La revoca giudiziaria dell’amministratore della comunione ordinaria

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|24 maggio 2021| n. 14120.

Il provvedimento di revoca giudiziaria dell’amministratore della comunione ordinaria ha natura di atto di volontaria giurisdizione, ex art. 1105, comma 4, c.c. – in ogni tempo suscettibile, pertanto, di revoca o modificazione, ma non ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che, travalicando i limiti per la propria emanazione, abbia risolto una controversia su diritti soggettivi – non essendo configurabile un diritto dell’amministratore medesimo alla prosecuzione dell’incarico e potendo eventuali pretese dello stesso, analogamente a quanto avviene in ambito condominiale, in ipotesi di dedotta insussistenza della giusta causa di revoca, trovare tutela in forma risarcitoria o per equivalente nella sede propria del giudizio di cognizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’amministratore giudiziario di un complesso immobiliare rispetto al decreto di revoca adottato, nei propri confronti, dalla Corte di appello, adìta in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c.).

Sentenza|24 maggio 2021| n. 14120. La revoca giudiziaria dell’amministratore della comunione ordinaria

Data udienza 28 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – COMUNIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7030/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giuste deleghe in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. cronol. 2952/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il 22/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per accoglimento del ricorso, in particolare il primo motivo con assorbimento delle restanti censure;
udito l’Avvocato (OMISSIS), in sostituzione con delega scritta dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati e insiste per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente (OMISSIS) S.R.L., che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente (OMISSIS) S.R.L., giusta procura di costituzione nuovo difensore depositata in udienza, che ha chiesto di riportarsi agli atti difensivi ed insiste nell’accoglimento del controricorso.

La revoca giudiziaria dell’amministratore della comunione ordinaria

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto pubblicato il 22 agosto 2016, la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 6611/2015, e nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS).
1.1. Il Tribunale rigetto’ il ricorso della (OMISSIS), che aveva chiesto la revoca dell’amministratore giudiziario del complesso immobiliare (OMISSIS) – di proprieta’, per pari quote, delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) – che era stato nominato ai sensi dell’articolo 1105 c.c., comma 4, nella persona di (OMISSIS).
2. La Corte d’appello ha riformato la decisione e revocato l’incarico di amministratore al Dott. (OMISSIS), nominando al suo posto (OMISSIS).
3. Per la cassazione del decreto di revoca (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario, affidato a quattro motivi, ai quali resiste con controricorso (OMISSIS) srl.
La societa’ (OMISSIS) ha depositato atto con il quale aderisce al ricorso. Non ha svolto difese (OMISSIS).
3.1. Il ricorso, gia’ fissato per la decisione ai sensi dell’articolo articolo 380-bis c.p.c., in vista della quale il ricorrente (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) hanno depositato memorie, e’ stato rimesso alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria con ordinanza interlocutoria n. 31210 del 3 dicembre 2018. Il ricorso era fissato per l’udienza pubblica del 20 marzo 2020, e quindi rinviato, a causa dell’emergenza sanitaria, all’udienza del 28 ottobre 2020, in prossimita’ della quale hanno depositato memorie (OMISSIS) e (OMISSIS) srl. La resistente (OMISSIS) srl ha prodotto in udienza memoria con costituzione di nuovo difensore.

 

La revoca giudiziaria dell’amministratore della comunione ordinaria

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare che l’atto depositato da (OMISSIS) s.r.l. non e’ un controricorso ma un ricorso incidentale adesivo, con il quale la societa’ formula richiesta di cassazione del provvedimento impugnato (ex plurimis, Cass. 13/10/2017, n. 24155; Cass. 17/12/2009, n. 26505; Cass. 02/09/2003, n. 12764).
2. Con il primo motivo, che denuncia violazione degli articoli 111 Cost., articoli 156-157 c.p.c., articoli 1105-1106 c.c., articolo 737 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente censura che l’adozione della revoca della sua nomina sia stata fatta nelle forme del rito camerale, pur non essendo applicabile alla comunione la norma di carattere eccezionale contenuta nell’articolo 1129 c.c., in tema di revoca dell’amministratore di condominio.
La domanda di revoca, infatti, inciderebbe “direttamente e consistentemente sui diritti dell’amministratore”, e quindi avrebbe dovuto essere introdotta con le forme del rito ordinario di cognizione. Di qui la natura di sentenza del provvedimento impugnato, pronunciato dalla Corte d’appello in sede di reclamo, che solo formalmente e’ un decreto, come del resto dimostrato dalla pronuncia sulle spese.
Il provvedimento sarebbe pertanto ricorribile per cassazione in via ordinaria, o in subordine con il ricorso straordinario, in considerazione della decisorieta’ e definitivita’.
2.1. Il motivo e’ inammissibile, e assorbe i rimanenti.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di amministrazione della cosa comune, i decreti emessi ai sensi dell’articolo 1105 c.c., u.c., hanno natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione che, essendo suscettibili in ogni tempo di revoca e di modificazione (sono revocabili e reclamabili ai sensi degli articoli 739, 742 e 742-bis c.p.c.) non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, salvo che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi (ex plurimis, Cass. 22/06/2017, n. 15548; Cass. 08/05/20:17, n. 11172; Cass. 22/03/2012, n. 4616; Cass. 16/06/2005, n. 12881; Cass. Sez. U. 29/10/2004, n. 20957).
2.2. Ai fini della verifica, che l’odierno ricorso sollecita, circa la natura del provvedimento impugnato – contenziosa o non – occorre quindi fare riferimento alla posizione soggettiva dedotta in giudizio per stabilire se – per il suo effettivo contenuto – il provvedimento incida su un diritto non suscettibile di essere in alcun modo reintegrato in un giudizio ordinario con conseguente consumazione dell’azione nel procedimento camerale.
Nella fattispecie in esame non si riscontra il denunciato “travalicamento”, per la ragione assorbente che non puo’ configurarsi un diritto in capo all’amministratore alla prosecuzione dell’incarico, laddove eventuali pretese dello stesso possono trovare tutela in forma risarcitoria o per equivalente nella sede propria del giudizio di cognizione, in termini analoghi a quanto avviene per l’amministratore di condominio per la tutela dei diritti derivanti dal contratto di mandato intercorso con i condomini, in ipotesi di dedotta insussistenza della giusta causa di revoca (ex plurimis, Cass. Sez. U 29/10/2004, n. 20957).
3. Con il secondo motivo, che denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. e nullita’ del provvedimento impugnato, si lamenta l’extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel disporre la revoca dell’amministratore, travalicando i poteri di qualificazione della domanda.
Il ricorrente evidenzia che la societa’ reclamante aveva posto a fondamento della domanda di revoca dell’amministratore l’avvenuta stipula di locazione ultranovennale in assenza di autorizzazione del giudice (terzo motivo di reclamo), mentre la Corte d’appello ha disposto la revoca pur avendo accertato che si trattava di locazione novennale, argomentando sul rilievo che l’entita’ del canone avrebbe dovuto indurre l’amministratore a munirsi dell’autorizzazione giudiziale.
4. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 1108, 1572 c.c. e si lamenta che la Corte d’appello abbia qualificato atto eccedente l’ordinaria amministrazione un contratto di locazione della durata di nove anni.
5. Con il quarto motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 135 c.p.c. (rectius, articolo 132) perche’ il provvedimento impugnato non indicherebbe le ragioni a sostegno della decisione, sicche’ la motivazione sarebbe meramente apparente.
6. I motivi dal secondo al quarto rimangono assorbiti nell’inammissibilita’ gia’ rilevata con riferimento al primo motivo di ricorso, e cio’ in quanto le violazioni di legge processuale o sostanziale che, in assunto del ricorrente, segnerebbero il provvedimento impugnato, non comportano l’abnormita’ dello stesso.
7. Per le ragioni esposte risulta inammissibile anche il ricorso incidentale adesivo.
8. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico solidate delle parti ricorrenti principale ed incidentale. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e l’incidentale adesivo; condanna in solido il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *