La responsabilità solidale del subcommittente

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 novembre 2021| n. 35962.

La responsabilità solidale del subcommittente.

In caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l’inadempimento del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti ed ausiliari, correlato al rischio di subire l’azione diretta da parte di costoro, in quanto la norma di cui all’art. 1676 c.c. presuppone che la relativa responsabilità solidale del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, sicché, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte della richiesta di pagamento del corrispettivo da parte del subappaltatore, aveva ritenuto giustificata l’eccezione di inadempimento sollevata dal subcommittente, che aveva preteso la dimostrazione, da parte del creditore, della regolarità contributiva dei suoi dipendenti, nel dichiarato timore di subirne l’azione diretta).

Sentenza|22 novembre 2021| n. 35962. La responsabilità solidale del subcommittente

Data udienza 25 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Decreto legislativo 276 del 2003 – Obblighi del committente – Articolo 1676 cc – Eccezione di inadempimento – Legge 248 del 2006 – Responsabilità solidale – Legge 335 del 1995 – Criteri – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6321-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1294/2015 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 28/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MISTRI CORRADO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ o in subordine il rigetto del ricorso;
viste le memorie depositate dal ricorrente.

La responsabilità solidale del subcommittente

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Sig. (OMISSIS), con atto di citazione del 16.06.2008, convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Fabriano la s.r.l. (OMISSIS) affinche’ fosse condannata al pagamento di una fattura (Euro 1.620,00) emessa il (OMISSIS), per dei lavori eseguiti in forza di un contratto di subappalto.
La convenuta dedusse che il mancato pagamento era dovuto alla mancata prova da parte dell’attore della regolarita’ contributiva dei suoi dipendenti, invocando il Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 35 comma 29 convertito con L. n. 248 del 2006 nonche’ il Decreto Legislativo n. 276 del 2003.
Avverso la sentenza di rigetto del Giudice di Pace, l’attore propose appello presso il Tribunale di Ancona, che lo ha rigettato con la sentenza n. 1294 del 28 luglio 2015.
Seppur ravvisata l’inapplicabilita’ al caso in specie del Decreto Legge n. 223 del 2006, il Tribunale ha invece ritenuto applicabile la normativa antecedente, ovverosia Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, secondo cui il (sub)committente e’ obbligato in solido col (sub)appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e previdenziali entro due anni (e non entro un anno, come prevedeva originariamente il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, giusta l’applicazione della norma in commento nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2006) dall’esecuzione del subappalto.
Ha ritenuto pero’ che la regola della responsabilita’ solidale invocata a giustificazione dell’eccezione di inadempimento trovasse fondamento comunque nell’articolo 1676 c.c., alla stregua del quale il (sub)committente e il (sub)appaltatore sono obbligati in solido senza limiti temporali.

 

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Pertanto, il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento sollevata da (OMISSIS) s.r.l., dal momento che in primo grado l’attore-appellante non chiari’, fornendone la prova, quale posizione avessero alcuni soggetti che collaborarono con lui alla realizzazione dell’opera oggetto del contratto di subappalto.
Infatti, il subappaltatore aveva consegnato al direttore tecnico un libro matricola dal quale risultava la presenza di tre lavoratori dipendenti, libro che pero’ differiva nel suo contenuto da quello allegato alla missiva spedita all’avv. (OMISSIS) in data 16 maggio 2007.
Inoltre, lo stesso appellante non aveva negato che durante i lavori avessero prestato la propria attivita’ altre due persone, assumendosi pero’ che si trattasse di due artigiani, ma senza che fosse stata offerta la prova che si trattasse effettivamente di soggetti titolari di imprese artigiane regolarmente iscritte.
Ne scaturiva, che, emergendo la presenza sul cantiere di altri lavoratori, il documento di regolarita’ contributiva prodotto dall’appellante non riguardava effettivamente tutti i soggetti impegnati nei lavori, il che rendeva legittimo il rifiuto di adempiere della convenuta, stante il perdurare del vincolo di solidarieta’.
2. (OMISSIS) propone ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1294/2015 del Tribunale di Ancona.
Resiste con controricorso (OMISSIS) s.r.l.
Il ricorrente ha depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.
3. In via pregiudiziale, deve essere esaminata la censura di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla controricorrente, secondo cui la fattura del (OMISSIS) era stata emessa dalla ditta individuale, cancellata dal registro delle imprese dal (OMISSIS), (OMISSIS) identificata col codice fiscale: (OMISSIS), mentre il ricorso e’ stato proposto da (OMISSIS) identificato col codice fiscale (OMISSIS). Il ricorrente ed il creditore sarebbero quindi due soggetti diversi.

 

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L’eccezione pregiudiziale e’ priva di fondamento.
In primo luogo, bisogna ricordare che la cancellazione dell’imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell’attivita’ imprenditoriale svolta, sicche’ legittimata ad agire davanti l’autorita’ giudiziaria e’ proprio la persona fisica che fu imprenditore (Cass. n. 28658/2020; Cass. n. 98/2016; Cass., 21714/2013; Cass. n. 9744/2011).
In secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte insegna che ai fini dell’identificazione del ricorrente e’ ininfluente l’errata indicazione del codice fiscale (Cass. 25399/2015; Cass. 7700/2007; piu’ di recente, in tema di erronea indicazione del C.F. nella procura speciale, v. Cass., 5067/2021), sicche’, in definitiva, non puo’ dirsi che vi sia un dubbio sull’identita’ del ricorrente.
4.1 Col primo motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1676 e 1460 c.c. per avere il Tribunale ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento sollevata da (OMISSIS) s.r.l.
L’articolo 1676 c.c. – sostiene il ricorrente – non legittimerebbe la convenuta a sospendere il pagamento senza alcun limite di tempo, subordinandolo all’esibizione di documentazione comprovante la regolarita’ contributiva dei dipendenti del (sub)appaltatore. L’interpretazione della norma data dal giudice di appello – afferma il ricorrente – avrebbe l’effetto aberrante di consentire a qualsiasi (sub)committente di sottrarsi al pagamento del corrispettivo dell’appalto semplicemente adducendo la possibilita’ di future richieste di pagamento da parte dei dipendenti dell’appaltatore; ne’ tale effetto potrebbe essere evitato per mezzo della verifica della regolarita’ contributiva del (sub)appaltatore, atteso che l’articolo 1676 c.c. tutela qualsiasi dipendente del (sub)appaltatore, non solo quelli regolarmente iscritti alle sue dipendenze.

 

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4.2. Col secondo motivo, riferito all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, in violazione dell’articolo 112 c.p.c.
Il ricorrente afferma – riportandone la trascrizione – che nell’atto citazione in appello non si era limitato ad affermare che il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 prevedendo, nel testo originario, la responsabilita’ solidale fino ad un anno dall’esecuzione dell’appalto, era inapplicabile poiche’ il contratto era stato eseguito ad ottobre 2006 e lui agi’ in giudizio nel giugno del 2008.
Col mezzo di gravame egli, inoltre, sottolineava che alla data dell’appello stesso (n. r.g. 500408/2012) sicuramente il lasso di tempo previsto dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 era trascorso, visto che il contratto era stato eseguito ad ottobre 2006; sicche’ l’eccezione di inadempimento non era piu’ attuale.
4.3. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia quanto gia’ dedotto col secondo motivo, parametrando la censura all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare il motivo di appello, dove il ricorrente aveva denunciato che alla data dell’instaurazione del processo di appello era ormai spirato il termine biennale entro cui il (sub)committente era solidalmente legato assieme al (sub)appaltatore al pagamento degli oneri dei lavoratori del secondo.
4.4. Col quarto motivo, riferito all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29.

 

La responsabilità solidale del subcommittente

Atteso che alla data dell’introduzione del giudizio di appello ormai era trascorso il biennio previsto dalla norma sopra citata, il Tribunale sarebbe incorso in violazione di legge avendo accolto un’eccezione ormai inattuale.
5. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.
6.1. Rileva il Collegio che, alla luce di quanto statuito dal Tribunale, senza che sul punto siano state formulate censure in via incidentale, non risulta applicabile alla fattispecie ratione temporis la previsione di cui al Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 35, commi da 28 a 33 conv. nella L. n. 248 del 2006 che, al comma 28, prevedeva una responsabilita’ solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto, suscettibile di venir meno nel solo caso in cui l’appaltatore avesse verificato, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, fossero stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, disponendo altresi’ che l’appaltatore potesse sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

 

La responsabilità solidale del subcommittente

Il giudice di appello, dopo avere ritenuto che alla fattispecie potesse trovare applicazione il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2 (secondo cui, ” salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita’ complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e’ convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo’ eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita’ solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva puo’ essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.” Il committente che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo’ esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”), ha pero’ sostenuto che la regola della solidarieta’ trovasse la sua giustificazione nella piu’ generale previsione di cui all’articolo 1676 c.c., che opera a prescindere dalla eventuale maturazione di termini decadenziali.

 

La responsabilità solidale del subcommittente

Tuttavia, rileva la Corte che, a mente della previsione di cui all’articolo 1676 c.c., in tanto puo’ essere esperita l’azione diretta ex., in quanto il committente sia ancora debitore dell’appaltatore, (atteso che e’ possibile conseguire dal committente quanto e’ dovuto dai dipendenti dell’appaltatore – e nella specie del subappaltatore – fino alla concorrenza del debito che il committente – o il subcommittente – ha verso l’appaltatore – o il subappaltatore – nel tempo in cui essi propongono la domanda).
Ne deriva che ove il subcommittente provveda ad estinguere il suo debito nei confronti del subappaltatore, resta preclusa, ai sensi dell’articolo 1676 c.c., la possibilita’ per i dipendenti del subappaltatore di poter rivolgere le loro pretese per i crediti scaturenti dalle prestazioni rese in favore del subappaltatore verso il subcommittente (per l’applicabilita’ dell’articolo 1676 c.c. anche al subappalto, cfr. Cass. n. 24368/2017; Cass. n. 12048/2003).
In sostanza, per l’articolo 1676 c.c. il committente rimane obbligato solo se c’e’ un debito e non ha ancora pagato l’appaltatore, di talche’ non va incontro ad alcuna effettiva responsabilita’, in quanto l’eventuale pagamento in favore del lavoratore comporterebbe l’estinzione del corrispondente debito verso l’appaltatore.
L’affermazione pur presente nella giurisprudenza di questa Corte, e che deriva dalla stessa lettera della legge, secondo cui c’e’ solidarieta’ passiva tra committente ed appaltatore (Cass. n. 12784/2000; Cass. 1857/1985), va pero’ intesa nel senso che il presupposto della solidarieta’ e’ la persistenza di un debito del subcommittente nei confronti del subappaltatore, di tal che, in assenza di pretese effettivamente avanzate dai dipendenti del subappaltatore verso il subcommittente, stante il venir meno della sua responsabilita’ con l’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di subappalto, non puo’ essere eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria del subappaltatore, la mancata dimostrazione della regolarita’ contributiva dei dipendenti di quest’ultimo, in quanto lo stesso adempimento determinerebbe il venir meno per i dipendenti del subappaltatore della facolta’ di rivolgere le loro pretese anche nei confronti del subcommittente.

 

La responsabilità solidale del subcommittente

A tal fine va richiamato quanto affermato da Cass. 9048/2006, secondo cui “qualora gli ausiliari dell’appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l’attivita’ lavorativa svolta nell’esecuzione dell’opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell’articolo 1676 c.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che e’ tenuto, solidalmente con l’appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell’appalto e non puo’ piu’ pagare all’appaltatore stesso e, se paga, non e’ liberato dall’obbligazione verso i suddetti ausiliari”, dal che e’ dato ricavare che, in assenza di pretese anche in via stragiudiziale da parte dei dipendenti del subappaltatore, non puo’ essere eccepita dal subcommittente la mancata dimostrazione della regolarita’ contributiva dei detti dipendenti, in quanto l’adempimento degli obblighi scaturenti dal rapporto di subappalto implica anche la definitiva sottrazione alle eventuali pretese dei dipendenti del subappaltatore.
Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: in caso di subappalto, il subcommittente non puo’ eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l’inadempimento del subappaltatore correlato alla possibilita’ dell’azione diretta nei suoi confronti dei dipendenti e degli ausiliari del subappaltatore, in quanto la norma di cui all’articolo 1676 c.c. presuppone che la responsabilita’ del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, e cio’ in considerazione che, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilita’ solidale.
6.2 Una volta esclusa quindi la possibilita’ di fondare la legittimita’ dell’eccezione di inadempimento sulla previsione di cui all’articolo 1676 c.c., e sebbene la sentenza gravata abbia fondato essenzialmente su tale norma il rigetto della domanda attorea, resta pero’ pur presente nella decisione del Tribunale il richiamo alla applicabilita’ della diversa previsione di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, con la specificazione della presenza del piu’ ampio termine di decadenza biennale.
Ritiene pero’ la Corte che anche alla luce di tale ulteriore disposizione normativa, non possa ritenersi giustificata l’eccezione di inadempimento da parte della convenuta.
Effettivamente, come sopra evidenziato tale norma prevede la responsabilita’ solidale dell’appaltatore e del committente (nonche’ del subappaltatore e del subcommittente, come nella vicenda in esame, come precisato da Cass. n. 16259/2018) senza il limite invece posto dall’articolo 1676 c.c., della persistenza di ragioni di debito del subcommittente verso il subappaltatore.
Trattasi infatti di una responsabilita’ solidale che si aggiunge a quella prevista a carico dei committenti dall’articolo 1676 c.c. ed amplia la tutela in favore di lavoratori addetti ad un appalto rispetto a quella stabilita dal codice civile (cfr. Cass. n. 25172/2019, secondo cui il committente e’ solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 che, lungi dall’essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilita’ in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarita’ del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attivita’ lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento).
E’ pur vero che le azioni esperibili ai sensi dell’articolo 1676 c.c. e Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, hanno ambiti applicativi distinti, per cui e’ opinione consolidata quella secondo la quale le due norme coesistano, nel senso che quando il lavoratore non possa invocare la garanzia di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, potrebbe agire ai sensi dell’articolo 1676 c.c. sussistendone i requisiti, ma mantengono una distinta sfera di applicazione e possono essere cumulate nello stesso processo.
Infatti, come sopra ribadito, la responsabilita’ del committente, nell’articolo 1676 c.c. e’ subordinata all’esistenza del debito nei confronti dell’appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento, mentre ai fini dell’articolo 29 questo presupposto non e’ richiesto, in quanto non rileva l’aver gia’ saldato il corrispettivo dovuto all’appaltatore, posto che il committente rimane obbligato lo stesso e deve pagare un debito altrui, rischiando di dover pagare due volte in ragione dello stesso rapporto.
Tuttavia la norma del 2003 ha limitato temporalmente l’esercizio del diritto del lavoratore nei confronti del committente entro un termine, di decadenza, di due anni che inizia a decorrere dalla cessazione dell’appalto (essendo pero’ irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la circostanza che il rapporto di lavoro eventualmente prosegua con diversi committenti, in quanto cio’ che rileva e’ unicamente la cessazione del rapporto di appalto tra committente ed appaltatore, nel cui corso di svolgimento e’ maturato il relativo credito.
Anche a voler ritenere che la sentenza impugnata abbia fondato la legittimita’ del rifiuto del subcommittente sulla previsione del 2003, ed anche a voler reputare applicabile il termine biennale di decadenza, atteso che il contratto di appalto ha cessato i suoi effetti nell’ottobre del 2006 (cfr. la stessa sentenza d’appello a pag. 4, che assume la circostanza come non contestata), ne deriva che alla data almeno della pronuncia di appello, il termine di decadenza era ampiamente decorso, in assenza di allegazione circa il fatto che eventuali dipendenti del ricorrente avessero avanzato richieste nei confronti della convenuta (e cio’ anche a voler ipotizzare che ad impedire la decadenza sia sufficiente anche una sola richiesta stragiudiziale, e non anche, come pur ritenuto in dottrina, una vera e propria domanda giudiziale).
Il decorso del termine decadenziale quanto alle pretese dei dipendenti del ricorrente denota quindi l’impossibilita’ di poter invocare la norma de qua, che pero’ non appare invocabile anche in relazione al diverso credito eventualmente vantato dagli enti previdenziali.
Non ignora il Collegio come parte della dottrina che si e’ occupata dell’esegesi della norma di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, ritenga che la solidarieta’ del subcommittente operi anche per i crediti degli enti previdenziali (ai quali invece la tesi prevalente nega la possibilita’ di invocare l’articolo 1676 c.c.), e che si ritenga che per tali enti non possa invocarsi la previsione in punto di decadenza (in tal senso, in relazione alla analoga previsione di cui la L. n. 1369 del 1960, articolo 3 e 4 Cass. n. 996/2007; Cass. n. 6532/2014; Cass. n. 18809/2018).
Ma ad escludere la possibilita’ di opporre l’eccezione di inadempimento soccorre a tal fine il decorso, tra la data di cessazione del contratto di appalto (nel quale sarebbero state svolte prestazioni lavorative da eventuali dipendenti del ricorrente) e quella della decisione gia’ in appello, e senza che siano state avanzate richieste da parte degli enti eventualmente creditori, di un lasso di tempo superiore al termine prescrizionale (fissato in cinque anni per i contributi previdenziali dalla L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9; cfr. ex multis Cass. n. 28605/2018).
Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:
L’eccezione inadempimento da parte del committente (ovvero del subcommittente) adducendo la propria eventuale corresponsabilita’ solidale per crediti lavorativi o previdenziali conseguenti alle prestazioni svolte dagli ausiliari dell’appaltatore ovvero del subappaltatore ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, non puo’ essere accolta ove, per i crediti lavorativi sia decorso il termine di decadenza applicabile ratione temporis, e ove, per i crediti previdenziali, sia maturato il termine prescrizionale del versamento dei contributi, senza che siano state avanzate richieste di pagamento da parte degli eventuali creditori.
Ne consegue che anche in relazione a tale diversa tipologia di credito, e pur volendo reputare applicabile la diversa previsione di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, il rifiuto di adempiere si appalesa privo di giustificazione.
7. Per effetto dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata e’ cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona in persona di diverso magistrato, che provvedera’ anche per le spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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