit in favore del Balistreri e che la copia esecutiva del titolo fosse stata rilasciata in favore del semplice domiciliatario.
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Nicosia, con la sentenza qui impugnata. Il giudice dell’opposizione riteneva che la Serit avesse prodotto in giudizio l’originale della sentenza regolarmente notificata all’opponente, unitamente al precetto, che recava spillata su figlio separato la procura in favore dell’avv. Balistreri.
L’avv. I.S.G. propone tre motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria nei confronti di Serit Sicilia s.p.a. per la cassazione della sentenza a 294/2013, depositata dal Tribunale di Nicosia in data 19.8.2013, notificata il 29.11.2013 e prodotta. La Riscossione Sicilia s.p.a. (già SE.RI.T. Sicilia s.p.a. si è costituita con controricorso.
Le ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché la mancata pronunzia su un punto decisivo della controversia e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Sostiene che erroneamente il tribunale ha ritenuto insussistente il motivo di nullità del precetto denunciato, consistente nella mancanza di procura al difensore, a fronte della produzione della sentenza notificata da parte di Serit unitamente al precetto, che recava in calce, spillata su foglio separato, la procura rilasciata da Serit all’avv. Balistreri, in quanto la procura non esisteva allorché il precetto venne notificato essendo essa del tutto mancante nella copia del precetto notificata al debitore esecutato.
Il motivo è infondato.
Il giudice di merito ha ritenuto che il notificante avesse idoneamente provato che il precetto fosse munito di procura benché redatta su atto separato e spillata, in quanto essa formava parte integrante dell’atto da notificare ed era stata redatta prima di esso, come comprovato dalla specifica delle spese di notifica riportata sul retro della procura e dalla firma dell’ufficiale giudiziario in calce ad esse.
L’affermazione è corretta. Ciò che rileva infatti è che, qualora il precetto sia stato formato non dalla parte personalmente ma, in sua vece, dal difensore munito di procura, questa sia stata rilasciata prima della formazione dell’atto, rimanendo irrilevante, ai fini della validità di esso, che la copia in possesso del destinatario fosse priva della suddetta procura (v. Cass. n. 7611 del 2006: “In tema di mandato alle liti, la mancata trascrizione della procura sulla copia dell’atto di precetto non è causa di nullità dell’atto perché la disposizione di cui all’art. 125, primo comma, cod. proc. civ. – che impone la sottoscrizione delle parti sia nell’originale che nella copia degli atti – non si riferisce alla procura alle liti; la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell’atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata; v. anche Cass n. 8213 del 2012, che conferma l’irrilevanza del difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata del precetto, muovendo dalla considerazione che qualora il precetto sia sottoscritto da un soggetto diverso dal titolare del diritto risultante dal titolo, sia questi un avvocato o altri, si tratta comunque di rappresentanza sostanziale, non costituendo esso un “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale).
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la falsa ed erronea applicazione dell’art. 475 secondo comma c.p.c., nonché l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, l’erroneità della motivazione e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c..
Lamenta che, come già dedotto in sede di opposizione, il titolo posto in esecuzione nei suoi confronti sia stato spedito in forma esecutiva non in favore del creditore Serit, o del suo procuratore, ma soltanto in favore del domiciliatario avv. Consentino, che non rientra nel novero dei soggetti indicati dall’art. 475 secondo comma c.p.c..
Sostiene a questo proposito la controricorrente, e questa è la ricostruzione fatta propria dal tribunale, che il domiciliatario Consentino abbia agito quale sostituto processuale della parte e che la formula è stata emessa pur sempre in riferimento al centro di interessi cui faceva capo l’avv. Consentino. Infatti, non si dubita, e neppure la parte ha dubitato, che l’esecuzione sia stata intrapresa nei suoi confronti dalla Serit e non certo dal Consentino, che non ne aveva alcun titolo, né dal Balistreri che era solo il procuratore della Serit.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia nuovamente la violazione dell’art. 112 c.p.c. ma sotto un diverso profilo (oltre a riportare nuovamente, la denuncia di nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene che il tribunale, facendo riferimento alla sanatoria della nullità per il raggiungimento dello scopo attraverso la notifica del precetto, si sarebbe ingerito in questioni riservate all’eccezione di parte.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, atteso che dal rigetto del secondo consegue il difetto di interesse all’esame nel merito del terzo.
I fatti si sono verificati nel modo seguente (essendo stata denunciata la presenza di un vizio processuale, la Corte ha il potere di accedere al fascicolo per la diretta verifica di essi):
– l’apposizione della formula esecutiva in calce al titolo esecutivo emesso nei confronti dell’avv. I.S. è stata richiesta dall’avv. Consentirlo (domiciliatario dell’avv. Balisteri) in tale qualità (con l’utilizzo della usuale formula n.q.);
– essa è stata rilasciata dalla cancelleria in calce alla copia del titolo e alla richiesta formulata dal Consentino.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la spedizione del titolo in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. sia stata richiesta nell’interesse della Serit, avente diritto, e che la formula esecutiva sia stata apposta sulla copia della sentenza emessa in suo favore.
Non vi è stata quindi alcuna violazione dell’art. 475 c.p.c., in quanto la formula esecutiva della sentenza è stata rilasciata in favore dell’avente diritto.
Si aggiunga che lo scopo dell’adempimento formale del rilascio della unica copia del titolo in forma esecutivo in parola è quello di assicurare che un pubblico ufficiale (il cancelliere, in caso di titolo di formazione giudiziale) eserciti il controllo, nel momento della spedizione del titolo (cfr. Cass. n. 9195/95), sulla legittimazione all’azione esecutiva da parte di colui a cui favore è richiesta l’apposizione della formula esecutiva e sulla idoneità del titolo stesso a riceverla (a norma dell’art. 153 disp. att. c.p.c., il cancelliere deve verificare che la copia sia formalmente perfetta. Si tratta di un procedimento delicato perché comporta la messa in circolazione di un nuovo titolo esecutivo, e a questo scopo circondato da cautele che possono comportare anche l’irrogazione di pene pecuniarie a carico del cancelliere che rilasci indebitamente copie esecutive degli atti).
La formula esecutiva quindi, a prescindere dalla persona fisica che si presenti a richiederne l’apposizione deve essere apposta, in relazione e in calce al titolo per il quale essa sia stata richiesta ed in favore non della persona fisica del soggetto che materialmente si presenta per richiederla, ma in esclusivo favore del soggetto il cui diritto risulti accertato dal titolo, il quale è l’unico che se ne può giovare. (nel caso di specie, la Serit).
Deve concludersi che la richiesta della spedizione del titolo in fogna esecutiva può essere legittimamente formulata non soltanto dal difensore della parte munito di procura ma anche dal semplice domiciliatario di questi a ciò incaricato purché (come nella specie) in tale qualità, ovvero purché risulti chiaro (in primo luogo al cancelliere, che deve effettuare tale verifica prima di apporre la formula) che essa venga richiesta e rilasciata in favore dell’avente diritto risultante dal titolo, in quanto la proposizione della richiesta di spedizione non consiste in una attività di patrocinio o di impulso processuale riservata al difensore ma in una attività da compiere sul territorio il cui compimento può essere legittimamente dal procuratore demandata al domiciliatario prescelto ed operante nella circoscrizione del tribunale.
Il terzo motivo è assorbito dal rigetto del secondo: atteso che l’atto della cui validità si discute è valido, non rileva ulteriormente il profilo della sanatoria di una eventuale nullità per il raggiungimento dello scopo.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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