La richiesta della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 dicembre 2020| n. 36783.

La richiesta della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti.

Sentenza|21 dicembre 2020| n. 36783

Data udienza 9 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Guida in stato d’ebbrezza con l’aggravante dell’orario notturno – Omologazione dell’apparecchiatura – Onere della prova a carico del pm – Beneficio della sospensione condizionale della pena – Alternatività con il beneficio del lavoro di pubblica utilità – Rinuncia del beneficio della sospensione da parte dell’imputato – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – rel. Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/10/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere CAPPELLO GABRIELLA;
lette le conclusioni, presentate a norma del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23 comma 8, con le quali il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. DI NARDO Marilia, ha chiesto dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di quella citta’, appellata dall’imputato (OMISSIS), con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c) e comma 2 sexies, per avere guidato, in orario notturno, un’autovettura in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 1,67 nelle due prove (in (OMISSIS)).
2. L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando due motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge con riferimento alla legittimita’ dell’accertamento eseguito mediante apparecchiatura in dotazione (etilometro), in difetto di prova della certificazione della revisione dello strumento imposta dall’articolo 379 del Regolamento del C.d.S..
Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al rigetto della richiesta di conversione della pena con lavoro di pubblica utilita’, non avendo l’appellante concluso per la concessione dell’alternativo beneficio della sospensione condizionale, ma per l’assoluzione e, in subordine, per la ammissione alla misura sostitutiva suindicata.
3. Il Procuratore generale, in persona del sost. Marlia DI NARDO, ha concluso con atto scritto, pervenuto a norma del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, con il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ solo in parte fondato, nei limiti che si vanno ad esporre.
2. La Corte territoriale, ha ritenuto le censure formulate con l’appello, sostanzialmente trasfuse nel ricorso, entrambe infondate, quanto all’apparecchiatura utilizzata per la misurazione del tasso alcolemico osservando che, dalla comunicazione di notizia di reato e relativi allegati, era emerso che l’esame strumentale era stato effettuato con apparecchiatura alcoltest omologata e sottoposta a regotare manutenzione, previa verifica dell’efficienza del macchinario. I risultati dell’esame, inoltre, erano stati coerenti non evidenziando alcuna anomalia, neppure allegata dall’imputato.
Quanto, poi, alla richiesta di conversione della pena, quel giudice ha ritenuto la stessa incompatibile con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa.
3. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
3.1. Si e’ piu’ volte affermato che l’indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale, ma si giustifica in relazione alla necessita’ di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettivita’ ed arbitrarieta’ (cfr. sez. 4 n. 2195 del 10/12/2014, dep. 2015, Rv. 261777), altresi’ precisandosi che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed e’ onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio (cfr. sez. 4, n. 17463 del 24/3/2011, Rv. 250324, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l’articolo 379 Reg. esec. C.d.S., si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilita’ delle prove acquisite; nello stesso senso, cfr. n. 42084 del 04/10/2011, Rv. 251117).
Tali principi sono stati piu’ di recente calibrati, in maniera piu’ coerente con il riparto dell’onere probatorio tra l’imputato e la parte pubblica: si e’ infatti precisato che l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge nel caso di contestazione da parte dell’imputato del buon funzionamento dell’apparecchio incombe sul pubblico ministero (cfr. sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini Andrea, Rv. 278032).
3.2. Nella specie, la Corte del merito ha dato conto della circostanza che l’apparecchiatura era stata omologata e sottoposta a regolare manutenzione e che tali dati erano emersi dalla comunicazione di notizia di reato e relativi allegati. Dal canto suo, il ricorrente assume che la prova della certificazione dell’apparecchiatura sarebbe stata affidata a un mero ragionamento presuntivo, assunto che non sembra confrontarsi in alcun modo con quanto, di contro, affermato dai giudici territoriali, i quali non hanno presunto l’esistenza di essa, ma l’hanno ricavata dagli accertamenti sui quali si e’ fondata la prova della penale responsabilita’ dell’imputato.
4. Il secondo motivo e’ fondato.
In linea generale, deve ribadirsi che gli istituti della conversione della pena con il lavoro di pubblica utilita’ e della sospensione condizionale di essa sono tra loro incompatibili (cfr. sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, P.G. in proc. Caneo, Rv. 259130; n. 30365 del 2/7/2015, P.G. in proc. Zuncheddu, Rv. 264324). Tuttavia, va pure precisato che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis, implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilita’ tra i due istituti (cfr. sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, Cinciripini, Rv. 254996).
4.1. Orbene, nel caso all’esame, l’imputato ha usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena e, nel formulare la richiesta di conversione, ha implicitamente rinunciato al beneficio gia’ concesso, da considerarsi deteriore rispetto al primo. Infatti, con specifico riferimento alla necessita’ da parte del condannato di rinunciare espressamente al beneficio della sospensione condizionale eventualmente concessa in sede di richiesta della applicazione della pena sostitutiva sopra indicata, e’ proprio l’incompatibilita’ tra i due istituti a far ritenere che nella ipotesi in cui una simile rinuncia non venga effettuata in modo espresso, deve intendersi come tacitamente avvenuta, non solo perche’, in caso contrario, si perverrebbe alla insostenibile conclusione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa, ma anche perche’ si determinerebbe una inammissibile lesione dei diritti del condannato che vedrebbe pregiudicata la possibilita’ di usufruire di una modalita’ di esecuzione della pena diversa e piu’ favorevole, con aperta violazione della regola generale di cui all’articolo 2 c.p.. La disposizione introdotta nell’articolo 186 C.d.S., rispetto alla sospensione condizionale della pena, contiene effetti piu’ favorevoli, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (sotto il profilo di un dimezzamento “secco” della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e di una durata inferiore della pena sostituiva da “scontare”), fermo restando, poi, l’effetto estintivo del reato sostanzialmente analogo a quello previsto dagli articoli 166 e 167 c.p. (cfr., in motivazione, sez. 3 n. 20726/12 cit.).
5. Ne discende l’annullamento della sentenza sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per nuovo giudizio e la irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il rigetto della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita’ e contestuale revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia. Visto l’articolo 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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